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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.09.2008 14.2008.40

19 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,509 parole·~8 min·2

Riassunto

Assistenza giudiziaria in materia fallimentare

Testo integrale

Incarto n. 14.2008.40

Lugano 19 settembre 2008 /B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 febbraio 2008 da

AO 1 patr. dall’PA 1  

Contro

__________ AP 1 patr. dall’ PA 2  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24 settembre 2008 dell’UE di __________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 28 aprile 2008 e sentenza di rettifica 29 aprile 2008 ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ del 19.9.2007 è respinta in via definitiva.

 2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 9 maggio 2008 postula, in via principale, la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili, in via subordinata la reiezione dell’istanza di exequatur e conseguentemente la reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, con protesta di spese e ripetibili e ancor più subordinatamente la sospensione dell’istanza di exequatur della sentenza 12 aprile 2006 del T__________ di M__________ rispettivamente la sospensione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione in attesa che la Corte __________ si pronunci sull’appello proposto da AP 1 in I__________, con spese e tassa di giustizia da assegnare al momento della riattivazione della causa, protestate spese e ripetibili d’appello;

lette le osservazioni 20 giugno 2008 della parte appellata;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.     Con PE n. __________ del 19/24 settembre 2007 dell’UE di __________ il AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 49'425.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2006, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del  Tribunale di M__________, Giudice dott. A__________ C__________, del 12 aprile 2006, corrispondenti a Euro 30'000 al cambio Euro 1 = fr. 1.64750 del 18.09.2007”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   L’istante ha rilevato che in seguito al fallimento del AO 1, decretato con sentenza 12 ottobre 1998 dal Tribunale di M__________ (doc. A), è stato aperto un procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti degli amministratori e dei sindaci che dal 1994 si erano avvicendati nella gestione della società. AP 1, già amministratore della società negli anni 1994-1995, è stato oggetto di questa procedura, ove, l’istante, ossia il AO 1, si è costituito parte civile.  Con sentenza 12 aprile 2006 il Tribunale di M__________ ha condannato AP 1 sia penalmente che civilmente al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In tale ambito il convenuto è stato condannato al pagamento in favore della parte civile, AO 1, di “una provvisionale provvisoriamente esecutiva in misura pari ad Euro 30'000.--“ (doc. C). Con l’esecuzione in oggetto il AO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per l’importo di fr. 49'425.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2006. 

C.    All’udienza di contraddittorio il convenuto ha in sostanza negato l’applicabilità della Convenzione di Lugano, trattandosi di una fattispecie inerente il diritto fallimentare. Si è inoltre opposto al riconoscimento della sentenza italiana in oggetto, lamentando una violazione dell’ordine pubblico svizzero, essendo la decisione stata resa in via provvisionale e quindi la condanna al pagamento non essendo definitiva. Inoltre ha sostenuto che l’importo richiesto sarebbe stato stabilito dal giudice italiano “a spanne”, e pertanto senza una valutazione suscettibile di essere esaminata, per cui vi sarebbe violazione del diritto di essere sentito.

       Delle ulteriori allegazioni delle parti si dirà, se del caso, in seguito.

D.    Con sentenza 28 aprile 2008 la Pretora del Distretto di __________, ha ritenuto che la sentenza in oggetto rappresenta una decisione di natura civile, per cui rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano. La prima giudice non ha poi riscontrato alcuna violazione dell’ordine pubblico svizzero per il fatto che la decisione sarebbe stata resa in via provvisionale, rilevando che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una decisione giusta l’art. 31 CL non richiede che la decisione estera sia cresciuta in giudicato, essendo sufficiente la sua esecutività. Per quanto concerne il diritto di essere sentito la prima giudice ha osservato che il convenuto è stato assistito durante tutto il procedimento italiano dal suo patrocinatore, potendo pertanto esporre le sue tesi e prendere posizione sui fatti. In merito alla valutazione “a spanne”  ha ricordato che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Essendo stati prodotti i documenti richiesti dagli art. 27 e 28 CL, la giudice di prime cure ha dichiarato pregiudizialmente esecutiva la sentenza 12 aprile 2006 emessa dal Tribunale di M__________ (doc. C), rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE in oggetto.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravato AP 1 riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Con le sue osservazioni l’istante si è opposto all’appello con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Nel caso di specie trattasi di un’esecuzione promossa dal AO 1 presso il domicilio in Svizzera del debitore __________ per l’incasso di un credito, in seguito alla procedura di fallimento italiana del AO 1, allo scopo di fare confluire nei beni della società fallita un attivo situato in Svizzera.

                                         Le parti, così come la prima giudice, hanno disatteso il significato dell’11. capitolo della LDIP, che regola l’assistenza giudiziaria in materia fallimentare, quando il fallito ha il suo domicilio o sede all’estero e possiede dei beni in Svizzera. Secondo queste disposizioni una massa fallimentare estera possiede la legittimazione attiva unicamente per chiedere che venga  riconosciuta una decisione di fallimento estera ed ordinati provvedimenti conservativi (art. 166 e 168 LDIP) così come, nel caso in cui la sentenza di fallimento straniera è riconosciuta in Svizzera, per introdurre un’azione revocatoria secondo l’art. 285 ss. LEF ( art. 171 LDIP). Per il resto non può procedere in Svizzera e di conseguenza non può in Svizzera porre  in esecuzione suoi crediti. Infatti, secondo i principi generali applicabili all’esecuzione in generale, dopo l’apertura del fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei suoi beni. La privazione del diritto di disporre del fallito e la costituzione dell’amministrazione del fallimento con organi abilitati a rappresentarla sono conseguenze immediate della sentenza di fallimento. Allorquando un fallimento è aperto all’estero, l’ammissione della qualità per condurre un processo (Prozessführungsbefugnis) dell’amministrazione della massa fallimentare deve dipendere dal riconoscimento preliminare in Svizzera del decreto straniero di fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP, poiché la validità di tale riconoscimento condiziona sia l’intervento dell’amministrazione fallimentare straniera che i poteri che sono devoluti a questo organo. Solo questo esame permette di garantire la sicurezza del diritto, dal momento che il giudice svizzero deve verificare l’assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento. (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP che rinvia all’art. 27 LDIP).

                                         Una richiesta di riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata all’estero deve pertanto essere presentata allorquando un’amministrazione di fallimento intenda ricuperare, tramite la procedura d’esecuzione, un credito del fallito presso un debitore domiciliato in Svizzera. La decisione di riconoscimento della sentenza di fallimento estera comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, l’apertura in Svizzera di una procedura di minifallimento, sottoposta alle regole del diritto svizzero (art. 170 LDIP) (DTF 134 III 366 consid. 9; 130 III 620 consid. 3.4.2;129 III 683 consid. 5.3; JdT 1993 II 125 consid. 2b).

                                         Ne discende che il AO 1 non possiede la legittimazione per porre in esecuzione direttamente in Svizzera un credito contro l’asserito debitore AP 1. Contrariamente a quanto deciso in prima sede, la sua istanza di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.

2.L’appello va accolto.

     Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

     (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art 166 ss. LDIP

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 28/29 aprile 2008 della Pretora del __________, è così riformata:

                                         “1. L’istanza 26 febbraio 2008 del AO 1, __________ è inammissibile.

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 fr. 800.-- a titolo di Indennità.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:    avv. PA 2, __________                                - avv. PA 1, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 49'425.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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