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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2009 14.2009.66

20 agosto 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,940 parole·~10 min·4

Riassunto

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Eccezione di prescrizione. Interruzione della prescrizione

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.66

Lugano 20 agosto 2009 B/fp/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 aprile 2009 da

AO 1 (rappr. dall’RA 1)  

contro

AP 1 __________ (patrocinato dall’ PA 1 __________)  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/27 marzo 2009 dell’UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 30 giugno 2009 (EF.__________) ha così deciso:

“   1.    L’istanza è parzialmente accolta.

    1.1. Di conseguenza l’opposizione interposta avverso il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ notificato in data 27 marzo 2009 è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 23'560.40.

     2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.--, da anticipare dalla

parte istante, restano a suo carico in misura di fr. 150.--, mentre fr. 350.-- sono posti a carico del convenuto che dovrà rifondere all’istante fr. 500.-- per ripetibili parziali.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1 che con atto

10 luglio 2009 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni di controparte;

ritenuto

in fatto:

A.  Con PE n. __________ del 24/27 marzo 2009 dell’UEF di __________ lo AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 34'517.90, indicando quale titolo di credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della ex moglie e del figlio J__________ E__________ in base alla sentenza della Pretura di __________ del 16.04.1999, per il periodo dal 01.07.1999 al 30.09.2002 (fine LAA) pari a fr. 35'117.90 come al nostro scritto del 02.08.2006 ./. suoi vers. dal 07.04.2004 al 05.03.2007 fr. 600.--, totale scoperto fr. 34'517.90”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                   B.   L’istante fonda la sua pretesa sulla decisione cautelare del

                                         28 maggio 2002 emessa dal Pretore della Giurisdizione di __________ con cui è stato stabilito il contributo alimentare che il convenuto doveva versare per il figlio e la ex moglie e sulla cessione dell’8 luglio 2002 di quest’ultima (doc. C), con cui ha ceduto all’istante i contributi alimentari anticipati per il figlio J__________ a decorrere dal 1. luglio 1999. Il procedente ha chiesto il pagamento dei contributi alimentari per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 pari a fr. 35'117.90, dedotti fr. 600.--versati dall’escusso, per uno scoperto di fr. 34'517.90.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio del 2 giugno 2009 l’istante si è riconfermato nella sua richiesta, mentre AP 1 ha eccepito la prescrizione del credito trattandosi di alimenti per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e non essendo intervenuto prima del 24 marzo 2009, giorno dell’emissione del PE in oggetto, alcun atto interruttivo ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CO. L’escusso ha rilevato che la lettera del 23 giugno 2006 (doc. E) non costituisce un valido riconoscimento di debito, non essendovi indicato l’importo complessivo del debito. Inoltre questo scritto precede la lettera del 4 luglio 2006 (doc. D), in cui l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento riepiloga la sua situazione debitoria.

Con la replica l’istante ha asserito che il riconoscimento di debito di cui al doc. E è in ogni caso successivo ad uno scritto al rappresentante legale del debitore (doc. F), in cui è stato riepilogato quanto il convenuto doveva a titolo di alimenti.

Duplicando il convenuto ha dichiarato che non risulta che tale documento gli sia mai stato notificato. In ogni caso il tempo trascorso tra l’invio di questo documento e l’invio dello scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) esclude che l’insieme di questi due documenti possa rappresentare un valido riconoscimento di debito.

D.  Con sentenza 30 giugno 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha dapprima stabilito che l’importo scoperto ammontava a fr. 23'560.40. Egli ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo lo scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) valido atto interruttivo della prescrizione per le pensioni alimentari scadute e non ancora prescritte in quel momento. Il primo giudice ha rilevato che gli importo dovuti per le rendite alimentari in questione sono stati fissati, seppure in maniera retroattiva, solo con il decreto cautelare del 28 maggio 2002 e quindi solo da quella data sono divenuti esigibili, sostituendosi a quelli precedentemente in vigore. Pertanto, al momento del riconoscimento di debito del 23 giugno 2006 (doc. E), nessun contributo alimentare dovuto per il periodo in esame era ancora prescritto. Ai sensi dell’art. 130 CO infatti la prescrizione inizia a decorrere da quando il credito è divenuto esigibile. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione è stata quindi accolta per fr. 23'560.40.

E.  Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 sostenendo che differenziandosi il titolo di credito indicato nel PE, ossia la sentenza di divorzio del 16 aprile 1999, dal titolo su cui si fonda l’istanza di rigetto, prodotto agli atti, ossia la decisione cautelare del 28 maggio 2002, il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza. L’appellante ribadisce poi l’eccezione di prescrizione.

F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

1.Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni. I doc. da G a R prodotti dall’appellato con le osservazioni vanno pertanto estromessi dall’incarto.

2.Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno ch l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 331).

                                         Il PE e il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare nel PE deve essere indicato quale causa della pretesa lo stesso evento su cui si fonda la decisione da eseguire. L’indicazione del titolo di rigetto nel PE non è necessaria. Nel caso di decisione per prestazioni periodiche devono essere indicati nella domanda di esecuzione e nel PE il periodo, per il quale è stata promossa l’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80).

                                         Nel PE in oggetto è indicata la sentenza di divorzio del 16 aprile 1999 (doc. A), mentre l’istanza di rigetto si fonda sulla decisione cautelare del 28 maggio 2002 (doc. B). Nel PE è però indicato il periodo per il quale l’istante pretende il pagamento degli alimenti, ossia dal 1. luglio 1999  al 30 settembre 2002 e uno scritto dell’istante del 2 agosto 2006. Queste indicazioni hanno permesso, senza ombra di dubbio, all’escusso di comprendere, al momento della notifica del PE, che titolo di rigetto era la decisione cautelare del 28 maggio 2002, atteso che questa decisione stabiliva i contributi dovuti per il periodo per cui si procede. Questa decisione, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF.

3.L’escusso ha sollevato l’eccezione della prescrizione trattandosi di alimenti per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e non essendo intervenuto prima del  24 marzo 2009, giorno dell’emissione del PE in oggetto, alcun atto interruttivo ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CO. Secondo l’appellante la sua lettera del 23 giugno 2006 (doc. E) non costitusce infatti un valido riconoscimento di debito, non essendovi indicato l’importo complessivo del dovuto.

Nel caso di specie richiesta è la prestazione di contributi alimentari retroattivi per la ex moglie e per il figlio J__________. Va pertanto applicato l’art. 128 n. 1 CO che prevede la prescrizione con il decorso di cinque anni per azioni per le “sommistrazioni di viveri e pensioni vittuarie” (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2007, n. 3 ad art. 128)

                                         Secondo l’art. 135 n. 1 CO la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti.

                                         Un riconoscimento, con il quale il debitore conferma in via di principio il suo obbligo, interrompe la prescrizione. Per esempio il pagamento di un acconto interrompe la prescrizione, se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo obbligo di pagamento e non esclude l’esistenza di un debito residuo (DTF 134 III 591 consid. 5; 119 II 378; 110 II 180 f.). L’obbligo di prestare deve essere determinato o determinabile e l’individualizzazione dell’obbligo deve essere chiara. Per pretese pecuniarie non è necessario indicare l’esatto ammontare. Il riconoscimento può limitarsi alla conferma in via di principio di un obbligo e non deve riferirsi ad un importo determinato (DTF 119 II 378; 110 II 180 f. Tralascia il debitore d’indicare l’ammontare, il riconoscimento si estende a tutto l’importo, che poi si rivelerà come dovuto in seguito all’obbligo riconosciuto (STF del 17 giugno 2002 5C.41/2002 consid. 2.1, 27 febbraio 2004 5C.112/2003 consid. 4.1; 119 II 378 consid. 7b, 110 II 181 consid. 3; Däppen, op. cit.,  n. 2 ad art. 135; Berti, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V 1h, 2. Lieferung, 2002, n. 17 e 18 ad art. 135).

                                         Le precedenti considerazioni portano a ritenere che l’escusso con il suo scritto 23 giugno 2006 (doc. E), con cui ha comunicato all’istante la sua disponibilità a versare fr. 500.-- al mese per  contributi alimentari residui, oltre che per la ex moglie, pure per il figlio J__________, nonostante non contenga l’indicazione esatta dell’importo dovuto, costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, atto ad interromperere la prescrizione. Questa ha iniziato a decorrere con l’emissione del decreto cautelare del 28 maggio 2002, con cui sono stati decisi retroattivamente i contributi alimentari in questione, che tuttavia sono divenuti esigibili solo con l’emissione del decreto. Pertanto al momento dell’invio del riconoscimento di debito del 23 giugno 2006 (doc. E), ritenuto che ai sensi dell’art. 130 CO la prescrizione inizia a decorrere quando il credito diventa esigibile, nessun contributo alimentare dovuto per il periodo in esame era prescritto. Con l’invio dello scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) il  decorso della prescrizione di cinque anni, applicabile alla pretesa per alimenti in esame, è stato poi interrotto.

                                         Come correttamente deciso dal primo giudice, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante va di conseguenza respinta e la sentenza pretorile confermata.

                                 4. L’appello è respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).     

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia:

1.L’appello è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

3.Intimazione:

       - avv. PA 1, __________

                    RA 1, _________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

(Rimedi giuridici sulla pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 23'560.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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