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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2009 14.2009.36

27 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,327 parole·~7 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo. Appello irricevibile perché redatto in tedesco e fondato su fatti nuovi

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.36 14.2009.37

Lugano 27 aprile 2009 FP/b/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 5 dicembre 2008 dallo

RA 1, __________)

Contro  

AO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dalla parte convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato in data 01.09.2008 per il pagamento di fr. 8'722.50 oltre interessi e spese esecutive, rispettivamente al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato in data 05.09.2008 per il pagamento di fr. 8’561.- oltre interessi e spese esecutive;

istanze accolte dal Pretore del Distretto di __________, con sentenze del 2 aprile 2009 (EF.__________-EF.__________), con addebito di tassa di giustizia di fr. 160.e indennità di fr. 100.- all’escussa;

sentenze tempestivamente impugnate da AP 1 con atto del 14 aprile 2009 indirizzato alla Pretura del Distretto di __________, e da quest’ultima trasmessa a questa Camera per competenza;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenze del 2 aprile 2009 il Pretore del Distretto di __________, in accoglimento delle istanze 5 dicembre 2008 presentate dallo AO 1 e dalla __________, e per essi dalla amministrazione cantonale delle contribuzioni, ha respinto in via definitiva sia l’opposizione interposta dalla  comunione ereditaria (successione) fu U__________ E__________-Z__________, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per la somma di fr. 8'722.50.- consistente nell’imposta cantonale 2006 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale a carico della citata successione (fr. 8'550), negli interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr. 142.50) e nelle tassa di diffida di pagamento (fr. 30.-), oltre interessi e spese esecutive, sia l’opposizione interposta dalla medesima escussa al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per complessivi fr. 8’561.- consistente nell’imposta federale diretta 2006 sulle prestazioni in capitale a carico della successione (fr. 8'374.90), negli interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr. 186.10), oltre interessi e spese esecutive;

                                         che le citate sentenze sono state pronunciate dopo che il primo giudice ha constatato che nessuna delle parti, tanto meno AP 1, rappresentante della successione oggetto della procedura esecutiva, era comparsa all’udienza fissata per il 2 aprile 2009;

                                         che con scritto 14 aprile 2009 in lingua tedesca AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di __________, facen- do presente di non essere in grado di leggere le sentenze impu- gnate in quanto redatte in italiano e di non trovarsi perciò nelle condizioni di darvi seguito e spiegando perché ha interposto opposizione ai precetti esecutivi in rassegna, ovvero asserendo che senza certificato ereditario essa non riesce a ricevere informazioni né dalla banca, né dalla assicurazione e che l’intera faccenda relativa alla divisione della successione è pendente davanti al tribunale di __________, ciò che le impedisce di contestare le valutazioni del giudice, benché esse siano errate;

                                         che per i motivi citati, ha proseguito AP 1, le è impossibile presentare la dichiarazione fiscale per il 2007, ritenuto che non le è dipoi dato da capire perché le è stata intimata una dichiarazione di imposta per il 2008, visto l’atto di morte annesso, riguardante il decesso al 7 agosto 2007 di U__________ J__________ M__________ E__________;

                                         che fintanto che l’eredità rimane indivisa, sempre secondo AP 1, non è possibile procedere esecutivamente per i crediti fiscali in rassegna, per cui non sono nemmeno trascorsi i termini per fare opposizione;

                                         che il 20 aprile 2008 la cancelleria della Pretura del Distretto di __________, ha comunicato alla parte istante che in data 2 aprile la convenuta ha presentato appello contro le sentenze di rigetto dell’opposizione, trasmettendo l’incarto a questa Camera per competenza;

                                         che secondo l’art. 21 cpv. 1 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana;

                                         che i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti;

                                         che resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico (art. 21 cpv. 3 LALEF);

                                         che avuto riguardo a quanto precede, l’allegato trasmesso dalla Pretura a questa Camera per competenza, andrebbe dichiarato inammissibile senza ulteriori formalità (sull’interpretazione dell’art. 21 LALEF v. CEF, sentenza del 9 marzo 2009, inc. n. 14.2009.8, consid. 1) in quanto, per l’appunto, redatto in lingua diversa da quella prescritta dall’art. 21 cpv. 1 LALEF;

                                         che tuttavia è lecito chiedersi se tale normativa possa essere così rigorosamente applicata anche nel caso in cui l’atto non presentato in lingua italiana riguardi un ricorso indirizzato all’autorità superiore, a sua volta proponibile soltanto se presentato entro un determinato termine, con la conseguenza che fosse ciò il caso – trascorso il termine utile, esso non potrebbe più essere inoltrato nell’ossequio del prescritto linguistico;

                                         che, in altri termini, è lecito interrogarsi se non costituisce un atto contrario al divieto dell’eccesso di formalismo dichiarare tout court improponibile un ricorso in tedesco, senza assegnare al ricorrente un termine per presentare la traduzione italiana (cfr. mutatis mutandis, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 117 m 4);

                                         che la specifica questione non ha da essere qui decisa;

                                         che si volesse essere anche meno rigorosi, ossia derogare al tenore letterale dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, l’esito nella sostanza non muterebbe, giacché nel caso specifico si potrebbe persino rinunciare al rinvio dello scritto 14 aprile 2009 per la relativa traduzione in lingua italiana, i rimedi (appelli) in esso contenuti – così deve essere interpretato lo stesso scritto indirizzato da AP 1 alla Pretura del Distretto di __________ – essendo comunque sia destinati ugualmente, ancorché per altri motivi, a un giudizio di inammissibilità (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 117 m 5);

                                         che per tacere del fatto che i singoli ricorsi vengono presentati da AP 1 personalmente e non come rappresentante della comunione ereditaria fu U__________–Z__________, contro la quale sono state dirette le singole procedure esecutive da parte del fisco, la stessa AP 1 fonda i gravami su allegazioni che non aveva sollevato davanti al primo giudice in occasione dell’udienza appositamente indetta  alla quale non è comparsa -  ciò che non è però consentito, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF) che vieta alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni;

                  che già per questo motivo gli appelli vanno perciò dichiarati inammissibili, con un giudizio unico, ancorché riferito a due im-pugnative distinte (inc. 14.2009.36 per la causa EF.__________) promossa dallo AO 1 e inc. 14.2009.37 per la causa EF. __________ promossa dalla __________) e ove si consideri anche che l’insorgente nemmeno si confronta con i motivi che hanno spinto il giudice a considerare la documentazione prodotta dalla parte istante titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                         che ne consegue l’inammissibilità dei rimedi;

                                         che la tassa di giustizia e le spese dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere poste a carico di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è cognita della lingua italiana, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;

per questi motivi,

richiamato l’art. 313bis CPC

PRONUNCIA:

                                   1.   Gli appelli sono inammissibili

                                   2.   Non si riscuotono oneri processuali.

                                   3.   Intimazione:    -    AP 1, __________, __________;

                                                                 -    AO 1 (RA 1, __________);

                                                                 -    __________ (RA 1)

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché i valori delle vertenze, di fr. 8'722.50, rispettivamente di 8'561.- non raggiungono il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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