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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2009 14.2008.87

25 febbraio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,440 parole·~12 min·3

Riassunto

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Sentenza estera/procedura di exequatur. Divieto di presentare fatti nuovi. Esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della copia conforme all'originale. Presupposto di autenticitâ della sentenza. Sentenza confermata dal TF

Testo integrale

Incarto n. 14.2008.87

Lugano 25 febbraio 2009 B/fp/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 maggio 2008 da

AP 1 __________ (patrocinato dall’  RA 2 )  

contro  

CC 1,  composta da: 1.  AO 1 

2.  AO 2 

1, 2 patr. dall’  RA 3  3.  AO 3 

(patrocinata dall’  RA 1 )    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla defunta CC 1 al PE n. __________ del 12/18 dicembre 2000 __________;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 15 settembre 2008 (__________) ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta

    a suo carico, con l’obbligo di rifondere sia alle controparti 1 e 2 (in solido) che

alla convenuta 3 fr. 600.-- a titolo di indennità per ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1., che con atto 16 settembre 2008 postula l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

lette le osservazioni 3 ottobre 2008 di AO 3, rispettivamente 9 ottobre 2008 di AO 1 e AO 2;

ritenuto

In fatto

                                  A.   Con PE n__________ del 12/18 dicembre 2000 __________

la AP 1. (in seguito: AP 1) ha escusso R__________ __________ per l’incasso di fr. 528'853.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1998, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di cui alla promissory note del 14 luglio 1997/ esecuzione a convalida del sequestro n. __________”. L’escussa ha interposto tempestiva opposizione.

B.    A convalida del predetto sequestro l’istante ha convenuto R__________ P__________ davanti al Tribunale civile di __________, chiedendone la condanna al pagamento di ITL 677.695.200 più accessori. R__________ P__________ è deceduta il 28 settembre 2002. Quali eredi le sono succedute le tre figlie qui convenute.

Con istanza 5 maggio 2008 l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al predetto PE fondandosi sulla sentenza 23 aprile 2008 del Tribunale di __________ (doc. K), con cui R__________ P__________, e per essa le convenute, sono state condannate a pagare all’istante, pro quota, Euro 350'000.37, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio dell’11 settembre 2008 AO 2 ed AO 1 hanno eccepito che la sentenza in oggetto (doc. K) è stata prodotta unicamente in copia, inoltre non sarebbe definitiva, essendo stata impugnata da AO 3. Quest’ultima ha ribadito che la sentenza in oggetto è stata presentata in fotocopia, confermando di avere presentato appello.

Replicando l’istante ha confermato che  la sentenza in esame sembra un copia, essa è tuttavia munita di timbri originali della Cancelleria del Tribunale di __________. La creditrice ha poi asserito che, nonostante contro la sentenza in oggetto sia stato presentato appello, secondo il diritto italiano la decisione è immediatamente esecutiva tra le parti, ritenuto che nessuno ha chiesto e men che meno ottenuto un giudizio sospensivo ai sensi dell’art. 283 CPC italiano.

Con la duplica AO 2 ed AO 1 hanno ribadito che la sentenza doc. K è stata prodotta in copia, non essendo possibile accertare che i timbri in questione sono autentici e non piuttosto delle copie. L’eccezione va intesa nel senso che l’intero documento è semplicemente una fotocopia.

Duplicando AO 3 ha ribadito che la sentenza doc. K non è definitiva e che oltre a questo vi sono contestazioni di natura formale e procedurale che non permettono di considerare la sentenza titolo di rigetto definitivo.

                                  D.   Con sentenza 15 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza argomentando che l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione sulla sentenza doc. K, la quale è stata prodotta in fotocopia, non dichiarata conforme all’originale e sulla quale manca l’attestazione di “esecutività”. Il primo giudice ha rilevato che l’istanza 12 settembre 2008 pervenutagli, con la quale è stato chiesto di poter produrre il doc. K in originale, rimasto nell’incarto del patrocinatore della AP 1, non è stata respinta in sede di udienza di contraddittorio, bensì al momento in cui l’udienza era già terminata e dopo che le parti in due occasioni si erano espresse in merito al doc. K. Il diniego di considerare l’originale del doc. K, secondo il primo giudice, non configura quindi un eccesso di formalismo bensì un chiaro caso di applicazione dell’art. 20 cpv. 2 LALEF, che prevede che le parti devono produrre all’udienza, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti con l’istanza scritta.

E.  Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1 rilevando che la sua istanza è stata unicamente respinta poiché la sentenza del Tribunale di __________ (doc. K) è stata per svista prodotta solo in fotocopia e senza attestazione di esecutività. Con la produzione dell’originale questo vizio è stato sanato. D’altro canto, rileva l’appellante, secondo la dottrina la produzione della sentenza in fotocopia è sufficiente quando la stessa, come nel caso concreto, non è stata eccepita di non conformità. Nella fattispecie le convenute AO 2 e AO 1 si sono limitate ad eccepire che l’intero documento era una fotocopia, mentre AO 3 nulla ha eccepito in merito. Per quanto attiene all’esecutività l’appellante sostiene che il carattere immediatamente esecutivo della sentenza risulta dalla legge di procedura italiana.

                               F. Delle osservazioni delle appellate si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto

1.   Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito è fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit. n. 59 e 68 ad art. 80).

In concreto, non è contestata l’applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. K) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (Paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).

2.      La creditrice pretende di poter produrre in sede d’appello un esemplare della sentenza italiana doc. K, munita del timbro di conformità all’originale del Tribunale di __________ che per svista è stata prodotta in sede pretorile solo in fotocopia.

                              a)   Secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per rinvio dell’art. 25 LALEF, in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). L’appellante rinvia alla prassi di questa Camera che, nel passato, aveva ammesso la produzione di nuovi mezzi di prova in sede di appello limitatamente alle censure relativa alla violazione di norme di un trattato internazionale (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.1997.74], cons. 4c, in Rep 1998, n. 79; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25 ad art. 22 LALEF), fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che allora si era riconosciuto tale facoltà nell’esame dei ricorsi di diritto pubblico. In una successiva sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss. cons. 6) il Tribunale federale ha però cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito un divieto di fatti nuovi e precisando che il suo potere d’esame era limitato all’arbitrio sui fatti quando con il ricorso veniva impugnata la decisione di un’autorità giudiziaria (DTF 129 I 110 ss.). Conseguentemente la scrivente Camera ha ritenuto che non vi era più motivo di ammettere un’eccezione all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (CEF 25 novembre 2004 [14.2004.53], cons. 1.2/c).                         

                              b)       Ritenuto che le sentenze citate in precedenza erano fondate sulla Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), la questione dell’ammissibilità dei fatti nuovi deve essere riesaminata alla luce della nuova Legge sul Tribunale federale (LTF), entrata in vigore il 1. gennaio 2007. Secondo l’art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi  di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Si evince dai lavori preparatori che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi, salvo nei ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 e 88 cpv. 2 secondo periodo LTF), possono essergli proposti solo qualora la sentenza impugnata li abbia resi giuridicamente pertinenti, e ciò in una delle tre seguenti ipotesi: la decisione è fondata su argomenti giuridici – rilevanti per l’esito della procedura – con i quali le parti non si erano confrontate in precedenza; il ricorrente denuncia una pretesa irregolarità procedurale che, in buona fede, non poteva rilevare nella precedente istanza, la cui dimostrazione richiede l’allegazione di fatti o la presentazione di prove non invocati prima; infine, i fatti nuovi sono rilevanti per l’impugnazione della sentenza dell’istanza inferiore (pronuncia, notifica, termine di ricorso, ecc.) (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001, 3895 ad 4.1.4.3.; Ulrich Meyer, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 41-42, 46-48 ad art. 99).

                                         Orbene, motivi di economia processuale (gli stessi sui quali si fondava la giurisprudenza ricordata sopra) inducono ad ammettere anche in sede cantonale, in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la medesima eccezione al divieto dei nova come previsto dall’art. 99 cpv. 1 LTF.

                                    Nel caso concreto l’appellante pretende di poter produrre in appello una copia conforme all’originale della sentenza in oggetto che, come asserito con l’atto di appello, per svista, ha omesso di produrre in prima istanza. Egli non sostiene tuttavia di essersi potuto accorgere in buona fede – tenuto conto della massima dell’eventualità (cfr. Meyer, op. cit. n. 7 ad art. 99 LTF) – della pertinenza di questo documento solo dopo l’udienza di contraddittorio. Del resto, l’esigenza di produzione dell’originale della sentenza rispettivamente della copia conforme all’originale invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione risulta chiaramente dalla legge, e meglio dall’art. 46 n. 1 CL, e la stessa appellante ammette che la propria omissione è dovuta ad una svista. D’altronde, egli non allega che il primo giudice sarebbe incorso in un errore procedurale nell’omettere d’impartirgli un termine per produrre l’originale rispettivamente la copia conforme della sentenza. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, l’udienza di discussione era l’ultimo momento per la produzione di documenti. Le regole del diritto ticinese sono determinanti anche nei casi in cui si applica la Convenzione di Lugano, sia in prima che in seconda istanza (art. 33 cpv. 1 CL; Dasser/Oberhammer-Staehelin, Kommentar zum Lugano-Uebereinkommen, Berna 2008, n. 1 ad art. 33; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3644, 3647 e 3791 ss.; CGCE 275/94 van der Linden).

3.      Secondo l’art. 33 cpv. 3 CL la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve allegare all’istanza i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL. Il giudice del rigetto esamina d’ufficio che i documenti siano formalmente regolari e completi (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).

Giusta l’art. 46 cifra 1 CL, l’istante deve produrre una spedizione  che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità. Dall’art. 48 CL, interpretato e contrario, si deduce che non sono ammissibili documenti sostitutivi per i documenti menzionati agli art. 46 cifra 1 e 47 cifra 1 CL. Il termine “spedizione” significa una copia o una fotocopia. La spedizione deve riunire le condizioni necessarie per provare la sua autenticità, ossia le condizioni necessarie a dimostrare che il suo contenuto corrisponde al contenuto dell’originale (Donzallaz, op. cit. n. 3713, 3728, 3779; Dasser/Oberhammer – Naegeli, op. cit., n. 5-7 ad art. 46 CL).  Nel caso di specie la sentenza doc. K, prodotta dall’appellante in prima istanza, non soddisfaceva il presupposto di autenticità previsto dall’art. 46 cifra 1 CL, trattandosi di una fotocopia priva del timbro di conformità con l’originale, per cui la prima giudice ha correttamente respinto l’istanza.

                               4.  In via del tutto abbondanziale si osserva che ai sensi dell’art. 47 cifra 1 CL la parte che chiede l’esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento atto a comprovare, che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata. La sentenza italiana in oggetto (doc. K) non reca alcuna attestazione di esecutività. L’istante ha prodotto copia degli art. 280 a 289 del CPC italiano (doc. O), rilevando che secondo le predette norme le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti. Incontestato è tuttavia che AO 3 ha impugnato la sentenza in esame, presentando istanza di sospensione dell’esecuzione (doc. 2 sia delle convenute 1 e 2 che della convenuta 3), sul cui esito in sede pretorile nulla era dato sapere, per cui l’istanza è stata respinta anche per questo motivo. Atteso che in merito alla predetta istanza di sospensione non è ancora stata emessa dal Tribunale di __________ una decisione (cfr. appello punto 7. 4.e) e che l’appello in oggetto va respinto per i motivi esposti nel precedente considerando, la questione dell’esecutività può rimanere aperta.

5. L’appello va respinto.

   Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

   (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per  i quali motivi,

richiamati gli art. 25 ss. e 46 cifra 1 CL, 80 e 81 cpv. 3 LEF

pronuncia

                               1. L’appello è respinto.

                               2. La tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata da AP 1, è posta a suo carico, la quale rifonderà sia a  AO 1 e a AO 2 (in solido) che a AO 3 fr. 600.-- a titolo di indennità.

                                3. Intimazione: - avv. RA 2, __________                                                        - avv. RA 3, __________

                                                        avv. RA 1, __________

                                     Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.                                                                                                                                           

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 528'853 .--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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