Incarto n. 14.2009.106
Lugano 9 febbraio 2010 B/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 giugno 2009 da
AP 1 __________ patrocinata dall’ PA 2
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 gennaio 2009 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ __________, con sentenza 14 dicembre 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 28 dicembre 2009 postula l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
lette le osservazioni 25 gennaio 2009 della AO 1;
ritenuto
In fatto
A. Con PE n. __________ del 12/16 gennaio 2009 dell’UE di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 43'701.60 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2008, indicando quale titolo di credito: “Warenbezüge fr. 76'106.70; Provision 07 fr. 24'066.95; Provision 08 Fr. 6'332.90; A__________ 07 fr. 2'005.25 – Rückvergütung.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha
chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su 4 fatture del 30 settembre 2007 per fr. 25'307.75 rispettivamente del 31 ottobre 2007 per fr. 14'963.05 rispettivamente del 30 novembre 2007 per fr. 26'738.20 e del 31 dicembre 2007 per fr. 18'555.50 (doc. F-J). Da questi importi l’istante ha dedotto tre note di credito, di cui ai doc. K-M e acconti versati dalla convenuta da maggio a settembre 2008 per complessivi fr. 8'000.--, per cui il saldo risultante ammonta a fr. 76'106.70. Da questo importo AP 1 ha dedotto le provvigioni dovute alla convenuta, già sua agente, per il 2007 e per il 2008 pro rata (doc. N e O). L’istante ha poi effettuato un’ulteriore deduzione di fr. 2'005.25 (doc. Q) per un rimborso al ristorante A__________. L’importo posto in esecuzione ammonta pertanto a fr. 43'701.60 con interesse al 5% dal 30 gennaio 2008, ritenuto che l’ultima fattura del 31 dicembre 2007 (doc. J) scadeva in tale data. Secondo la procedente, i seguenti documenti, considerati insieme, ossia l’accettazione delle forniture tramite la sottoscrizione dei bollettini di consegna (doc. F-J), i pagamenti rateali effettuati (doc. E), il fatto che i prezzi erano noti alla convenuta, che essendo sua agente, aveva già ricevuto precedenti forniture, come quella di cui alla fattura del 31 agosto 2007 (doc. R) di complessivi fr. 34'265.05 integralmente pagata in tre rate (doc. S), costituiscono valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione.
C. All’udienza di contraddittorio l’istante si è confermata nella sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, asserendo che i bollettini di consegna da lei sottoscritti confermano unicamente la consegna della merce ivi menzionata. Essi non costituiscono invece riconoscimento di debito per gli importi fatturati successivamente. Le fatture prodotte sono state allestite in seguito alla consegna della merce e non sono mai state riconosciute. L’escussa ha poi rilevato che il numero indicato sulle fatture non corrisponde al numero menzionato sui bollettini di consegna. L’escussa ha inoltre negato di avere pagato degli acconti relativi agli importi posti in esecuzione. Gli acconti indicati nel doc. E non recano alcuna menzione, per cui non vi è prova che questi pagamenti si riferiscano a pagamenti rateali delle somme indicate nelle fatture doc. F-J. Inoltre non risulta che questi pagamenti siano stati da lei effettuati. La convenuta ha poi sollevato, nella denegata ipotesi che fosse ammesso un riconoscimento di debito, l’eccezione di compensazione con un importo di fr. 89'036.06 a titolo di indennità.
Con la replica e la duplica le parti si sono confermate, in sostanza, nelle loro allegazioni.
D. Con sentenza 14 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’artr. 82 cpv. 1 LEF, nella misura in cui i bollettini di consegna sottoscritti dalla convenuta sono privi dell’indicazione del prezzo unitario e ritenuto che da nessuno di questi documenti si può desumere la volontà della debitrice di volere pagare l’importo posto in esecuzione. Il primo giudice ha poi rilevato che nemmeno la documentazione prodotta, considerata nel suo insieme, permette di ritenere l’esistenza di un valido riconoscimento di debito. Infatti sia il doc. E che i doc. P e Q costituiscono documenti allestiti unilateralmente dalla creditrice stessa, mentre i doc. S e T non recano alcuna indicazione in merito alla provenienza dei versamenti evidenziati, per cui non vi è modo di ricondurre gli stessi alla debitrice.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava l’istante confermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto
1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
L’importo della pretesa fatta valere deve essere al momento della sottoscrizione del riconoscimento almeno determinabile (DTF 122 III 128, 106 III 100). Inoltre l’importo dovuto deve essere, sulla base dei documenti prodotti, facilmente calcolabile (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82).
I bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture o estratti conto, rimasti incontestati, non costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 pag. 398; CEF 21 agosto 1995 [14.1995.77]; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3 pag. 172).
L’appellante ha prodotto una fattura del 30 settembre 2007 con allegati cinque bollettini di consegna (doc. F), una fattura del 31 ottobre 2007 con allegati due bollettini di consegna (doc. G), una fattura del 30 novembre 2007 con allegati tre bollettini di consegna (doc. H) e una fattura del 31 dicembre 2007 con allegati cinque bollettini di consegna (doc. J). I citati bollettini, sui quali non risulta il prezzo unitario della merce fornita, risultano essere stati allestiti precedentemente alla relativa fattura e sono gli unici documenti sottoscritti dalla convenuta. Orbene nonostante l’istante abbia integrato i predetti bollettini con le relative fatture, il fatto che dai bollettini non risulti il prezzo unitario della merce fornita, non permette, sulla base della citata giurisprudenza, di ritenere i predetti documenti validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’appellante sostiene che alla convenuta erano noti i prezzi della merce consegnata sia per il fatto che ha effettuato versamenti rateali di fr. 500.-- (doc. E), sia perché i prezzi della merce consegnata le erano noti sulla base di precedenti forniture, integralmente pagate in tre rate (doc. R e S).
Orbene dall’esame dell’estratto conto del 22 dicembre 2008 (doc. E), allestito dall’appellante, non risulta che i due pagamenti rateali di fr. 500.-- ciascuno, effettuati il 10 rispettivamente il 19 settembre 2008, si riferiscano alle fatture, i cui importi sono oggetto della presente procedura, il numero rispettivamente la data delle relative fatture indicate sul doc. E non corrispondendo alle fatture in oggetto (doc. F-J). Anche esaminando gli estratti del conto P__________ della procedente del 10 rispettivamente del 19 settembre 2009 (doc. T e U), non si evince a quali fatture erano destinati i due versamenti rateali di fr. 500.-- effettuati dalla convenuta.
Se poi si analizzano i bollettini di versamento (doc. S), con cui l’appellante pretende, la convenuta abbia pagato la fattura n. 3__________ del 31 agosto 2007 ammontante a fr. 34'265.05 (doc. R), per cui doveva essere a conoscenza dei prezzi della merce, risulta che i numeri indicati sui predetti bollettini - il n. 4__________/3__________ del 24 dicembre 2007 per fr. 18'265.05 rispettivamente il n. 4__________ del 31 dicembre 2007 per fr. 6'000.-- rispettivamente il n. 4__________ del 19 febbraio 2008 per fr. 10'000.-- (doc. S) - coincidono solo per quel che concerne il numero del cliente con la fattura del 31 agosto 2007 (doc. R). Di conseguenza non può essere ritenuto che con i predetti pagamenti sia stata saldata tale fattura e che l’escussa abbia pertanto riconosciuto i prezzi ivi indicati. Questa tesi non potrebbe in ogni modo essere condivisa, dalla documentazione agli atti non risultando che le parti hanno, per tutta la durata del contratto, concordato i prezzi della merce, che di conseguenza potevano essere soggetti a variazioni.
Le precedenti considerazioni portano a concludere che l’ammontare della pretesa posta in esecuzione non era determinabile al momento della firma dei bollettini di consegna da parte della convenuta. Di conseguenza l’appellante non dispone di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
2. L’appello è respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
1.L’appello è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 600.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione:
- avv. PA 2, __________
avv. PA 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'701.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).