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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2009 14.2009.13

26 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,300 parole·~22 min·2

Riassunto

Rig. def. dell'oppos.: exequatur di accordo di separazione consensuale omologato da tribunale italiano che prevede contributi di mantenimento per il figlio - ecc. di prescrizione - adeg. indici ISTAT non comprovato - legitt. attiva titolare dell'autorità parentale - assist. giudiz e grat. patroc

Testo integrale

Incarto n. 14.2009.13

Lugano 26 maggio 2009 LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 luglio 2008 da

 AP 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1  (patrocinato dall'  PA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 8/10 luglio 2008 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 3 febbraio 2009 (EF.2008.326), ha così deciso:

       “1.   In parziale accoglimento dell'istanza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dal signor AO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________, limitatamente all'importo di fr. 15'953.75 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2008.

       2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 320.–, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, riservata la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria.

       3.    Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 16 febbraio 2009 ha postulato la riforma della sentenza impugnata nel senso che l'istanza di rigetto sia integralmente accolta e quindi l'opposizione respinta per l'importo capitale complessivo di fr. 32'991.50, protestate tasse, spese e indennità di primo e di secondo grado, e per la prima sede fissata in fr. 2'000.–, previa concessione in entrambi i gradi di giudizio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

viste le osservazioni formulate il 27 febbraio 2009 con cui, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l'escusso chiede di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 8/10 luglio 2008 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso AO 1 per il pagamento della somma capitale di fr. 32'548.40 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2008 (1) e fr. 443.10 (2). Quale titolo di credito ha indicato: “Esecuzione preceduta da sequestro n. __________: 1) Atto di precetto del Tribunale di __________. 2) Spese di sequestro.”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   L'istante fonda la pretesa sulla copia del verbale di sequestro 3 luglio 2008 (doc. A) e sulla copia del precetto esecutivo e della busta d'intimazione (doc. B/C), oltre che sull'incarto relativo alla procedura di sequestro da lei richiamato, e con il consenso di controparte annessa agli atti, conclusasi con il blocco in Svizzera presso il datore di lavoro dell'escusso della porzione pignorabile di salario fino a concorrenza dell'importo rivendicato (doc. rich. I). Quest'ultimo si compone, in particolare, dell'istanza di sequestro 24 giugno 2008 e relativo decreto di sequestro 25 giugno 2008, del ricorso per separazione personale e consensuale 24 maggio 2001 introdotto dall'istante davanti al Tribunale di __________, del verbale 2 luglio 2001 con cui il Presidente del Tribunale di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, del decreto 11 luglio 2001 con cui il Tribunale di __________ riunito in Camera di consiglio ha omologato il verbale 2 luglio 2001 di separazione consensuale delle parti, dell'atto di precetto 21 marzo 2008 inviato dall'istante al Tribunale di __________, di un certificato di salario dell'escusso e della procura conferita dall'istante al suo patrocinatore legale.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio 3 novembre 2008 la procedente ha confermato la sua richiesta volta all'incasso di contributi alimentari a favore del figlio __________. L'escusso ha contestato che nella procedura di omologazione della separazione consensuale siano stati pattuiti contributi per il figlio dopo la sua maggior età. L'istante non aveva comprovato il diritto italiano applicabile, e per quello svizzero l'obbligo di mantenimento era decaduto il 13 ottobre 2006 giorno del suo 18° anno di età, fermo restando che a partire da quel momento l'istante non avrebbe comunque potuto rivendicare l'incasso di eventuali contributi per carenza di legittimazione attiva. L'accordo omologato in Italia poi non era chiaro. In effetti, oltre al contributo mensile di £it 650'000.– riconosciuto al figlio da giugno 2005, era stato fissato un ulteriore assegno di £it 400'000.– pagabile ogni mese da giugno 2005 fino a concorrenza di un importo pari a quello maturato tra giugno 2001 e maggio 2005 senza precisare se fosse destinato al figlio o all'istante, la quale aveva però specificato di procedere per il solo mantenimento del figlio. Sia come sia, di fatto, tra giugno 2001 e maggio 2005 non era maturato alcun diritto. L'atto di precetto introdotto dall'istante in Italia era del marzo 2008. Posto il termine di prescrizione di cinque anni -valido sia per la legge svizzera che per quella italiana (art. 2948 CCit)- il contributo fino a marzo 2003 era oltretutto estinto. Per il resto non era compito del giudice del rigetto stabilire l'ammontare del credito rivendicato dall'istante. In ogni caso, controparte aveva confermato il versamento di Euro 1'250.–, mentre da escludere erano le spese dentistiche (fr. 625.– e Euro 100.–), mediche (Euro 486.19) e scolastiche (Euro 115.40) oltre al preteso adeguamento dei contributi agli indici ISTAT poiché mai documentati, oltre alle spese per la procedura di sequestro. In Italia all'atto di precetto dell'istante, egli aveva peraltro formulato opposizione. Contestualmente, l'escusso ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.   

                                         L'istante, ribadito il suo punto di vista, ha precisato che l'accordo di separazione consensuale era stato omologato dal competente tribunale italiano. Il convenuto avrebbe inoltre dovuto sollevare le sue eventuali obiezioni opponendosi al decreto di sequestro. Avendovi rinunciato, egli aveva implicitamente confermato l'importo da lei rivendicato, comprensivo di spese dentistiche, mediche, scolastiche e determinato secondo modalità di calcolo esposte in quel contesto. Ha altresì ritenuto opportuno che il Pretore attendesse l'esito del procedimento di opposizione all'atto di precetto italiano prima di emanare una decisione. L'accordo omologato fissava ad ogni modo il versamento di contributi per il mantenimento del figlio senza però sancirne il decadimento per intervenuta maggior età. Perlomeno dovuti erano quelli maturati durante la minor età come meglio specificato nell'atto di precetto italiano. Ha inoltre riconfermato l'avvenuto pagamento di Euro 1'250.–. L'escusso, dal canto suo, ha ribadito i suoi argomenti, e precisato che il fatto di non avere formulato opposizione al sequestro non aveva alcuna rilevanza ai fini della procedura in esame.       

                                  D.   Con sentenza 3 febbraio 2008 il Pretore __________ ha ritenuto che la decisione 11 luglio 2001 di omologazione del Tribunale di __________ costituiva valido titolo di rigetto definitivo per l'importo di Euro 206.58 (£it 400'000) mensili dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2005 e di Euro 335.70 (£it 650'000) dal 1° giugno 2005 al 31 marzo 2008, le modalità di conversione Euro/£it non essendo oggetto di contestazione. Tuttavia, per intervenuta prescrizione ex art. 2948 CCit, i contributi mensili fino a marzo 2003 erano decaduti, mentre per quelli maturati dal 1° novembre 2006 in poi l'istante difettava della legittimazione attiva necessaria. L'opposizione poteva così essere definitivamente rigettata solo per Euro 11'077.98, ossia Euro 206.58 per 26 mensilità (aprile 2003-maggio 2005) e Euro 335.70 per 17 mensilità (giugno 2005-ottobre 2006), diminuiti dell'acconto già incassato di Euro 1'250.–. La cifra così ottenuta di Euro 9'827.98 al tasso di cambio Euro/CHF di 1.6233 -rimasto incontestato- corrispondeva appunto a fr. 15'953.76. Per il resto il primo giudice ha ritenuto la procura conferita al patrocinatore legale dell'escusso valida ed ha estromesso dall'incarto i documenti prodotti dall'istante dopo il contraddittorio.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta anzitutto che gli assegni fino al 31 marzo 2003 siano prescritti giusta l'art. 2948 CCit, visto che quel termine cominciava a decorrere da giugno 2005 (art. 2935 CCit) mese in cui il contributo di £it 400'000.– era diventato esigibile, e non dall'11 luglio 2001 giorno di omologazione dell'accordo. Inoltre in Italia l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice ISTAT -valori pubblicati periodicamente- era automatico ed accessibile al sito www.istat.it: trattandosi di fatto notorio non era quindi necessario addurre prove. Secondo la prassi italiana poi, la maggior età di un figlio non comporta il decadimento della facoltà per il genitore di rivendicare l'incasso di contributi fissati a suo favore, perlomeno non nella misura in cui il figlio coabiti con lui, non sia economicamente autosufficiente e non abbia già formulato una richiesta autonoma. Ciò posto, anche quelli maturati dopo il 1° novembre 2006 vanno riconosciuti. L'appellante sostanzia le sue censure sulla base di nuovi documenti che produce in questa sede e, in definitiva, chiede l'accoglimento integrale dell'istanza previa assegnazione di un'indennità di fr. 2'000.–, oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.  

                                  F.   Nelle osservazioni 27 febbraio 2009 l'escusso conclude per la reiezione dell'appello sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito. Oltre a ciò, chiede anche lui di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del proprio legale.

Considerando

in diritto:                  1.   In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva, tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denarova considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF e presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur; Staehelin, op. cit., n. 59 segg. ad art. 80).   

                                         Trattandosi di decisioni straniere concernenti i contributi di mantenimento, di per sé il loro riconoscimento e la loro esecuzione in Svizzera sono disciplinati sia dalla Convenzione dell'Aja concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02) sia dalla Convenzione di Lugano (CL: “Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988”, RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia. L'uno non è prevalente all'altro (art. 57 cpv. 1 CL, combinato con il cpv. 5), fermo restando che a titolo sussidiario la Convenzione di Lugano può supplire a eventuali lacune della prima (Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 69 ad art. 1 e n. 13 ad art. 57).                

                                   2.   La sentenza impugnata non accenna affatto al riconoscimento e all'esecuzione del decreto di omologazione italiano secondo le predette convenzioni. Ora, di per sé, al giudice del rigetto incombe di esaminare d'ufficio se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo così da permettergli di annullare in via definitiva gli effetti dell'opposizione formulata dall'escusso, laddove solo un'esplicita dichiarazione di quest'ultimo potrebbe essere considerata alla stregua di un ritiro dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).  

                                         Di fatto, il convenuto non è insorto nel termine legale dei dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF) contro il giudizio con cui il Pretore ha accolto l'istanza di rigetto definitivo limitatamente all'importo di fr. 15'953.75. E anzi, nelle osservazioni all'appello (pag. 4), egli dichiara esplicitamente di accettare la decisione di primo grado (pag. 5 in alto). Da questo punto di vista, pertanto, la questione non meriterebbe ulteriore disamina. Ciò non toglie che con il suo ricorso la procedente pretende la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere l'istanza di rigetto definitivo anche per il rimanente importo da lei rivendicato. Di modo che, in definitiva, questa Camera non può soprassedere all'esame d'ufficio circa l'esistenza di un valido titolo di credito, fermo restando che l'eventualità di una modifica a sfavore dell'appellante resta a priori esclusa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 22 LALEF).

                                   3.   In concreto, è pacifica l'applicabilità della Convenzione dell'Aja concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973 (Staehelin, op. cit., n. 72 segg. ad art. 80) entrata in vigore in Italia (Paese di origine) il 1° gennaio 1982 e in Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento) il 1° agosto 1976. Titolo di rigetto è il decreto 11 luglio 2001 (istanza, pag. 2 n. 1; doc. rich. I: decreto) con cui il Tribunale di __________ -nella forma di Camera di Consiglioha omologato l'accordo di cui al verbale d'udienza 2 luglio 2001. In quell'occasione il Presidente del medesimo Tribunale -previa audizione personale e separataaveva accertato l'impossibilità di una riconciliazione fra le parti e la loro intenzione di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso che qui si intendono per integralmente trascritte, autorizzandoli a vivere separati e riferendo la vertenza alla competente autorità di omologazione (doc. rich. I: verbale, pag. 2). Il ricorso 24 maggio 2001 prevedeva, segnatamente, che il marito [qui convenuto] contribuirà al mantenimento del figlio minore __________ con assegno mensile di lire 650'000.–, adeguabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla metà delle spese scolastiche e delle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN, che l'assegno mensile verrà versato, adeguato ed adeguabile ISTAT, a partire dal mese di giugno 2005 entro il giorno 10 di ogni mese e che sempre a partire dal mese di giugno 2005 il marito verserà alla moglie la ulteriore somma mensile di lire 400'000.– sino a concorrenza dell'ammontare degli assegni maturati, adeguati ISTAT, dal giugno 2001 al maggio 2005 (doc. rich. I: ricorso, pag. 2 n. 4). Da questo punto di vista, il decreto di omologazione può così essere equiparato ad una decisione (art. 2 cpv. 1, 4 e 21 della Convenzione dell'Aja).

                                   4.   Giusta l'art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione dell'Aja, va poi senz'altro riconosciuta la competenza del Tribunale di __________ nel caso specifico essendo persino adempiute tutte e tre le condizioni alternative poste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale o cittadinanza nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato la competenza del tribunale). Dalla copia relativa al decreto di omologazione 11 luglio 2001 prodotta agli atti risulta poi che in data 21 marzo 2008, il cancelliere del Tribunale di __________ ne ha ordinato la messa in esecuzione, attestando nel contempo che è copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. __________ [patrocinatore legale in Italia  dell'istante] nell'interesse di AP 1 (art. 4 cpv. 1 n. 2 della Convenzione dell'Aja). Per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aja (incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto). La documentazione prodotta e versata agli atti nell'ambito della procedura di sequestro e qui richiamata, per finire soddisfa formalmente anche i requisiti posti dall'art. 17 n. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja.

                                   5.   Ora, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato (art. 81 cpv. 3 LEF). A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, l'escusso può sempre addurre che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF; Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 81), laddove il motivo da lui indicato va provato per il tramite di documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”: DTF 115 III 100, cons. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005 [14.04.101], cons. 5; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81).  

                                   6.   L'appellante contesta anzitutto la conclusione ritenuta dal Pretore secondo cui i contributi alimentari fino al 31 marzo 2003 sarebbero oramai prescritti giusta l'art. 2948 CCit. In effetti, il termine di prescrizione di cinque anni disposto da questa norma giuridica comincerebbe a decorrere dal giorno in cui il diritto rivendicato può essere fatto valere. Nel caso specifico, e quand'anche riferito al mantenimento concordato a partire dal mese di giugno 2001, proprio per tener conto delle particolari difficoltà finanziarie del convenuto, le parti avevano pattuito che il diritto sarebbe diventavo esigibile al più presto il mese di giugno 2005 (appello, pag. 4 n. 4). A sostegno delle sue censure l'appellante produce agli atti un estratto (doc. B in appello) dell'art. 2935 CCit (“decorrenza della prescrizione”) e dell'art. 2948 CCit (“prescrizione di cinque anni”).

                                         Per quanto attiene le norme giuridiche italiane giova rammentare che l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 84; CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130] consid. 1c). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura spetta alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). In concreto, è pacifico che la pretesa dell'istante si fondi sul decreto emesso in Italia che ha omologato la separazione consensuale fra due coniugi italiani, residenti in quel paese. Ora, in sede di contraddittorio, di fatto è stato lo stesso convenuto a suggerire l'applicazione dell'art. 2948 CCit sostenendo che nel diritto italiano come in quello svizzero i contributi alimentari sottostanno al termine di prescrizione di cinque anni e che, essendo l'atto di precetto fatto spiccare in Italia a fine marzo 2008, quelli riferiti al periodo fino a marzo 2003 compreso, erano oramai estinti (verbale, pag. 2 in basso). Se non che, da questo punto di vista, l'istante non solo non ha tentato di difendere la sua posizione facendo un preciso riferimento ad altra norma giuridica italiana (quale appunto poteva essere il rinvio all'art. 2935 CCit), ma nemmeno ha ritenuto opportuno sollevare un minimo di obiezione riguardo a siffatta conclusione. Per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, cui rinvia dell'art. 25 LALEF, che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF), la censura e il contestuale documento, nuovi, si rivelano pertanto inammissibili.

                                         A ciò, basti per il resto aggiungere che anche secondo il diritto svizzero il termine di prescrizione -fra cui quello di cinque anni previsto dall'art. 128 CO e valido per le pretese di mantenimento- comincia a decorrere dalla sua esigibilità (art. 130 CO). Tuttavia, nella legge svizzera vige altresì il principio secondo cui i termini di prescrizione (art. 127, 128 e 137 cpv. 2 CO) non possono essere modificati per disposizione delle parti (art. 129 CO). Certo, il Tribunale federale, modificando la sua giurisprudenza al riguardo, ammette ora la possibilità che detti termini possano essere convenzionalmente prolungati, seppur non oltre i dieci anni (Däppen, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 3 ad art. 129 con rinvio a DTF 132 III 226). Questo presuppone nondimeno che una simile pattuizione sia successiva all'accordo stipulato dalle parti (Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 129 CO; n. 3b ad art. 141 CO; n. 7a ad art. 130 CO). Nel caso concreto, nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale le parti hanno concordato di portare a giugno 2005 l'esigibilità dei contributi di mantenimento maturati dal figlio a partire da giugno 2001 in poi. Di fatto, essi hanno così prolungato il relativo termine di prescrizione di cinque anni, modifica che però non è affatto successiva ma bensì contestuale al predetto accordo. In definitiva, pertanto, nella misura in cui il Pretore ha ritenuto prescritti i contributi alimentari maturati fino a marzo 2003 -anche se per motivi diversi- il giudizio merita di essere riconfermato.   

                                   7.   L'appellante rivendica poi la corresponsione di contributi alimentari adeguati secondo gli indici ISTAT (appello, pag. 4 n. 5) -come stabilito nell'accordo omologato in Italiache il Pretore non ha però considerato. A questo proposito produce un conteggio con il riassunto dei contributi scoperti e relativi coefficienti validi per il loro adeguamento all'indice ISTAT (doc. C in appello). Ma invano, visto che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF, esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). Certo, la procedente ha quantificato la sua pretesa (istanza, pag. 2 n. 1) in Euro 19'103.93 aumentati di Euro 561.82 per spese di precetto (ossia fr. 31'011.40 al tasso di cambio Euro/CHF di 1.6233) e di fr. 625.–, importi dedotti dall'istanza di sequestro e dall'atto di precetto italiano (doc. I rich.; verbale, pag. 4 in mezzo). Da quest'ultimo documento non emergono tuttavia le modalità di rivalutazione ISTAT, e nemmeno che in Italia questi valori siano da considerare notori e, se del caso, accessibili in internet. Neppure di fronte alla specifica obiezione dell'escusso (verbale, pag. 3 n. 3), l'istante ha ritenuto opportuno dire qualcosa al riguardo limitandosi a produrre la relativa documentazione solo in appello, ciò che però è inammissibile. Di modo che, sotto questo profilo, l'appello deve essere respinto. 

                                   8.   Il Pretore ha negato all'appellante il diritto a rivendicare i contributi alimentari a favore del proprio figlio, maturati dal 1° novembre 2006 in poi, per carenza di legittimazione attiva (appello, pag. 4 n. 6). A ragione. In effetti l'appellante insorge contro la conclusione del primo giudice rinviando alla giurisprudenza italiana e segnatamente a degli estratti di sentenze della Corte di Cassazione civile che produce in questa sede (doc. D in appello). Ma, l'interessata omette di considerare che in sede di udienza di contraddittorio l'escusso si era appunto opposto alla sua rivendicazione sostenendo che, nella misura in cui l'istante non avesse comprovato una divergenza di contenuto in rapporto al diritto italiano, per la legge svizzera il titolare dell'autorità parentale ha facoltà di chiedere alimenti a favore dello stesso [figlio], ma limitatamente agli importi scaduti prima dei 18 anni e rinviando ad una precisa prassi di questa Camera (verbale, pag. 1 seg.; CEF, 19 novembre 2007 [14.2007.26]). In questo contesto però l'istante si è limitata a sostenere che l'accordo omologato non prevede la decadenza del contributo alimentare a favore del figlio con il raggiungimento della maggiore età e che, ad ogni modo, sono dovuti perlomeno i contributi alimentari arretrati per il periodo durante il quale il figlio era minorenne (verbale, pag. 4 verso il basso). Per contro nulla a preteso riguardo a norme giuridiche italiane applicabili o alla usuale prassi vigente in materia. Di modo che, e sempre in applicazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF, trattandosi di censura e documenti nuovi, l'appello deve essere disatteso anche da questo punto di vista.

                                   9.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         La richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata davanti a questa Camera da quest'ultima deve essere respinta. La richiedente si è limitata a sostenere di non essere in grado di sopperire alle spese della lite senza minimamente comprovare la sua indigenza (art. 3 Lag). Oltre a ciò la procedura non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole: in tali circostanze una persona ragionevole e di condizioni agiate avrebbe rinunciato a formulare ricorso solo per le spese che avrebbe comportato (art. 14 cpv. 1 Lag). L'attribuzione di un'indennità al convenuto, che a ragione ha resistito all'appello, rende senza oggetto la relativa domanda di assistenza giudiziaria, fermo restando che non sussistono motivi per dubitare della solvibilità della controparte così da ostacolarne l'incasso effettivo (DTF 122 I 326 s., cons. 3c/d; CEF 22 marzo 2004 [14.03.90], cons. 5.2; cfr. pure Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, n. 2034; Aubert/ Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 11 ad art. 29). Può quindi restare aperta la questione se la documentazio-ne prodotta dell’appellato (autocertificazione) sia sufficiente per ritenere la sua indigenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 25 LALEF; la Convenzione dell'Aja concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973; 16 LDIP; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 3 e 14 cpv. 1 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto.  

                                   2.   L'istanza di AP 1 di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   L'istanza di AO 1 di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.– è posta a carico di AP 1, __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di indennità.    

                                   5.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'037.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. s LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

14.2009.13 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2009 14.2009.13 — Swissrulings