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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2009 14.2009.75

22 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,727 parole·~34 min·3

Riassunto

Opposizione a sequestro: credito di risarcimento per atto illecito fondato su un "affidavit" di contenuto accertato penalmente essere poi falso - trafugamento di beni (liquidazione di società; ipoteca e vendita relativa a immobili) - garanzia ex art. 273 LEF rifiutata per danno non sostanziato

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.75

Lugano 22 ottobre 2009 /LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Roggero-Will e Ermotti

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2009.736 della Pretura __________) promossa con opposizione 12 marzo 2009 da

 AP 1  (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro  

il sequestro 6 febbraio 2009 (EF.2009.317) (n° __________), richiesto nei confronti dell'opponente da

AO 1  (patrocinata dall'  PA 1 e dall'  PA 1 )  

in cui il Pretore __________, con decisione 17 agosto 2009, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, sia la contestuale richiesta di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 400'000.–;

appellante AP 1 con allegato 27 agosto 2009, in cui postula in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare l'opposizione e annullare il sequestro e, in via subordinata, che a AO 1 sia fatto obbligo di prestare una garanzia giusta l'art. 273 LEF di fr. 250'000.–;

lette le osservazioni 25 settembre 2009 con cui la sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 5 febbraio 2009 diretta contro AP 1, AO 1, società __________ attiva in ambito marittimo, ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF di porre sotto sequestro i seguenti beni: presso l'Ufficio registro fondiario __________ “i fondi di proprietà del debitore part. n. __________, __________, __________ e __________ RFD __________”, presso la società I__________ in liquidazione c/o __________, liquidatore “tutti i crediti e dividendi di liquidazione del debitore nei confronti della società I__________ in liquidazione e le azioni della I__________, presso la stessa depositate”, presso __________ e __________ “tutti i beni e in particolare averi sui conti correnti (e specialmente sul conto N. __________), conti risparmio, conti deposito, contenuti di cassette di sicurezza, intestati al debitore stesso o di cui è indicato beneficiario economico”. Il tutto fino a concorrenza di fr. 3'532'393.– oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2002.  

                                  B.   La vertenza trae origine dall'ordine di sequestro emesso in __________ nel 2002 a carico della nave “__________”, a quel tempo, appartenente alla sequestrante. Il 28 maggio 2002 AP 1, già vicedirettore presso Ge__________ di __________ dal 1996 al 2001 -attività questa lasciata per gravi dissidi con l'azionista di maggioranza A__________- sapendo di dire il falso aveva fra l'altro volutamente attestato in un “affidavit” che quest'ultimo era il beneficiario economico dell'istante (doc. G). Proprio fondandosi su questa dichiarazione giurata C__________, società concorrente, aveva poi dato avvio ad un'azione giudiziaria nei confronti della sequestrante, di Ge__________ e del suo azionista di maggioranza A__________ oltre a una terza persona, ritenendo che nel 2000 avessero intenzionalmente sabotato l'acquisto della nave “__________” cui era interessata, e questo al solo scopo di favorirne l'acquisto da parte dell'istante. L'“affidavit” era appunto servito per dimostrare che l'acquisizione della nave da parte della sequestrante era di fatto riconducibile ad A__________ e quindi a Ge__________. Nell'ambito di questa causa, le autorità __________ avevano così disposto il sequestro della nave “__________” (doc. I).

                                         Per la qui sequestrante, che nulla aveva a che vedere con A__________, quel provvedimento aveva comportato conseguenze gravose. Nei confronti dell'opponente -autore dell'“affidavit”- il 30 ottobre 2003 aveva quindi dato avvio davanti alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello ad un'azione civile di risarcimento danni ex art. 41 CO per complessivi fr. 3'532'393.– oltre interessi. Il danno includeva il mancato nolo da contratto (US$ 130'000.–), le controstallie maturate (US$ 77'000.–), il mancato utilizzo della nave (US$ 91'000.–), la mancata vendita della nave “__________” (US$ 1'850'000.–) e le spese legali necessarie per lo sblocco della nave (GBP 70'579.–, Euro 86'320.–, US$ 43'819.– e MTL 8'317.–). Presentate le rispettive conclusioni, le parti sono ora in attesa di giudizio (doc. E e F). Nel frattempo, sotto il profilo penale, con decreto d'accusa 31 ottobre 2005 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha altresì riconosciuto l'opponente colpevole di falsità in documenti (art. 251 CP), l'“affidavit” essendo stato allestito in Svizzera. Il verdetto è stato confermato l'11 aprile 2006 dal Giudice della Pretura penale (doc. B). Contro tale giudizio, AP 1 è insorto con ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello, la quale, con sentenza del 9 aprile 2008 ha dichiarato il gravame inammissibile (doc. C). AP 1 ha poi impugnato tale sentenza con ricorso in materia penale davanti al Tribunale federale, senza successo, quest'ultimo avendo il 15 gennaio 2009 respinto il rimedio nella misura della sua ammissibilità (doc. D).

                                  C.   A detta della sequestrante, preso atto della sentenza 15 gennaio 2009 con cui il Tribunale federale aveva confermato la condanna per falsità in documenti, l'opponente starebbe effettuando transazioni sospette per la loro tempistica e volte a dissimulare, trasferendo a terzi o trasformando in denaro, quella parte del suo patrimonio più facilmente rintracciabile, compromettendo così la sua pretesa di risarcimento danni ex art. 41 CO. In particolare, I__________, società di cui l'opponente era titolare, era stata posta in liquidazione il 23 dicembre 2008 (doc. Q), fermo restando la costituzione una settimana più tardi della nuova G__________, società che svolgeva lo stesso tipo di attività (doc. R). Con istanza del 28 gennaio 2009 -accolta il giorno seguente- l'opponente aveva poi chiesto la cancellazione dalla part. n. __________ di un diritto di usufrutto iscritto a favore della propria madre deceduta ben 19 anni prima (doc. L e S), richiesta che per contro non era stata estesa alle part. n. __________ e __________ -su cui era iscritto un onere analogo- avendo queste minor valore (doc. N e O). Infine, sulla part. n. __________ l'opponente aveva fatto annotare un diritto di compera di fr. 504'972.– cedibile e frazionabile (doc. M), oltre ad essere altresì in procinto di vendere la casa di vacanza di __________ nel __________ (doc. P).

                                  D.   Il 6 febbraio 2009, eccezion fatta per i beni presso l'__________, di cui non era stata resa verosimile l'appartenenza al debitore, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come richiesto per l'importo pari a fr. 3'532'393.– oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2002.

                                  E.   Con opposizione 12 marzo 2009 AP 1 ha contestato sia il credito dell'istante che la causa del sequestro. La sequestrante fondava la richiesta di risarcimento danni sul contestato legame di proprietà con A__________ che però non era stato affatto considerato dalle autorità __________, le quali avevano ordinato il sequestro della nave per violazione del dovere di fedeltà delle persone convenute in giudizio da C__________. Vista l'assenza di un nesso di causalità, il credito non era quindi verosimile. Nemmeno il pregiudizio era stato provato. La stessa sequestrante aveva in effetti compromesso la sua posizione consentendo alla nave di lasciare anzitempo le acque territoriali __________ e di sottrarsi così all'esecuzione del sequestro. Inoltre, a seguito di ciò, la relativa udienza di discussione indetta dal giudice straniero per il 21 giugno 2002 -cinque giorni dopo la notifica dell'ordine di sequestro- era stata annullata. L'art. 251 CP poi non tutelava il patrimonio ed escludeva quindi un agire “illecito” ex art. 41 CO. Neanche i presupposti di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF erano realizzati: la liquidazione di I__________, verso cui egli era debitore di fr. 132'914.29, era dovuta a una scelta aziendale decisa nel 2008; l'usufrutto iscritto sulla part. n. __________ era stato cancellato nell'ambito di una richiesta di finanziamento (ipoteca) di fr. 120'000.–; il diritto di compera sulla part. n. __________ del 21 ottobre 2008, rientrava in un'operazione immobiliare da tempo progettata; infine, la casa di vacanza era in vendita già prima della sentenza penale del Tribunale federale. D'altra parte, la causa per risarcimento danni della sequestrante era del 2003, di modo che se veramente avesse voluto trafugare beni propri, non avrebbe certo atteso fino alla decisione federale. Ad ogni modo, per finire, essendo il valore dei beni oggetto di sequestro stimabile in complessivi fr. 1'054'972.–, si giustificava perlomeno una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 400'000.–.              

                                  F.   Al contraddittorio del 22 giugno 2009, la sequestrante ha obiettato che il comportamento illecito dell'opponente provato dalla definitiva condanna penale e la quantificazione del danno rimasto incontestata, rendevano verosimile il credito. Ciò posto, la liquidazione di I__________ per motivi mai spiegati, poteva comportare per l'opponente il pagamento di un dividendo. Invece, gravare con un'ipoteca un fondo era un modo per “trasformare” in denaro un bene immobile. Il progetto di vendita riguardante quello su cui era annotato il diritto di compera poi risaliva al 6 marzo 2009, quindi a dopo la sentenza del Tribunale federale. E, anche per l'offerta di vendita della casa di vacanza valeva lo stesso discorso. La legittimità della sua richiesta era corroborata dalla tempistica con cui aveva agito l'opponente, concretizzatasi con la decisione penale del Tribunale federale. Infondata per finire la richiesta di garanzia, l'opponente non avendo allegato l'esistenza di un danno concreto riconducibile al sequestro. Non si opponeva però alla vendita della part. n. __________ -oggetto del diritto di compera- a patto che l'utile così conseguito fosse poi di fatto depositato a tutela delle sue pretese.            

                                         L'opponente ha riconfermato le sue argomentazioni. In aggiunta ha escluso di avere partecipazioni in seno a G__________, evidenziando per il resto che la part. n. __________ -da cui era stato cancellato il diritto d'usufrutto- costituiva la sua abitazione familiare e che, a fronte di una proposta di prezzo insufficiente, aveva rifiutato di vendere la casa di vacanza. Terminata l'attività presso I__________, per far fronte alle sue necessità egli doveva far capo ai beni propri, possibilità che però il sequestro pronunciato dal Pretore gli precludeva. E, questo era il danno concreto che chiedeva di garantire giusta l'art. 273 LEF, ritenuto oltretutto che secondo il diritto __________ una società come la sequestrante rispondeva fino ad un massimo di fr. 10'000.–. Pure la vendita imminente della part. __________ -oggetto del diritto di compera- era bloccata dal provvedimento pretorile, anche se la controparte non vi si era opposta.                 

                                         La sequestrante ha ribadito le sue allegazioni in sede di duplica. Ha pure ricordato che nella presente procedura l'esame era limitato alla verosimiglianza, mentre il danno dovuto al sequestro pronunciato in __________ si era verificato a prescindere dalla revoca che ne era seguita. Persino la casa di vacanza era stata oggetto di un'istanza di sequestro, già accolta, per i medesimi motivi e basata sugli stessi documenti. In caso di sequestro ingiustificato poi avrebbe ad ogni modo dovuto rispondere con il suo intero patrimonio, senza riguardo al capitale sociale.   

                                  G.   Con sentenza 17 agosto 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Il credito di risarcimento danno per atto illecito era verosimile, la condanna penale definitiva avendo accertato che il contenuto dell'“affidavit” all'origine del provvedimento emesso in __________ era falso. Irrilevante invece che materialmente il sequestro non fosse stato eseguito, la nave avendo lasciato il porto per tempo, ossia prima della sua notifica: in effetti, fintanto che era rimasto valido, la nave non aveva comunque più potuto trasportare petrolio. Il danno era stato cifrato nel dettaglio in fr. 3'532'393.– e trovava riscontro nell'interrogatorio penale -prodotto dall'opponentedell'avente diritto economico della sequestrante. Per il Pretore, anche la causa dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era verosimile. Senza dubbio la liquidazione di I__________ era un'operazione volta ad occultare beni: aveva, in effetti, di poco preceduto la decisione del Tribunale federale, non era prevista in via fallimentare e, appena una settimana dopo, le medesime persone iscritte a registro di commercio quali suoi aventi diritto avevano costituito la nuova G__________, con uguale ragione sociale e riguardo alla quale solo tardivamente (in replica) l'opponente aveva escluso di avere interessi. La cancellazione dell'usufrutto presente sulla part. n. __________ a favore della madre deceduta 19 anni prima, era poi intervenuta meno di una settimana dopo l'emissione della sentenza penale del Tribunale federale e, pur nel contesto della concessione di un finanziamento, era atta a rendere difficoltoso il soddisfacimento delle pretese di creditori. Lo stesso valeva per la part. n. __________ sulla quale era stato annotato il diritto di compera di fr. 504'972.–.                          

                                         Per finire, il Pretore, ha respinto la richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 400'000.– a copertura dei danni derivanti dalle spese legali che la procedura potrà cagionare, in quanto l'opponente non aveva addotto elementi giustificativi atti a comprovare l'ammontare di tale richiesta.  

                                  H.   Con il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e revocare il sequestro. La pretesa per atto illecito dell'istante si fonda su un presunto legame di proprietà -tra lei e A__________- attestato dall'“affidavit”. Ma, è per violazione del dovere di fedeltà che C__________. ha promosso causa in __________ e le autorità di quel paese hanno disposto il sequestro della nave “__________”. E, senza un nesso causale tra “preteso legame di proprietà” e “sequestro in __________”, il credito giusta l'art. 41 segg. CO non è verosimile. Sottraendo la nave all'esecuzione del sequestro, circostanza che ha comportato l'annullamento dell'udienza 21 giugno 2002, la sequestrante ha ad ogni modo interrotto il nesso causale con l'eventuale pregiudizio. Nella peggiore delle ipotesi la sua durata peraltro sarebbe stata di cinque giorni, mentre nella misura in cui ha ritenuto che era stato possibile notificare il sequestro solo dopo la partenza della nave dal porto -circostanza questa che non trovava riscontro agli atti- il Pretore si è fondato su fatti mai allegati dalla sequestrante, ledendo l'art. 183 CPC. La condanna per falsità in documenti poi riguarda aspetti penali, indipendenti da pretese di natura civile della sequestrante, fermo restando che l'art. 251 CP non tutela il patrimonio individuale. Infine, a sostegno del patito pregiudizio di cui chiede il risarcimento non v'è alcun giustificativo, carenza cui non può certo supplire la dichiarazione dell'avente diritto economico.

                                         L'appellante contesta anche i presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In effetti, non costituisce trafugamento di beni la liquidazione di I__________, non parte in causa, decisa nel 2008 per motivi aziendali e che ha rivelato l'esistenza di un suo debito di fr. 132'914.29. Escluso che egli sia persona di riferimento di G__________, censura puntualmente sollevata. La cancellazione dell'usufrutto sulla part. n. __________, sua abitazione coniugale, era legata alla concessione di un'ipoteca di fr. 120'000–. Mentre, l'atto pubblico del diritto di compera di cui alla part. n. __________ -ad un prezzo superiore rispetto ai parametri di mercato validi per quella zona- era del 21 ottobre 2008, oltre due mesi prima della sentenza del Tribunale federale, come anche l'idea di vendere la casa di vacanza. Infine, visto che l'azione di merito -pendente davanti al Tribunale d'appello- risaliva al 2003, se egli ne avesse veramente avuto l'intenzione, avrebbe avuto sei anni per trafugare il suo patrimonio a danno di controparte. 

                                         In via subordinata, egli chiede la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF limitata a fr. 250'000.–, intesa a coprire il danno dovuto all'impossibilità di disporre di liquidità propria, alle spese legali della procedura in corso, al blocco della vendita della part. n. __________ e al fatto che la sequestrante è una società __________.

                                         Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparteè raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

                                         Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente al proprio ricorso (doc. 14 e 15), così come quello che accompagna le osservazioni della sequestrante (doc. Z).      

                                   4.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Controverse in concreto rimangono l'esistenza del credito e la causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, fermo restando che nella misura in cui l'appellante si limita a rimandare per i dettagli a documenti agli atti (appello, n. 3 pag. 3, n. 5 pag. 4, n. 9 pag. 6 e pag. 7, n. 10 pag. 9) le censure, non sufficientemente sostanziate (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF) sono irricevibili. Incontestata è per contro rimasta l'appartenenza dei beni sequestrati al debitore.

                                         Esistenza del credito

                                   5.   Per l'appellante, la sequestrante ha basato la sua richiesta di risarcimento danni su una sua ipotizzata identità con A__________ di cui si dava atto nell'“affidavit” da lui sottoscritto. Tuttavia, l'azione giudiziaria che aveva condotto all'emissione del decreto di sequestro della nave “__________” era stata impostata da C__________ sulla violazione del dovere di fedeltà. E, mancando il nesso causale tra quest'ultimo e gli effetti negativi lamentati dall'istante, il credito di cui all'art. 41 segg. CO non era verosimile (appello, n. 9 pag. 6). La censura, infondata, è pretestuosa. Certo, nel procedimento che ha condotto all'ordine di sequestro della nave, C__________ rimproverava a A__________ la violazione del suo dovere di fiduciario e di fedeltà nei suoi confronti avendo egli proceduto a costituire la società sequestrante alfine di acquistarla e appropriarsene (doc. 3, ad ix) a pag. 11). La stessa però specificava nel contempo che la nave legittimamente di sua proprietà è ora registrata in nome della società sequestrante di proprietà -fra l'altro- di A__________ gestita tramite Ge__________ (doc. 3, ad x) a pag. 11) e che queste erano informazioni ricevute da AP 1 e contenute interamente ed esposte in un affidavit sottoscritto il 28 maggio 2002 prodotto in allegato (doc. 3, ad xi) a pag. 11). Invece, e per contro, non risulta affatto che l'ordine di sequestro della nave emesso dall'Alta Corte federale sedente a __________ in __________ fosse in qualche modo subordinato all'asserita “violazione del dovere di fedeltà” (doc. 4), lo stesso limitandosi a rinviare all'Affidavit d'urgenza e l'Affidavit a supporto dell'istanza e gli annessi allegati (doc. 4, pag. 9). Mentre che è del tutto inutilizzabile il rinvio dell'appellante al doc. 5, documento questo inammissibile solo per il fatto che è stato prodotto in inglese -quindi non in una lingua nazionale- privo della necessaria traduzione in italiano (art. 21 cpv. 2 LALEF). L'appello deve quindi essere disatteso. 

                                   6.   In ogni caso, per l'appellante, il nesso causale con l'eventuale pregiudizio patito si era interrotto per colpa della medesima sequestrante che aveva sottratto la nave dall'esecuzione del sequestro -o quantomeno fatto sì che ciò non avvenisse- circostanza che verosimilmente aveva poi portato ad annullare l'udienza 21 giugno 2002, prevista appunto affinché lei potesse far valere i suoi argomenti di difesa (appello, n. 9 pag. 7). A sostegno di questa sua tesi rinvia al doc. 6, ossia il verbale d'interrogatorio dell'avente diritto economico della società sequestrante. Ma invano.        

                                         Nelle dichiarazioni rilasciate il 20 ottobre 2003 davanti al Ministero pubblico del Cantone Ticino, l'avente diritto economico ha dichiarato di essere stato informato dell'ordine di sequestro in data 14 giugno 2002, di essere riuscito a contattare in serata il capitano della nave, il quale mi aveva comunicato che il messo del tribunale non aveva notificato il sequestro alle autorità portuali essendo domenica e che la nave poteva quindi lasciare il porto fintantoché il sequestro non fosse stato notificato alle autorità portuali (doc. 6, pag. 5 verso il basso) e, pertanto, di avere ingiunto al capitano di allontanarsi dal porto, di lasciare le acque territoriali __________ e di dirigere verso __________ (doc. 6, loc. cit.). Circostanze queste che -diversamente dall'opinione del ricorrente (appello, n. 9 pag. 8)- trovano corrispondenza nell'“affidavit of service” datato 17 giugno 2002 attestante l'avvenuta notifica del sequestro al solo capitano della nave (doc. 15; appello, n. 9 pag. 8) e, perlomeno limitatamente alle autorità portuali, anche nella conclusione ritenuta dal Pretore laddove ha considerato che la stessa sarebbe potuta intervenire solo dopo la sua partenza dal porto (appello, n. 9, pag. 7).

                                         L'appellante dimentica inoltre che l'avente diritto economico ha nel contempo precisato che non solo la nave non poteva più lavorare in __________ poiché colpita da un ordine di sequestro, ma anche in tutti gli altri posti in quanto la C__________ aveva inondato i registri navali, le società petroliere ed il brokers di fax con i quali comunicavano l'esistenza del sequestro e la fuga della nave al sequestro (doc. 6, pag. 6) e che a seguito di ciò, la nave era rimasta bloccata in __________ inattiva per nove mesi motivo per cui egli decise di disarmarla (doc. 6, pag. 6). Egli ha inoltre specificato che in ottobre 2002 vi fu una prima udienza al Tribunale di __________ alla fine della quale fu stabilita la nullità delle richieste della C__________, società che aveva chiesto il sequestro (doc. 6, loc. cit.), ma che quest'ultima era altresì riuscita a far iscrivere il blocco della nave sia a __________ che a __________, di modo che il 4 marzo 2003 la nave era ancora in __________ e che solo l'11 aprile, dopo che era stato tolto il blocco dal registro __________ e quello __________ era riuscito a noleggiarla (doc. 6, loc. cit.). E, l'appellante, non sostiene affatto -né lo ha fatto davanti al Pretore- che queste asserzioni siano sbagliate o false.  

                                         Ciò posto, pretendere in queste circostanze e nell'ambito di un esame limitato alla verosimiglianza, che gli effetti del sequestro della nave “__________” siano dovuti alla deliberata scelta della sequestrante di allontanarsi dal porto __________ e, per questo motivo, sia venuto meno il nesso causale con il provvedimento, appare in definitiva pretestuoso. Per le medesime ragioni, persino l'affermazione secondo cui nella peggiore delle ipotesi gli effetti negativi del sequestro sarebbero durati al massimo cinque giorni, appare verosimilmente insostenibile. Pure al riguardo l'appello si rivela privo di fondamento. 

                                   7.   Secondo l'appellante la condanna per falsità in documenti tocca aspetti meramente penali ben distinti dalle pretese di natura civile che la sequestrante intende tutelare con la procedura qui in esame. In effetti, il giudice penale si era limitato a ritenere falso l'“affidavit” da lui sottoscritto, senza esprimersi sui rapporti di proprietà cui controparte riconduceva la richiesta di risarcimento (appello, n. 10 pag. 8). La censura è di nuovo pretestuosa, oltre che fuorviante. Pacifico è che l'opponente sia stato condannato per avere attestato fatti non veri in un Affidavit redatto da un terzo e da lui firmato, in particolare fatto attestare mediante uno scritto che A__________ e la Ge__________ avrebbero acquistato la nave “__________” [poi diventata “__________”] nel loro proprio interesse creando in tal modo un pregiudizio a C__________ (doc. B, pag. 1). Parimenti pacifico è che questa decisione è definitiva (doc. C e D). Per il resto, basta evidenziare che nella stessa dichiarazione giurata -come si è detto accertata essere falsa- l'appellante ha sostenuto che Ge__________ è una società il cui azionista principale è il signor A__________, che contemporaneamente a quando il signor A__________ informò C__________ che l'acquisto non poteva avere luogo, egli acquistò la società AO 1, che la ragione per acquistare questa società era di comperare la nave per il suo interesse personale e registrarla a __________ sotto il suo nuovo nome “__________” e che la nave venne acquistata nel marzo/aprile 2000 (doc. G, pag. 4 e 5). Diventa con ciò azzardata la tesi difensiva secondo cui l'art. 251 CP non sarebbe norma intesa a tutelare il patrimonio individuale (appello, n. 10 pag. 9). Ancora una volta, il ricorso è quindi infondato.        

                                   8.   L'appellante sostiene pure che la sequestrante non ha prodotto alcun documento giustificativo a conforto del pregiudizio che chiede sia risarcito, non potendo con ciò bastare le dichiarazioni dell'avente diritto economico, contenute nel doc. 6 (appello, n. 10 pag. 8). Ma, a parte il fatto che è stato lo stesso opponente a produrre tale documento, egli dimentica che la sequestrante ha quantificato il presunto danno esponendo nel dettaglio le singole poste e che tali cifre sono oggetto della causa civile (doc. E, F e 2) innegabilmente pendente davanti alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello dall'ottobre 2003 (istanza di sequestro, n. 14 pag. 3; opposizione, n. 2 pag. 2). Che poi in quella sede l'appellante contesti la pretesa, poco importa: davanti al Pretore, in effetti, non ha eccepito alcunché limitandosi a rinviare in modo generico alle conclusioni da lui formulate (verbale d'udienza, n. 1 pag. 6); persino nel suo appello non dice nulla al riguardo, affidandosi ancora una volta ad un mero rinvio (appello, n. 10 pag. 9) che -come detto (sopra, consid. 4)- rende la censura irricevibile.     

                                         Causa del sequestro

                                   9.   Per l'appellante nemmeno la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga, è adempiuta. In particolare, egli contesta i motivi ritenuti dal Pretore.

                                         Ora, la realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali, venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271). La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene uno nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel, op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto) più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).

                                10.   Il Pretore ha anzitutto considerato che la liquidazione della società I__________ aveva di poco preceduto la sentenza penale definitiva del Tribunale federale. Ciò posto, vista la costituzione a distanza di una settimana appena della nuova G__________ con stessa ragione sociale in seno alla quale erano inserite le medesime persone già attive nell'altra, ha ritenuto che si trattasse di un'operazione intesa ad occultare e mascherare il patrimonio della società liquidata. Certo, l'opponente aveva un debito nei confronti di quest'ultima di fr. 132'914.29, ma nel contempo ne era anche il suo titolare. La liquidazione poi non era in via fallimentare, e l'opponente non aveva mai evocato difficoltà economiche limitandosi a rinviare a non meglio specificati motivi aziendali (sentenza impugnata, pag. 7).

                                         Anzitutto, nella misura in cui l'appellante si limita a dare una propria interpretazione ai fatti ritenuti dal Pretore (liquidazione per motivi aziendali, debito di fr. 132'914.29) senza spiegare perché le sue conclusioni sono insostenibili (appello, n. 11 pag. 9), la censura è inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Invero il ricorrente evidenzia anche che il sequestro è stato decretato nei suoi confronti e non in quelli della società I__________: semmai, si tratterebbe quindi di occultamento di patrimonio di un terzo irrilevante ai fini della procedura in esame (appello, n. 12 pag. 11). Tesi questa che però non trova riscontro. In effetti in quella società l'interessato aveva funzione di presidente e direttore (doc. Q, pag. 2) e egli non contesta -né lo ha mai fatto- che la stessa facesse capo a lui come appurato dal Pretore e ne fosse quindi titolare (sentenza impugnata, pag. 7). Il ricorrente nega ad ogni modo di essere la persona di riferimento o avere interessi nella nuova società G__________ -allegazione questa non considerata dal primo giudice poiché tardiva- e precisa di avere concluso la sua attività professionale con la liquidazione di I__________ (doc. 14; appello, n. 12 pag. 11). Ciò non toglie che la sua ragione sociale è uguale a quella di quest'ultima (doc. Q, pag. 1 e doc. R, pag. 1). Ed è altrettanto vero che __________, __________ e __________, rispettivamente vice-direttore, membro e ufficio di revisione della società in liquidazione (doc. Q, pag. 2) figurano nella nuova società quali presidente e direttore, membro e ufficio revisione (doc. R, pag. 1 e 2). Ma, in proposito, il ricorrente nemmeno si esprime. Dal profilo oggettivo, e sempre nell'ambito di un esame limitato alla verosimiglianza, la liquidazione della società I__________ costituisce un trafugamento di beni ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

                                         Di fatto, l'appellante sembra voler confutare l'adempimento del presupposto soggettivo del trafugamento di beni, laddove afferma che essendo la causa di merito pendente dal 2003, se egli avesse veramente voluto ostacolare le pretese dei creditori, non avrebbe certo atteso così tanto tempo prima di agire (appello, n. 11 pag. 10). Parimenti però, egli aggiunge pure di essere consapevole che esisteva un rischio concreto di una condanna penale dall'11 aprile 2006 (sentenza della Pretura penale: doc. B) e che la via ricorsuale era comunque tutta in salita, soprattutto stante l'irricevibilità del suo ricorso in cassazione, e che risale al 9 aprile 2008 (doc. C). Di modo che, per sua stessa ammissione, è a partire da quel momento che per lui il rischio della condanna penale è diventato reale e concreto. Con ciò l'opponente rafforza anzi la tesi del Pretore. Diventa così ancora più plausibile l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la sequestrante, osteggiando o rendendo in qualche modo più difficile l'esercizio di un eventuale risarcimento danni. Ad un esame limitato alla verosimiglianza, non vi sono in definitiva motivi validi per ritenere che il grado di convincimento cui è giunto il primo giudice sia errato e quindi scostarsi dalla sua conclusione. Pertanto, anche da questo punto di vista l'appello è infondato. 

                                11.   Il Pretore ha inoltre constatato che meno di una settimana dopo avere ricevuto la sentenza definitiva di condanna per falsità in documenti, l'opponente aveva chiesto la cancellazione dell'usufrutto iscritto a carico della part. __________ -fondo di maggior valore fra quelli gravati da un onere analogo (part. n. __________ e __________)- a favore della di lui madre che era però deceduta 19 anni prima. Era poi stato l'opponente a motivare questo suo agire quale conseguenza diretta per la concessione di un finanziamento. Il Pretore, nel contesto in esame, ne ha desunto che si trattava di un atto volto a mobilizzare il patrimonio dell'escusso e renderlo difficilmente accessibile ai creditori (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non avere spiegato perché ciò dovrebbe costituire un trafugamento di beni, ribadisce che quel fondo costituisce la sua residenza primaria e che nell'ambito della concessione dell'ipoteca di fr. 120'000.– (poi iscritta a registro fondiario il 27 gennaio 2009) si è accorto che quell'onere non era mai stato cancellato (appello, n. 11 pag. 9 e 10). Per il resto rinvia alla giurisprudenza di questa Camera (e meglio a quella espressa nell'inc. 14.04.91) che evidenzia -fra l'altro- che la semplice vendita non costituisce trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 11 e 12).

                                         Ora, si può certo concordare con l'appellante sul fatto che la motivazione del Pretore può sembrare scarna; pretendere però che non abbia spiegato in quale contesto la cancellazione del diritto di compera [recte: usufrutto] costituisce trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 12) è eccessivo. A costituire un indizio di trafugamento di beni è in effetti la decisione di gravare il fondo in questione, da un punto di vista commerciale più redditizio rispetto agli altri su cui era iscritto un analogo onere (doc. N, O), con un'ulteriore ipoteca (doc. L). A prescindere da ciò, si volesse anche escludere che la costituzione dell'ipoteca e la contestuale cancellazione del diritto d'usufrutto sulla part. __________ sia un motivo sufficiente per ammettere il trafugamento di beni giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, il giudizio odierno non avrebbe comunque esito diverso. La liquidazione di I__________ costituisce già di per sé causa sufficiente per la pronuncia del sequestro, in quanto rende verosimile sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo l'occultamento di beni (sopra, consid. 10). Di modo che, per finire, la censura non ha portata pratica e non merita ulteriore approfondimento.

                                12.   A detta del Pretore pure la concessione il 6 novembre 2009 [recte: 2008] da parte dell'opponente di un diritto di compera cedibile e frazionabile al prezzo di fr. 504'972.– sulla part. __________ è un modo per sottrarre patrimonio alla sequestrante (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non avere motivato questa sua conclusione (appello, n. 12 pag. 12) e sottolinea che il relativo atto pubblico era datato 21 ottobre 2008 prima della sentenza penale (appello, n. 11 pag. 10). Ancora una volta però, per le medesime ragioni di cui si è appena detto (sopra, consid. 11 in fine), la censura non ha portata pratica. Inutile quindi disquisire oltre.

                                13.   Parimenti dicasi riguardo alle argomentazioni sulla casa di vacanza (appello, n. 11 pag. 10), fermo restando che in appello la sequestrante ha comunque dimostrato essere stata altresì oggetto di sequestro in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (doc. Z).

                                         Prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

                                14.   Per l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro (Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273).     

                                         Il Pretore ha respinto la domanda formulata in prima sede dall'opponente, ritenuto l'esito della presente procedura e per non avere l'opponente prodotto i giustificativi atti a comprovare l'entità della sua richiesta (sentenza impugnata, pag. 8 in fine). In questa sede, dandosi il mantenimento del sequestro, l'appellante ripropone la richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF di importo pari a fr. 250'000.–. Anzitutto, egli afferma che il sequestro gli preclude la possibilità di procurarsi liquidità utilizzando il suo patrimonio, proprio nel momento in cui ha cessato l'attività professionale  (appello. n. 13 pag. 13). Se non che, egli medesimo produce davanti a questa Camera l'attestato da cui risulta che il 19 agosto 2009 si è annunciato presso il suo comune di domicilio quale assicurato per la disoccupazione (doc. 14). Non v'è quindi motivo per ritenere che da questo punto di vista le sue necessità -comunque non quantificate- non siano già dovutamente coperte. L'appellante fa poi riferimento a danni dovuti a tutte le spese legali sostenute nella presente procedura (appello, n. 13 pag. 13), ma ancora una volta senza cifrarle. Infine, l'interessato con riferimento al doc. 11 afferma che la vendita del fondo di cui al diritto di compera sarebbe in pratica conclusa e quindi vi sarebbe il grave pericolo che il sequestro possa impedire tale alienazione e privarlo così di fr. 504'972.– (appello, n. 13 pag. 13). Il documento in questione però null'altro è che una semplice lettera datata 19 giugno 2009, precedente la sentenza impugnata, con cui il beneficiario del diritto di compera esprime la sua intenzione ad esercitarlo. Dopo di allora però non risulta sia intervenuto alcunché. Nemmeno nel suo appello, il ricorrente pretende che, le trattative di quella transazione siano di fatto proseguite. Né, peraltro, egli sostiene che il sequestro abbia costituito un motivo di rinuncia per il beneficiario. A ciò si aggiunga poi che la sequestrante non si è mai opposta alla vendita di questo fondo, fermo restando che l'utile conseguito fosse comunque lasciato in deposito a tutela delle sue pretese. Infine, il semplice fatto di avere quale controparte una società __________, non esime in ogni caso l'opponente dal fornire elementi concreti atti a rendere credibile un generico danno per sequestro ingiustificato. Di modo che, così come proposta la censura non merita accoglimento, con conseguente reiezione della domanda.      

                                15.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.–.    

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza è di fr. 3'532'393.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

14.2009.75 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2009 14.2009.75 — Swissrulings