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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2009 14.2009.61

15 settembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,007 parole·~20 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione: concesso per i contributi alimentari stabiliti in una sentenza emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, passata in giudicato, non ravvisandosi gli estremi di una convivenza ex art. 179 cpv. 2 CC che avrebbe comportato il loro decadimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.61

Lugano 15 settembre 2009 LS/fp/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 ottobre 2007 da

 AP 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1  (patrocinato dall'  PA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 3 agosto/22 settembre 2007 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 22 giugno 2009 (EF.2007.674), ha così deciso:

“1.   L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che:

       è rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 34'530.75 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2005, l'opposizione interposta da AO 1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________.

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.–, da anticipare dall'istante, rimangono per 2/3 a carico di quest'ultima e sono poste per il resto a carico del convenuto. L'istante rifonderà al convenuto fr. 300.– a titolo d'indennità ridotta.

3.    omissis.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 3 luglio 2009 chiede che la domanda sia integralmente accolta, ossia per l'importo capitale di fr. 94'762.75 oltre interessi, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto che l'escusso non ha formulato osservazioni;  

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 3 agosto/22 settembre 2007 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso il marito AO 1 per l'incasso di fr. 94'762.75 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2005, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 4 luglio 2005 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello. Sentenza 3 febbraio 2004 del Pretore __________”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza 4 luglio 2005, cresciuta in giudicato, emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale e nell'ambito della quale la Prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 11.2004.19), ha fatto obbligo all'escusso di versarle ogni mese in via anticipata dal 1° ottobre 2003, un contributo di mantenimento di fr. 2'830.– per sé e uno di fr. 1'120.– (assegno familiare compreso) per ciascuno dei due figli. L'escusso poteva poi dedurre da tali importi gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. __________ RFD __________) fino a concorrenza  di fr. 1'028.– mensili, qualora se ne fosse personalmente assunto il pagamento (doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1). Agli atti figura altresì una decisione 16 dicembre 2004, cresciuta in giudicato, della Prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 11.2004.159) riguardo alla nomina di un curatore (doc. C), oltre ad un conteggio dei contributi di mantenimento pagati dall'escusso tra l'ottobre 2003 e il giugno 2007 e di quelli rimasti scoperti nel medesimo periodo (doc. D).      

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 2007, l'istante ha confermato la sua domanda. L'escusso ha contestato di dover pagare l'importo complessivo rivendicato dalla procedente in quanto, nel frattempo, le parti avevano intavolato delle trattative in vista del divorzio. Oltre a ciò, dopo la sentenza di appello 4 luglio 2005 egli aveva effettuato diversi pagamenti direttamente alla moglie, importi che chiedeva di compensare. Aveva persino garantito un conto bancario intestato alla moglie fino a concorrenza di fr. 50'000.–, cifra che andava altresì compensata con l'importo posto in esecuzione. Con scritto 16 aprile 2004 la moglie aveva poi dichiarato di non rivendicare il pagamento dei contributi alimentari fissati con la sentenza di appello 4 luglio 2005, proprio per le trattative in corso fra le parti. Infine, aveva corrisposto all'istante fr. 4'500.– affinché la stessa potesse trascorrere le vacanze con i figli. 

                                         L'istante ha escluso l'esistenza di un accordo con il marito. Ha quindi precisato che i documenti da lui prodotti erano in prevalenza intestati al __________ SA, che pertanto nulla avevano a che vedere con lei e, comunque sia, che la sentenza 4 luglio 2005 era successiva a quella documentazione. La garanzia della linea di credito sul suo conto bancario invece era stata concessa dall'escusso in costanza di matrimonio ed esulava quindi dalla procedura in esame. Con l'esecuzione che aveva promosso rivendicava i contributi alimentari arretrati da ottobre 2003 fino a luglio 2007, mentre i versamenti di cui aveva riferito il marito erano intervenuti a novembre 2007, importi che semmai erano da conteggiare sul debito alimentare che egli, persistendo nel suo rifiuto a corrisponderle quanto dovuto, aveva maturato anche dopo l'agosto 2007.        

                                         Il convenuto ha contestato le allegazioni di controparte e confermato il suo punto di vista. Ha ribadito di avere provveduto a novembre 2007 al pagamento di fatture della cassa malati per i figli -rimaste scoperte per diversi mesi- e di essersi impegnato con l'azienda elettrica del luogo a saldare delle fatture arretrate concernenti la fornitura di energia elettrica presso l'abitazione coniugale occupata da istante e figli.       

                                  D.   Con sentenza 22 giugno 2009 il Pretore __________, pacifica l'identità delle parti con quella risultante dalla documentazione agli atti, ha precisato che l'efficacia delle misure a protezione dell'unione coniugale, riservate quelle relative alla separazione dei beni e quelle a protezione dei figli, dipendeva dal perdurare della separazione fra i coniugi. Di modo che, in caso di rinnovata convivenza, i provvedimenti così adottati sarebbero decaduti per legge (art. 179 cpv. 2 CC). In concreto, nella contestuale azione di divorzio, era stata la medesima istante a pretendere senza equivoci che la vita di coppia fra i coniugi era ripresa dal 1° gennaio 2005. Avendo lei reso sufficientemente liquida questa circostanza, bisognava così ritenere che dopo quella data le misure a protezione dell'unione coniugale erano decadute. La sentenza 4 luglio 2005 costituiva quindi un valido titolo di rigetto definitivo solo per il saldo scoperto dei contributi alimentari rivendicati per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, e che il conteggio dell'istante -rimasto incontestato dall'escusso- stabiliva in fr. 34'530.75 (fr. 6'726.– nel 2003 e fr. 27'804.75 nel 2004). Il Pretore, difettando l'identità tra debitore e creditore imposta dall'art. 120 cpv. 1 CO, ha invece ritenuto infondata l'eccezione di compensazione del convenuto. Il fatto poi che tra le parti  fossero in corso trattative non era di alcun ostacolo al rigetto dell'opposizione, mentre di una presunta rinuncia della moglie ai contributi non vi era riscontro agli atti. Di qui, in definitiva, il parziale accoglimento dell'istanza di rigetto, limitatamente a fr. 34'530.75.     

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 chiedendo che la sua istanza sia integralmente accolta. In sostanza rimprovera al Pretore di avere mal interpretato le allegazioni che lei aveva fatto nell'ambito dell'azione di divorzio e contesta la ripresa di una vita comune e coniugale con il marito. Gli incarti richiamati agli atti escludevano anzi l'esistenza di una relazione stabile ed esclusiva con obblighi di mutua assistenza tra le parti, tale da essere considerata una convivenza ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 CC. Di modo che, gli effetti della sentenza 4 luglio 2005 non potevano considerarsi decaduti per legge. Il rigetto definitivo dell'opposizione andava quindi concesso anche per i contributi alimentari arretrati e rivendicati da gennaio 2005 a giugno 2007.      

Considerando

in diritto:                 1.    Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).

                                         Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.

                                  2.    Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell'ambito di un'istanza volta all'adozione di misure a protezione coniugale -che di per sé possono costituire validi titoli di rigetto definitivo (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80)- sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC ne sancisce la provvisoria esecutività, a meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 2 CPC). La prassi di questa Camera considera che l'art. 80 LEF non prescrive la crescita in giudicato formale di una sentenza quale conditio sine qua non per la sua esecutività: pertanto, se una decisione è contestata tramite il rimedio ordinario dell'appello ma privo di effetto sospensivo, può senz'altro essere eseguita (CEF, 23 maggio 2005 [14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg. citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 224 segg.).

                                  3.    L'istante procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei e per i due figli fissati dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1) e provvista del timbro di passata in giudicato della cancelleria del Tribunale di appello (doc. B, pag. 13 sul retro). Di modo che, trattandosi di una sentenza emessa in appello in riforma di un giudizio pretorile, non impugnato davanti al Tribunale federale, la sua esecutività è pacifica. Nella sua decisione la Prima Camera civile ha fatto obbligo all'escusso di versare a AP 1, a titolo anticipato dal 1° ottobre 2003 complessivi fr. 5'070.– (ossia fr. 2'830.– per sé e fr. 1'120.– per ciascuno dei due figli: doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1), entro la fine di ogni mese per il successivo. Nel momento in cui l'esecuzione è stata promossa, ossia il 3 agosto 2007 (data del precetto esecutivo) le mensilità scadute erano 47 (1° ottobre 2003-1° agosto 2007). Invero, il precetto esecutivo non indica il periodo contributivo per il quale l'istante ha dato avvio all'esecuzione che emerge però facilmente dagli atti di causa (cfr. in proposito: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 40 ad art. 80). In effetti, lo stesso indica la sentenza 4 luglio 2005 emessa dalla Prima Camera civile del Tribunale d'appello quale titolo e data del credito, causa dell'obbligazione (sopra, consid. A), mentre è in sede di udienza di rigetto dell'opposizione che la creditrice ha puntualizzato di procedere con gli alimenti arretrati fino a luglio del 2007 (verbale d'udienza, pag. 2 in mezzo) e prodotto il relativo conteggio (doc. D), che l'istante non ha mai contestato, e attestante la somma dei contributi scoperti che tra il 1° ottobre 2003 e il 30 giugno 2007 assommavano a fr. 91'290.75.  

                                         Di modo che, per il periodo interessato dall'esecuzione, ossia dal 1° ottobre 2003 al 1° agosto 2007, la sentenza emessa costituirebbe titolo di rigetto definitivo per l'importo esigibile di complessivi fr. 238'290.– (5'070x47mesi) oltre interessi. E quindi anche per la pretesa che l'istante, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal marito, fa valere limitatamente a fr. 94'762.75.  

                                  4.    A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto”. Se ad esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di rigetto (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 5 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81). L'estinzione di una pretesa non si realizza necessariamente tramite pagamento del debito, ma può avere la sua origine in un'altra causa civile (Sentenza del Tribunale federale 9 agosto 2007  [5A_104/2007], consid. 2.3; DTF 124 III 501 consid. 3b): l'istanza di rigetto definitivo sarà in tal caso da respingere solo se l'estinzione di quella pretesa comporta eo ipso -e quindi da séla cancellazione del debito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 81; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 16 ad art. 81).       

                                          A meno di un esplicito riconoscimento del creditore nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione, la prova documentale deve essere rigorosa: non è quindi sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/ Walder/Kull/ Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81). Il debitore deve così provare con documenti che il credito rivendicato dall'istante non ha più ragione d'essere in quanto, in base alle norme del diritto civile, la sua causa è ormai decaduta (Sentenza del Tribunale federale 9 agosto 2007  [5A_104/2007], consid. 2.3 e 2.5; DTF 124 III 501 consid. 3b e 3c; SJZ 1966 (62°) pag. 193 n. 115).  

                                   5.    In sede di udienza l'escusso ha contestato di dover pagare l'importo rivendicato dall'istante in quanto come già esposto nell'istanza di divorzio e successivamente con l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale le parti stavano discutendo per intavolare delle trattative per il divorzio (verbale, pag. 1). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che -per stessa ammissione della parte istante intervenuta nell'ambito della procedura di divorzio- a partire da gennaio 2005 le parti erano ritornate a “convivere” e a condurre una “vita di coppia”, concludendo quindi che le misure a protezione dell'unione coniugale erano decadute giusta l'art. 179 cpv. 2 CC (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 4). Con il suo appello, l'istante contesta la deduzione ritenuta dal Pretore negando che la coppia vivesse una relazione stabile ed esclusiva con obblighi di mutua assistenza (appello, pag. 4), che le sue affermazioni considerate dal primo giudice erano da interpretare nel senso che in sostanza vi erano stati dei tentativi di riavvicinamento e che a riprova di ciò bastava sfogliare gli incarti richiamati agli atti (appello, pag. 4 e 5).   

                                   6.    Ora, l'art. 179 cpv. 2 CC stabilisce che se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio. Questo significa che, eccezion fatta per le due riserve, dandosi la “riunificazione” dei coniugi le misure emesse e intese a regolamentare la loro separazione -e quindi anche i contributi alimentari- decadono automaticamente: l'eccezione può segnatamente essere sollevata dall'escusso nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione per l'incasso forzato di eventuali pretese alimentari (Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar zum ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n. 11 ad art. 179; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band. I, Berna 1988, n. 15 ad art. 179; Bräm/Hasenböhler, Das Familienrecht, Teilband II 1c, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Zurigo 1998, n. 47 ad art. 179). Presupposto essenziale per una convivenza ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 CC è l'incondizionata volontà e l'accordo di entrambe le parti a ricostituire una comunione tra coniugi durevole, laddove un semplice tentativo di ripresa di vita comune non può affatto ritenersi sufficiente (Hasenböhler/ Opel, op, cit., n. 12 ad art. 179 e rinvii a DTF 42 I 97 e OGer ZH: ZR 1964 pag. 301 n. 126; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band. I, Berna 1988, n. 15 ad art. 179; Bräm/ Hasenböhler, op. cit., n. 47 ad art. 179; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, Tesi San Gallo 1995, pag. 247). La ripresa della comunione tra i coniugi può anzitutto trovare riscontro in fattori visibili esteriormente, come ad esempio la ripresa della comunione domestica, ma non necessariamente. Nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione ad esempio il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l'altro non è direttamente rilevante (Bachmann, op. cit., pag. 248 e seg.; Bräm/ Hasenböhler, op. cit., n. 47 ad art. 179).        

                                          A ciò si aggiunge per il resto che le misure emesse a protezione dell'unione coniugale -a differenza delle misure cautelari pronunciate contestualmente ad una causa di divorzio- continuano ad avere effetti anche in caso di un'eventuale reiezione o ritiro di un'azione di divorzio, fermo restando che non sia ammessa la convivenza giusta l'art. 179 cpv. 2 CC (Bachmann, op. cit., pag. 250; Stettler/Germani, Droit civil III, 2a ed., Friborgo 1999, n. 420 pag. 269). 

                                   7.    In concreto, al contraddittorio per il rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha fermamente contestato l'esistenza di un accordo con la controparte (verbale d'udienza, pag. 2). Nessuno dei documenti prodotti in quel contesto comprova poi in modo chiaro ed esplicito una convivenza tra le parti -peraltro nemmeno accennata dall'escusso- per il periodo da gennaio 2005 a giugno 2007. Invero, in sede di udienza, il Pretore ha richiamato d'ufficio (verbale d'ufficio pag. 3) dalla medesima Pretura gli incarti relativi all'azione di divorzio (inc. OA.2007.93) e quello relativo alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. DI.2007.223). Ed è proprio sulla base delle allegazioni che la moglie ha manifestato nell'ambito della causa di divorzio, che egli ha poi concluso per la convivenza dei coniugi in quel lasso di tempo e quindi -in virtù dell'art. 179 cpv. 2 CC- anche per il decadimento dei contributi da lei pretesi.

                                          Ora, è ben vero che all'udienza tenutasi l'11 luglio 2007 in relazione alla procedura di divorzio, l'istante ha parlato di coabitazione tra le parti (richiamo inc. OA.2007.93: verbale d'udienza pag. 1), affermando che le parti nel 2005 si sono riavvicinate (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto prodotto all'udienza, pag. 1), che le parti nel 2005 si sono riavvicinate e, come sarà specificato meglio in seguito, è rinato tra di loro l'amore e quindi l'azione di divorzio destituita di fondamento e persino temeraria (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto prodotto all'udienza, pag. 2), che l'unica cosa che conta, in questa causa, è che i coniugi da oltre due anni hanno ripreso l'attività famigliare, trascorrono la maggior parte del tempo assieme, e quando il marito non deve lavorare o non ha campi da allenamento tutta la famiglia pratica assieme le varie attività, che l'azione nel merito è infondata e che pur mantenendo domicilio separato, il marito si ferma a dormire a casa e si fatica quindi a capire quale sia l'interesse a divorziare per quest'ultimo, tenuto conto che le parti coabitano tuttora (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto prodotto all'udienza, pag. 3), e per finire che non essendoci separazione di fatto per il periodo legale di due anni l'azione deve essere respinta senza che occorra disquisire oltre visto che intento della moglie è quello di proseguire con l'unione coniugale, dato che finora, essa, come per il primo giorno, è innamorata del marito (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto prodotto all'udienza, pag. 4). Ma è altrettanto vero che come tale l'azione di divorzio era stata introdotta unilateralmente dall'escusso il 14 maggio 2007 fondandola sull'art. 114 CC, che esige appunto al momento della sua litispendenza che i coniugi abbiano vissuto separati per almeno due anni (richiamo inc. OA.2007.93: petizione, pag. 1). In quel contesto egli riteneva anzi pacifico che le parti vivano separate da oltre due anni, essi possiedono infatti due domicili distinti a far tempo dal 1° agosto 2003 (richiamo inc. OA.2007.93: petizione, pag. 1 e 4).   

                                          Persino nell'ambito della nuova procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, sempre introdotta dall'escusso il 13 agosto 2007 -e invero intesa ad adattare l'assetto stabilito dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 alla sua nuova situazione (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 2) e alle circostanze certamente mutate in maniera rilevante e duratura (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 3)- ha puntualizzato come la moglie non ha mai accettato l'idea di divorziare e che pertanto aveva dovuto attendere lo scadere dei due anni di separazione per inoltrare una formale procedura di divorzio in data 14 maggio 2007, fermo restando che l'attesa è comunque durata quattro anni (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 2). Egli ha altresì aggiunto che all'udienza di discussione dell'11 luglio 2007 è emerso che sebbene il marito fosse pronto e intenzionato a divorziare, la moglie non lo era affatto e interpretava (a torto o a ragione) i loro rapporti (ancora intimi) come una convivenza continua (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 2). Non da ultimo poi, dal conteggio prodotto dall'istante e -come già detto- rimasto incontestato dall'escusso, risulta peraltro che dal gennaio 2005 egli ha comunque continuato ad adempiere al suo obbligo alimentare perlomeno nella misura di complessivi fr. 2'150.– mensili (doc. D).

                                   8.    Tutti questi elementi, e alla luce della contraddittorietà che invero sembra contraddistinguere costantemente l'atteggiamento assunto da entrambe le parti, si scontrano con l'esistenza di una volontà durevole ed incondizionata di ambedue le parti a riprendere una vita comune. E, di per sé, nemmeno il ritiro da parte dell'escusso della sua azione di divorzio, sospesa in precedenza per dare modo alle parti di trovare una soluzione bonale (richiamo inc. OA.2007.93: verbale d'udienza 11 luglio 2007, pag. 1 in basso, e richiesta alla Pretura del 24 luglio 2007), comporta la cancellazione del regime delle misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. sopra, consid. 6).  

                                          Si aggiunga per il resto che non è compito del giudice del rigetto interpretare o rivedere quanto stabilito da un valido titolo di rigetto definitivo, né quella di dirimere questioni di diritto materiale delicate dove il potere di apprezzamento assume particolare importanza e men che meno quella di accertare se il comportamento di un creditore può costituire un abuso di diritto  -peraltro in concreto nemmeno preteso dall'escusso- e una violazione della buona fede (DTF 124 III 501, consid. 3a).  

                                   9.    Considerato che l'istanza è suffragata da un valido titolo di rigetto definitivo anche per i contributi alimentari che l'istante rivendica dopo il gennaio 2005 (doc. D), non potendosi ritenere che la decadenza giusta l'art. 179 cpv. 2 CC sia comprovata da documenti chiari e univoci, l'appello va così accolto con conseguente riforma della sentenza pretorile. Tassa di giustizia e indennità in appello seguirebbero la soccombenza dell'escusso. Non avendo presentato osservazioni, né chiesto la conferma del giudizio impugnato, egli non può tuttavia essere considerato soccombente, fermo restando che nella procedura di rigetto dell'opposizione nemmeno aveva accennato a una convivenza tra i coniugi (Chiesa in: NRCP 2003, pag. 227 con rinvii). Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e dall'attribuire indennità all'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:              1.    L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 giugno 2009 del Pretore __________, sono così riformati:

                                                “1.     L'istanza 19 ottobre 2007 è accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AO 1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________.

                                                2.      La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 300.– a titolo di indennità.”

                                   2.    Non si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano indennità. 

                                  3.    Intimazione a:

                                         – ;  

                                         – .   

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 60'232.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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