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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2009 14.2009.32

12 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·957 parole·~5 min·2

Riassunto

Ricorso c/ decreto di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.32

Lugano 12 maggio 2009 FP/B/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera  

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 febbraio 2009 presentata da

AO 1  

contro  

AP 1,     

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza 25 marzo 2009 (EF.2009.43) ha così deciso:

    “1.   E’ pronunciato il fallimento della AP 1. __________ a far tempo dal giorno  mercoledì 25 marzo 2009 alle ore 11.00.

    2./3./4. omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP 1, che con atto di appello del 3 aprile 2009 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 6 aprile 2009 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

IN FATTO:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. 767699 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ AO 1, ha chiesto il fallimento della AP 1, __________, per il mancato pagamento della somma di fr. 3'863.60 compresi interessi e spese;

                                  B.   All’udienza di contradditorio del 16 marzo 2009 nessuno è comparso, di modo che con sentenza del 25 marzo 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dallo stesso giorno alle 11.00.

                                  C.   Con l’appello che ci occupa AP 1 osserva preliminarmente di non avere preso conoscenza della citazione all’udienza del 16 marzo 2009, per cui non ha avuto la possibilità di liquidare l’importo posto in esecuzione. A seguito dell’intima- zione del decreto di fallimento, essa ha nondimeno provveduto a liquidare integralmente tutte le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti (act. 1 annesso al ricorso). La tacitazione di tutti i creditori, conclude l’appellante, comporta pertanto l’annullamen- to e la revoca del fallimento decretato nei suoi confronti.

                                  D.   Chiamata a esprimesi, AO 1 è rimasta silente.

considerando

in diritto:

                                   1.   Nella misura in cui si propone di giustificare il mancato pagamento della somma posta in esecuzione per non avere preso conoscenza della citazione per l’udienza di contradditorio indetta per il 16 marzo 2009, l’appellante non può essere seguita. Stando alla sentenza impugnata, la circostanza è da addebitare al mancato ritiro del plico raccomandato contenente l’istanza di fallimento e la relativa citazione all’udienza; per cui, ha spiegato il primo giudice, tale invio è da ritenersi validamente notificato l’ultimo giorno di giacenza in posta, vale a dire il 6 marzo 2009, come da attestazione 18 marzo 2009 della “Posta Svizzera” (act. 3 inc. della Pretura). Sennonché, per tacere del fatto che l’appellante non trae alcuna conclusione dal rilievo – essa chiede sì l’annullamento della decisione impugnata, ma non in relazione alla pretesa mancata conoscenza della citazione per l’udienza, ma per avere successivamente saldato tutte le procedure esecutive a suo carico – nel gravame non viene preteso che la citata circostanza sia imputabile a un disguido capitato nel corso dell’iter relativo all’invio e alla distribuzione del plico raccomandato di cui all’attestazione 18 marzo 2009 della posta (act. 3 inc. della Pretura), segnatamente non viene asserito che il funzionario incaricato della distribuzione della raccomandata abbia omesso di porre nella sua buca lettera, rispettivamente nella sua cassetta postale l’avviso di ritiro (foglio giallo) della spedizione stessa. Ciò posto, non vi è motivo per soffermarsi oltre sull’argomento.

                                   2.   L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione  di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti, tra l’altro, che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF).

                                   3.   Nella fattispecie l’appellante ha prodotto un’attestazione datata 3 aprile 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti dei Locarno, da cui risulta che successivamente alla decisione di fallimento ma prima della scadenza del termine per impugnarla, essa ha versato la somma di fr. 34'615.95 a tacitazione delle sette esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Dalla stessa attestazione risulta altresì che nei confronti della stessa società non sono vi sono attestati di carenza beni. Ciò porta a concludere che l’appellante non solo ha saldato l’esecuzione all’origine della presente procedura esecutiva posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ma che essa dispone di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. Le condizioni richieste dall’art 174 cpv. 2  n. 1 LEF sono pertanto soddisfatte. In accoglimento dell’appello, il fallimento della AP 1 va pertanto annullato.

                                   4.   La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF), che con il proprio comportamento ha determinato la pronuncia del fallimento da parte del Pretore e, quindi, il presente appello, mentre non si assegnano indennità di seconda sede, la parte appellata non avendo presentato osservazioni al gravame (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti sono anche esse caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto.

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 25 marzo 2009 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di __________, inc. EF.2009.43 nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della AP 1

                                         3.     Le spese dell’ufficio di esecuzione e fallimento di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione a:      -   AP 1;

                                                                      -   __________                                           -           __________                                   -                                             __________;

                                                                      -   __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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