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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2008 14.2008.76

9 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,024 parole·~5 min·2

Riassunto

Appello contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilità non è stata resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2008.76

Lugano 9 ottobre 2008 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimenatre promossa con istanza 19 maggio 2008 presentata da

AO 1   

contro

 AP 1   

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 4 agosto 2008 ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da martedì 5 agosto 2008 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

13 agosto 2008 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 22 agosto 2008 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 489.15 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di contraddittorio del 18 giugno 2008 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 4 agosto 2008 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 agosto 2008 alle ore 10.00.

D.    Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto e di essere intenzionato a pagare tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti.

Considerato

In diritto:                    

                                   1.  

                                  a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Dalla ricevuta __________ (doc. B) emerge che l’appellante ha pagato il 12 agosto 2008 fr. 571.55 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________ al 6 ottobtre 2008 si evince che nei confronti dell’appellante sono pendenti  13 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 7'242.65.  Determinante è che nell’anno in corso, sempre per importi non elevati, in tre procedure è stato eseguito il pignoramento di salario, in una è stata presentata la domanda di realizzazione e in un’ulteriore esecuzione è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a concludere che il convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti, nemmeno d’importo modesto. 

                                         A proposito della dichiarata intenzione dell’appellante di pagare le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, va osservato che la solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine d’appello. 

                                         In base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non appare reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

                                   2.   L'appello va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:                

                                   1.   L'appello  è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

                                         martedì 14 ottobre 2008 alle ore 10.00

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - AP 1, __________;

                                    - AO 1, __________;

                                    - Ufficio __________

                                         - Ufficio del Registro fondiario del __________

                                          Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e egg. LTF).

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