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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2008 14.2008.23

29 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,622 parole·~18 min·3

Riassunto

Rigetto provv. dell'opposiz: preventivo con timbro dell'escussa e firma, presunti autentici - eccezione di falso e verosimiglianza - ric. di debito e insieme di documenti - parziale riconoscimento dell'istanza di rigetto da parte dell'escussa - eccezioni di inadempimento e compensazione infondate

Testo integrale

Incarto n. 14.2008.23

Lugano 29 luglio 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre 2007 da

AO 1  (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro

AP 1  (patrocinata dall'  RA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/12 ottobre 2007 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 26 febbraio 2008 (EF.2007.3182), ha così deciso:

“1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.    

2.    La tassa di giustizia in fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.  

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 marzo 2008 chiede in via principale la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, ne propone l'accoglimento limitatamente a fr. 5'194.50 (Euro 3'120.–) oltre interessi, protestate spese e ripetibili;

preso atto che la procedente con osservazioni 11 aprile 2008 si oppone all'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ dell'11/12 ottobre 2007 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di fr. 91'801.95 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Fatture emesse dalla AO 1, non pagate, Nr. 111 del 20.10.2006, Nr. 102 del 29.09.2006 e Nr. 55 del 08.05.2007, dedotta la somma di fr. 15'164.45 (controvalore di Euro 9'103.25) per fattura del 12.07.2006 emessa dalla AP 1”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   La procedente, società attiva nel commercio di macchinari grafici e cartotecnici, rivendica il pagamento di prestazioni fornite all'escussa, segnatamente: della fattura 29 settembre 2006 (n. 102) di Euro 3'120.– per interventi tecnici di trasloco di macchine da stampa (doc. E) come da bollettino d'intervento 22 settembre 2006 (doc. D); della fattura 20 ottobre 2006 (n. 111) di Euro 23'000.– relativa alla vendita di una macchina da stampa H__________ proveniente dalla __________ (doc. I) accompagnata da un documento di trasporto 20 ottobre 2006 (doc. H) e da una fattura 6 settembre 2006 della __________ intestata all'istante (doc. G); infine della fattura 8 maggio 2007 (n. 55) di Euro 38'092.10 concernente la revisione completa di quella macchina da stampa (doc. L) come da preventivo 23 settembre 2006 sottoscritto dall'escussa (doc. F).

                                         Dalla somma così ottenuta l'istante deduce poi Euro 9'103.25, importo da lei destinato per l'acquisto dalla convenuta di una macchina da stampa __________ R__________ come da fattura 12 luglio 2006 e dichiarazione di spedizione 13 luglio 2006 (doc. C). In definitiva, pertanto, pone in esecuzione Euro 55'108.85 ossia fr. 91'801.95 al tasso di cambio di 1.66583 (doc. Q, pag. 3). L'istante produce altresì sollecito di pagamento 22 maggio 2007 (doc. M), estratto 21 settembre 2007 del registro di commercio italiano relativo all'istante (doc. B), estratto 4 ottobre 2007 del registro di commercio svizzero relativo all'escussa (doc. P), corrispondenza varia (doc. N, O, Q e U), estratto della __________ attestante un tasso d'interesse legale del 2.5% l'anno (doc. S) e una rettifica di fattura 12 novembre 2007 (doc. T).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio dell'11 febbraio 2008, l'istante ha confermato la sua richiesta. La convenuta ha anzitutto riconosciuto la fattura n. 102 relativa alle prestazioni per il trasloco di macchine da stampa al costo di Euro 3'120.–, ma ha altresì precisato che lo scritto 25 maggio 2007 inviato all'istante (doc. N) -e con cui aveva già approvato quell'importo- era affetto da errore essenziale (art. 24 CO) e opposto a titolo di compensazione crediti da danni. Ha poi contestato l'esistenza di un riconoscimento di debito per la fattura n. 111, affermando però che la macchina da stampa H__________ era stata acquistata per il tramite dell'istante a UK£ (sterlina britannica) 28'000.–, ridotti a UK£ 26'000.–, da una ditta inglese, che lei aveva direttamente versato alla venditrice UK£ 11'000.– e che la rimanenza di UK£ 15'000.– (Euro 22'050.–) era a carico dell'istante cui, in contropartita, aveva precedentemente venduto una macchina da stampa R__________ del valore di Euro 25'000, come da fattura 12 novembre 2007 (doc. T) quella prodotta quale doc. C essendo un semplice conteggio pro forma. Per l'escussa, anche la fattura n. 55 era priva di un riconoscimento di debito. Più precisamente, ha negato di avere sottoscritto il preventivo di revisione della macchina da stampa, eccependo di falso la firma apposta in calce allo stesso sulla base di un referto peritale, ha lamentato l'utilizzo abusivo del suo timbro societario e, in assenza di un collaudo della macchina, ha contestato l'esecuzione dei pretesi interventi di revisione.     

                                         La procedente ha ribadito la validità della fattura 12 luglio 2007 quale prova dell'acquisto della macchina da stampa R__________ al prezzo di Euro 9'000.–, contestando quella emessa il 12 novembre 2007 -ad esecuzione già avviata- così come la conferma scritta rilasciata da tale __________ (doc. 2). Ha inoltre precisato di avere comperato la macchina H__________ per UK£ 15'000.–, e di averla venduta all'escussa per il corrispettivo in Euro di 23'000.–. Inoltre, dal referto peritale non risultava affatto che la firma sul preventivo per la revisione era falsa, mentre per __________, rappresentante della convenuta, non era insolito firmare in modo diverso. Ha poi escluso un abuso del timbro societario. Pacifica, per contro, sia la consegna della macchina sia l'esecuzione dei lavori di revisione, indipendentemente da un eventuale collaudo, visto che l'escussa non si era mai lamentata di un malfunzionamento. Riguardo al credito di Euro 3'120.–, l'istante ha per finire contestato l'errore essenziale e la compensazione con presunti danni da lei causati.    

                                         L'escussa ha lamentato la mancanza di riconoscimento di debito per ciascuna delle tre fatture: per la n. 102 bisognava esaminare altra documentazione, per la n. 111 mancava il suo consenso all'acquisto della macchina R__________ [recte: H__________] per Euro 23'000.–, importo ad ogni modo compensato dalla vendita della macchina R__________, mentre il preventivo dei lavori di revisione di cui alla fattura n. 55 -peraltro contestati- era falso.    

                                  D.   Con sentenza 26 febbraio 2008 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Riconosciuta -per iscritto e all'udienza- la fattura n. 102, il preventivo firmato insieme agli altri documenti costituivano valido riconoscimento di debito per le fatture n. 111 e 55. Non erano per contro verosimili la tesi dell'errore essenziale e della compensazione sollevate riguardo alla fattura n. 102. Riguardo alla fattura n. 111, il Pretore ha respinto la compensazione con il credito di Euro 25'000.–, escludendo che la fattura 12 luglio 2007 fosse un conteggio pro forma, a fronte della dubbia attendibilità della fattura rettificata il 12 novembre 2007 e della dichiarazione scritta di un dipendente della convenuta, limitatosi a riportare fatti constatati da una terza persona. Il Pretore non ha inoltre considerato falsa la firma sul preventivo di cui alla fattura n. 55, sia perché era accompagnata dal timbro societario dell'escussa, sia perché dal referto peritale e dal raffronto con le altre firme agli atti non risultavano elementi sufficienti per ritenerla tale. Infine, pacifica la consegna della macchina, solo all'udienza -quindi tardivamente- la convenuta aveva eccepito il mancato adempimento della revisione.    

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1. Lamenta l'assenza di un valido riconoscimento di debito per la fattura n. 55, il referto peritale avendo accertato un grave indizio di falsità della firma apposta per suo conto sul preventivo dei lavori di revisione e, comunque sia, contestandone l'esecuzione. Reputa priva di riconoscimento di debito e per il medesimo motivo, anche la fattura n. 111, riservata la compensazione con la fattura 12 novembre 2007 di Euro 25'000.– relativa alla vendita della macchina da stampa R__________, in luogo di quella pro forma di Euro 9'000.–. Con riferimento alla fattura n. 102, l'escussa si rimette al giudizio di questa Camera, non senza ricordare il comportamento scorretto dell'escussa e la proposta di compensazione con pretesi danni patiti.   

                                  F.   Con le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle sue osservazioni, l'appellata solleva perplessità circa la tempestività dell'appello e ne propone la verifica. La sentenza impugnata è stata intimata il 26 febbraio 2008 e ricevuta dall'escussa il giorno successivo (timbro postale sul retro della busta d'intimazione). Ciò posto, il termine di dieci giorni per formulare appello è scaduto sabato 8 marzo 2008, protratto al giorno feriale più prossimo. L'appello 5 marzo 2008, giunto in Pretura lunedì 10 marzo 2008 (timbro esibito n. 6186), ossequia quindi il termine legale ed è tempestivo.   

                                   2.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, pag. 338 con riferimenti).

                                         Il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

                                   3.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                   4.   L'appellante contesta l'esistenza di un titolo di rigetto per la fattura n. 55 in base alla quale le si rivendica il pagamento di Euro 38'092.10 per interventi di revisione eseguiti sulla macchina da stampa H__________. In concreto, eccepisce di falso la firma sul preventivo 23 settembre 2006 apposta per suo conto in basso a sinistra. Ne contesta inoltre l'esecuzione effettiva. Ma, a torto.

                                          a)  La procedura di accertamento di falso e di verifica delle scritture di cui agli art. 216 segg. CPC è inattuabile in materia giudiziaria esecutiva retta dal rito sommario ai sensi dell'art. 25 n. 2 LEF, in quanto incompatibile con le esigenze -poste dal diritto federale- di una procedura celere (art. 20 cpv. 6 LALEF); la questione della falsità è tuttavia da esaminare, qualora l'eccezione sia stata esplicitamente sollevata, sotto il profilo della verosimiglianza ex art. 82 cpv. 2 LEF (CEF, 6  novembre 2003 [14.2003.36], con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, n. 2 ad art. 216).

                                         Di per sé, la firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica. Se però la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 216 con rinvio). Ciò può esser fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto dall'art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Per contro, difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso (CEF, 17 marzo 2005 [14.2004.35], consid. 1f). In sostanza, per convincere il giudice, l'escusso deve quindi dimostrare con documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili che, verosimilmente, la firma è più falsa che autentica (Muster, Développements récents en matière de mainlevée de l'opposition in: BlSchK 2008 (72°) pag. 9 con rinvio a DTF 132 III 140, consid. 4.1.2; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents, in: JdT 2008 III 23, pag. 25).   

                                   b)  In concreto, il preventivo 23 settembre 2006 prodotto agli atti in originale, è redatto su carta intestata dell'istante ed è indirizzato all'escussa (doc. F). Con riferimento alla macchina da stampa H__________, l'istante specifica di averlo allestito in vista della revisione completa da Voi commissionataci, elenca il dettaglio delle singole poste considerate e il costo per ciascuna di esse. Il documento, sotto la scritta per accettazione e pieno accordo, reca infine il timbro societario dell'escussa cui si accompagna una firma manoscritta, la cui autenticità -come si è detto- è presunta.  

                                         L'appellante nega che la firma in questione appartenga al suo rappresentante legale, e rimprovera al Pretore di non avere debitamente considerato la perizia calligrafica da cui risulterebbe un qualificato e motivato parere circa la falsità del documento e quantomeno un indizio qualificato di falsità per cui l'eccezione è stata sicuramente resa sufficientemente attendibile (appello, pag. 6). Ora, a prescindere dal fatto che in realtà il referto in questione è un semplice preavviso di perizia calligrafica (doc. 10, pag. 1), giova precisare che, comunque sia, nell'ambito della procedura sommaria di rigetto questo parere è unicamente ammissibile quale documento di parte (art. 20 cpv. 3 LALEF). Ciò posto, è ben vero che nella sua relazione il perito conclude affermando che l'ipotesi che la firma in basso sulla sinistra del documento A (“Preventivo per revisione Vostra macchina da stampa” datato 23.09.06) sia un falso, ottenuto per imitazione lenta oppure per calco, può essere considerata senz'altro come probabile (doc. 10, pag. 5). Ma, questo, non è come sostenere che l'ipotesi di un falso in firma possa o debba necessariamente essere considerata. Mentre -come ritenuto dal Pretore- a prima vista, il confronto tra le firme a disposizione non rivela difformità sostanziali (doc. C, N e allegati 1-7 al doc. 10). Decisivo in questo contesto diventa pertanto il timbro aziendale che accompagna la firma e che l'escussa non ha mai preteso non le appartenesse, fermo restando che la tesi di un abuso nel suo utilizzo è rimasta una semplice allegazione di parte. Di modo che, per finire, le circostanze addotte dall'escussa non sono sufficienti per inficiare la presunzione di autenticità di cui gode la firma presente sul preventivo e convincere che, verosimilmente, essa sia più falsa che autentica. La censura si rivela così infondata.

                                         c)  L'appellante contesta l'esecuzione dei lavori di revisione, mai attestati da un rapporto di collaudo. Ma il preventivo da lei sottoscritto manifesta l'esistenza di un accordo sulla revisione di quella macchina. E questo, insieme al fatto che la stessa escussa ha confermato che la macchina era arrivata in parte smontata, che il trasporto e i lavori di rimontaggio rientravano nell'attività dell'istante e che la consegna era effettivamente avvenuta (verbale, pag. 4), rendono infondata l'eccezione di inadempimento al contratto.  

                                   5.   L'escussa contesta che il preventivo 23 settembre 2006 possa costituire un valido titolo di rigetto anche per l'importo di Euro 23'000.– rivendicato dall'istante con la fattura n. 111 relativa alla vendita della macchina da stampa H__________. Per il Pretore questo documento, la fattura 6 settembre 2006 emessa dalla ditta inglese che l'aveva precedentemente venduta all'istante e il documento di trasporto dell'impianto, sono un riconoscimento di debito per la fattura n. 111. E, per il resto, solleva l'eccezione di compensazione con un suo credito di Euro 25'000.–.

                                         a)  Ora, si è già detto che un riconoscimento di debito può essere dedotto da un insieme di documenti (sopra, consid. 2). In questo contesto giova rammentare che, se è vero che il debitore deve avere firmato lo scritto con cui si è impegnato a pagare, non è affatto indispensabile che nel medesimo egli abbia altresì quantificato l'importo riconosciuto: è però essenziale un rinvio o un riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo chiaro e preciso la cifra dovuta al creditore (Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82 e DTF 132 III 481 citata da: Krauskopf, op. cit., in: JdT 2008 II 23, pag. 26 e nota 28, e da: Muster, op. cit., BlSchK 2008 (72°) pag. 9). In merito alla vendita della macchina da stampa H__________, il preventivo precisa solo che la macchina, di cui specifica modello e tipo, Vi verrà fatturata a parte al costo di acquisizione (doc. F). Ma, per il resto, nessun elemento chiaro ed esplicito consentirebbe di collegare questo documento alla fattura 6 settembre 2006 (doc. G, pag. 1).

                                         b)  Se non che, l'escussa medesima ha spiegato di avere acquistato quella macchina da stampa da una ditta inglese e per il tramite dell'istante (verbale, pag. 4). Ed è stata ancora lei a confermare che la quota parte a carico di quest'ultima era di UK£ 15'000.–, che secondo il tasso di conversione da lei prodotto (doc. 6) il controvalore era di almeno Euro 22'050.– ma senza invero contestare il corrispettivo di Euro 23'000.– rivendicato sulla base della fattura n. 111, e che, di fatto, la macchina le era stata puntualmente consegnata (verbale, pag. 4), circostanza questa peraltro pacifica (sopra. consid. 4c). Ciò posto, indipendentemente dall'esistenza di un valido titolo di rigetto, limitatamente alla fattura n. 111 la convenuta ha pertanto riconosciuto l'istanza di rigetto dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 82).  

                                         c)  L'appellante sostiene altresì che secondo le intese tale pagamento avrebbe dovuto essere interamente compensato con il prezzo di vendita della macchina R__________, (verbale, pag. 4). In altre parole quindi, di avere già estinto la pretesa di Euro 23'000.– rivendicata dall'istante, compensandola con il valore della macchina da stampa R__________ che l'istante le aveva comperato per Euro 25'000.–. Ma di fatto, quest'ultima ha già considerato questa circostanza (istanza, pag. 4) deducendo dalle pretese poste in esecuzione il saldo di cui alla fattura emessa dalla stessa convenuta il 12 luglio 2006, e da cui risulta che il prezzo netto di vendita pattuito per quella macchina era di Euro 9'000.– (doc. C, pag. 1), oltre a Euro 103.25 di tasse (doc. C, pag. 2). Per contro, invano l'escussa persiste nell'affermare che in realtà si tratterebbe di una fattura pro forma. L'emissione unilaterale il 12 novembre 2007 -a oltre un anno di distanza e, come rilevato dal Pretore, ad esecuzione in corso- di una fattura sostitutiva per l'importo di Euro 25'000.– (doc. T) non rende affatto verosimile la tesi dell'escussa. E, men che meno oggettiva è la dichiarazione scritta 20 novembre 2007 da lei prodotta (doc. 2) e rilasciata da un suo dipendente (verbale, pag. 10) -circostanza questa rimasta incontestata- limitatosi a riportare affermazioni di terze persone. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello è privo di fondamento.            

                                   6.   L'appellante non contesta l'esistenza di un riconoscimento di debito per la fattura n. 102 datata 29 settembre 2007 e relativa a dei lavori di trasloco di macchine da stampa eseguiti presso l'escussa tra il giorno 21 e il 22 di quello stesso mese, il tutto per l'importo complessivo di Euro 3'120.– (doc. D e E). E, in effetti, con scritto 25 maggio 2007 la convenuta ha ammesso di dovere all'istante questa somma di denaro, confermando di dar seguito al bonifico entro il 31 maggio 2007 (doc. N). Ha poi nuovamente  ribadito questa circostanza davanti al Pretore (verbale, pag. 6 in basso) e ancora in appello (pag. 8). Anche sotto questo profilo pertanto, essa ha perlomeno riconosciuto l'istanza di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 18 e 19 ad art. 82).

                                         Per il resto, il primo giudice non ha ritenuto verosimile né l'eccezione di compensazione né quella di errore essenziale sollevate dall'escussa, spiegandone i motivi. Ora, davanti a questa Camera, l'interessata non contesta di per sé queste conclusioni. Chiede però di valutare se alla luce dell'agire, da presumere altamente scorretto dell'appellata e comportante elevate spese di difesa, il rigetto non debba essere comunque rifiutato con rinvio al Giudice di merito (pag. 8). Ma, senza una puntuale e specifica contestazione, la dichiarazione di appello risulta per finire formalmente nulla (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF).   

                                   7.   A conferma della sentenza impugnata, l'appello 5 marzo 2008 di AP 1, __________, è respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  RA 2 ;

                                         –  RA 1 .   

                                         Comunicazione alla Pretura __________.  

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 91'801.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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