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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2009 14.2009.49

5 giugno 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·578 parole·~3 min·4

Riassunto

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.49

Lugano 5 giugno 2009 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 24 marzo 2009 presentata da

AO 1  

contro

AP 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 14 maggio 2009 ha così deciso:

“1.     È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da venerdì 15 maggio 2009 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

17 maggio 2009 ne postula l’annullamento;

rilevato che con ordinanza presidenziale 20 maggio 2009 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'304.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 6 maggio 2009 nessuno è comparso.

                                  C.   Con sentenza 14 maggio 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da  venerdì 15 maggio 2009 alle ore 10.00.

                                  D.   Con l’appello AP 1 asserisce di avere versato l’11 maggio 2009 alla creditrice fr. 1'304.75, oltre spese e interessi, per un importo complessivo di fr. 1'608.05. A comprova delle sue allegazioni l’appellante ha prodotto una ricevuta 11 maggio 2009 emessa da AO 1 (doc. A).

Considerato

In diritto:

                               1.a)   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                  b)   L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento, con cui la creditrice l’11 maggio 2009, ossia prima della pronuncia del fallimento, ha confermato di avere ricevuto l’importo scoperto e di essere intenzionata a ritirare l’escuzione in oggetto, cosa che ha poi fatto (doc. B), costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   2.   L’appello va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:               I.   L’appello è accolto.

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 14 maggio 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare               come di rito, è posta a carico di AP 1AP 1

                                         3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione:

                                         - AO 1AO 1, __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio fallimenti di __________, __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del ____________________;                               

                                         Comunicazione alla Pretura ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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