Incarto n. 14.2010.104
Lugano 26 novembre 2010 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 7 giugno 2010 di
AP 1, __________
contro
AO 1, __________ patrocinato dall’avv. PA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza 3 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:
“1. Le domande di rinvio del 19 ottobre e 2 novembre 2010 sono respinte.
2. Le domande di assunzione di testi e di perizia sono respinte.
3. L’istanza di rigetto provvisorio è respinta
4. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 340.-, già anticipata dall’istante, restano a carico di quest’ultimo, il quale rifonderà alla controparte fr. 730.- di indennità.
5. omissis”.
Visto lo scritto 18 novembre 2010, con il quale AP 1 ha dichiarato di ricorrere contro la sentenza pretorile, asserendo che per la motivazione del gravame egli necessita di un avvocato “serio” e pregando nel contempo l’autorità di ricorso a tenere in sospeso la procedura;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 7 giugno 2010 AP 1, __________, ha chiesto il rigetto provvisorio - limitatamente a fr. 24'487.50 - dell’opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato a quest’ultimo il 6 novembre 2009 per l’incasso della somma di fr. 47'487,50 oltre interessi e spese;
che con sentenza del 3 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza dopo avere respinto sia le due ultime domande di rinvio dell’udienza indetta per il 2 novembre 2010, sia le domande di assunzione di testi e di perizia presentate dall’istante;
che il primo giudice, dopo avere rinviato in ben due occasioni l’udienza su richiesta dell’istante, ha invece ritenuto intempestivi e fuori luogo i successivi tentativi messi in atto dallo stesso soggetto per rinviare l’udienza, con la motivazione che gli necessitava ancora del tempo per reperire un patrocinatore che lo assistesse, dato che - secondo il giudice - l’istanza di rigetto dell’opposizione era stata presentata già da tempo, ossia il 7 giugno 2010 e, in ogni modo, dato che agli atti non vi è alcun riscontro attestante ricerche infruttuose da parte del procedente;
che per il resto, ha osservato il primo giudice, non vi è agli atti alcun titolo di rigetto provvisorio, così che l’istanza non può trovare accoglimento;
che contro la sentenza pretorile, AP 1 si è aggravato con scritto del 18 novembre 2010, denominato “Ricorso”, con il quale ha però chiesto, in buona sostanza, del tempo per presen- tare la motivazione del gravame in quanto sarebbe ancora alla ricerca di un avvocato “serio”, postulando la sospensione della procedura;
che tale scritto non è stato intimato alla controparte per osservazioni, il rimedio dovendo essere dichiarato irricevibile per le considerazioni che seguono;
che secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per l’appellazione, per il ricorso in cassazione e per la presentazione delle osservazione è di dieci giorni, ridotto a cinque in materia cambiaria;
che, nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza impugnata, intimata alle parti il 3 novembre 2010, è stato ritirato dall’istante sabato 6 novembre 2010 (cfr. Track & Trace), per cui il termine utile per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo (7 novembre 2010), è venuto a scadere martedì 16 novembre 2010;
che inoltrato soltanto il 18 novembre 2010, il “Ricorso” proposto dalla parte istante è da considerare, comunque sia, tardivo, ciò che ne comporta l’irriceviblità;
che del resto, il gravame andrebbe dichiarato irricevibile per carenza di motivazione, l’art. 308 cpv. 1 lett. f CPC (cfr. il rinvio di cui all’art. 24 LALEF) richiedendo che nell’appello figurino indicati i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda;
che, come visto, il gravame è sprovvisto di qualsiasi motivazione;
che, evidentemente, l’appellante non può contare di ovviare a tale prescrizione, proponendosi di motivare il gravame più avanti, segnatamente dopo che il termine per ricorre è infruttuosamente scaduto, chiedendo la sospensione della procedura in attesa di reperire un avvocato che lo assista in questa incombenza;
che un’iniziativa del genere andrebbe, caso mai, messa in atto mediante la presentazione di un’istanza di restituzione in intero per inosservanza del termine per ricorrere previa soddisfazione delle condizioni richieste dall’art. 137 CPC (cfr. art. 24 LALEF), secondo cui ciò sarebbe il caso se l’istante o il suo patrocinatore dimostrasse di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (art. 137 lett. a CPC), rispettivamente perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC);
che l’insorgente non allega (né tanto meno documenta) alcun motivo che giustificherebbe il ripristino del termine per appellare;
che si rinvia per il resto alle pertinenti ragioni che hanno spinto il primo giudice a rifiutare gli ultimi due tentativi dell’istante di ottenere il rinvio dell’udienza di discussione con la motivazione che era ancora alla ricerca di un patrocinatore;
che, in ogni modo, di fronte alla totale assenza nei documenti agli atti del processo di un titolo di rigetto (provvisorio) dell’opposizione, non si vede come l’esito del procedimento di prima sede potrebbe essere sovvertito qualora l’istante presentasse più avanti un atto di appello motivato, dandosene il caso, con l’assistenza di un legale;
che ne consegue pertanto l’irricevibilità del “Ricorso” 18 novembre 2010;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico del ricorrente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF),
che data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il “Ricorso” 18 novembre 2003 è irricevibile.
2. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- AP 1, __________;
- AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’487.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).