Incarto n. 14.2008.118
Lugano 25 febbraio 2009 FP/B/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 settembre 2008 da
__________(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
Contro
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ __________ per l’importo di fr. 171'981.18 oltre interessi all’8% dal 7 luglio 2004;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza del 10 novembre 2008 (EF. 2008.283), ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
E’ riconosciuto e dichiarato esecutivo il “Beschluss” 7 luglio 2004 __________.
1.1 E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1
contro il precetto esecutivo n. __________ __________ per l’importo di
fr. 171'981.18 oltre interessi al 5% + l’interesse di base (“Basiszinssatz”) vigente al
momento di ogni decorrenza, a partire dalla scadenza di ogni singolo contributo alimentare mensile.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 600.-, da anticipare dall’istante,
sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante la somma di
fr. 3'400.- a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto di appello del 21 novembre 2008 postula la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
viste le osservazioni 31 dicembre 2008 dell’istante, chiedente la reiezione dell’appello, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 27 novembre 2008, con cui all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale limitatamente a fr. 18'972.-;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto (“Beschluss”) del 7 luglio 2004, __________ ha modificato una propria precedente misura provvisionale (“einstweilige Anordunung”) del 4 dicembre 1997, fissando – a partire dal 1° giugno 2004 – un contributo alimentare, a seguito di separazione, a favore di AO 1 e a carico di AP 1, pari a € 4'650.- mensili (act. B). Tale decreto è stato notificato il 9 luglio allo studio legale “__________” di __________, rappresentante del convenuto (act. B, ultimo foglio).
B. In data 8 agosto 2008 AO 1 ha fatto notificare a AP 1, domiciliato a __________, il precetto esecutivo n. __________ __________ per l’incasso della somma di fr. 171'981.18 oltre interessi all’8% dal 7 luglio 2004, pari al controvalore di € 105'400.al cambio del 4 agosto 2008. Quale titolo di credito essa ha indicato: “Sentenza dello __________ del 07.07.04 per prestazioni alimentari” (act. C; v. domanda di esecuzione, act. A). Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 25 settembre 2008, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera del citato decreto tedesco.
C. All’udienza di contradditorio del 29 ottobre 2008 l’istante ha confermato la sua richiesta, mentre che il convenuto vi si è opposto, asserendo tra l’altro che controparte non ha provato il tasso di cambio da euro in franchi svizzeri e rilevando che il documento F da essa prodotto all’udienza riporta solo il cambio al 30 luglio 2008, quando invece la domanda di esecuzione data del 4 agosto 2008. In replica la procedente ha dal canto suo obiettato che il documento F riporta sia il tasso di cambio al momento in cui la domanda di esecuzione è stata compilata, sia il tasso di cambio del giorno 4 agosto 2008, per tacere del fatto che è ormai assodato che il tasso di cambio assurge quasi a fatto notorio. In duplica il convenuto ha mantenuto la sua opposizione.
D. Con sentenza del 10 novembre 2008 il Pretore della Giurisdizione __________ ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo in rassegna. Stabilito che il riconoscimento e l’esecuzione del decreto __________ sul quale l‘istante ha fondato la propria domanda va operato sulla scorta della Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di cui la Svizzera e la Germania sono firmatari (RS 0.211.213.02), l’importo preteso dalla creditrice concernendo un contributo alimentare stabilito provvisoriamente (“einstweilg”) fra i coniugi __________, i quali vivono separati, e ritenute soddisfatte le condizioni esatte dalla Convenzione medesima per l’exequatur in Svizzera della decisione in questione, di modo che di per sé nulla osterebbe sotto questo profilo all’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 3 LEF, il primo giudice ha dipoi respinto l’eccezione dell’escusso, secondo cui la mancata dimostrazione del tasso di cambio euro/franchi al momento della presentazione della domanda di esecuzione, comporterebbe ipso facto la reiezione dell’istanza. La trasformazione di un importo in valuta estera in franchi svizzeri al tasso di cambio del giorno della domanda di esecuzione incombente al creditore (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) – ha rilevato il Pretore - non comporta un mutamento del rapporto giuridico fra le parti, dato che dovuta è sempre ancora la somma nella valuta di cui al contratto o alla sentenza di riferimento. Potendo il debitore comunque liberarsi tramite versamento dell’importo in valuta estera, sempre stando al primo giudice, appare ininfluente che venga dimostrato con precisione al giudice del rigetto quale fosse il cambio al giorno dell’inoltro della domanda d’esecuzione, ritenuto d’altronde che alle parti spetta, in caso di oscillazioni di cambio, la facoltà di fare valere il danno subito (sentenza, pag. 7-8 con riferimento a DTF 134 III 155 consid. 2.3 in fine). Del resto, ha infine ricordato il Pretore, il creditore può chiedere una sorta di “aggiornamento del cambio” alla data dell’inoltro della domanda di prosecuzione (art. 88 cpv. 4 LEF); ciò che – a suo giudizio - relativizza ulteriormente l’im- portanza e la necessità di provare l’esatto tasso di cambio alla data dell’esecuzione (sentenza, pag. 6).
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso, chiedendo di nuovo la reiezione dell’istanza. Ricordato che in sede di udienza di discussione la parte istante ha prodotto i corsi di borsa risultanti dal sito della __________ al 30 luglio 2008 con allegato un grafico per il cambio euro/franchi svizzeri che sembra indicare un corso di 1.45 al 4 agosto 2008 (data di inoltro della domanda di esecuzione), l’appellante assevera che la linea del grafico raffigurato sul medesimo documento si situa tra 1.6 e 1.7 (act. F). La domanda di esecuzione, datata 4 agosto 2008, rileva l’appellante, convertiva la pretesa di € 105'400.in fr. 171'981.18, dunque a un cambio di 1.63 (act. A). Di fronte a questa incongruenza, prosegue l’appellante, egli ha contestato davanti al primo giudice l’esistenza della prova del tasso di cambio incombente alla creditrice. A torto il Pretore ha perciò concluso, sempre secondo l’appellante, che la questione è irrilevante, dato che il debitore può liberarsi tramite il versamento dell’importo in valuta estera e dato che il creditore può finanche chiedere una sorta di aggiornamento del cambio alla data dell’inoltro della domanda di prosecuzione dell’esecuzione. Giacché la giurisprudenza al riguardo è chiara, ossia stabilisce che la conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso di cambio del giorno della domanda di esecuzione e che la prova di ciò incombe al creditore.
F. Con le sue osservazioni, AO 1 chiede la reiezione dell’appello con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
considerando
in diritto:
1. Preliminarmente si rileva che non può essere presa in considerazione la domanda di prosecuzione dell’esecuzione inoltrata dalla procedente __________ il 2 dicembre 2008 ed annessa alle osservazioni all’appello (act. 2), ostandovi il divieto di produrre nova in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP su rinvio dell’art. 25 LALEF). Nemmeno può essere preso in considerazione lo scritto 29 dicembre 2008 che l’appellante ha inviato a questa Camera per ribadire in buona sostanza quanto proposto con il proprio gravame, dal momento che con la presentazione delle osservazioni all’appello si è concluso lo scambio degli allegati.
2. L’appello è limitato al quesito a sapere se alla parte istante incombeva dimostrare – come preteso dall’appellante – il tasso di cambio vigente alla data di inoltro della domanda di esecuzione alla base della conversione della somma di € 105'400.- in franchi svizzeri 171'981.18, rispettivamente – in caso di risposta affermativa – se la creditrice ha soddisfatto tale onere producendo la tabella dei corsi di borsa datata 30 luglio 2007 e l’annesso, da cui risulterebbe – secondo la creditrice - che al 4 agosto 2008 il tasso di cambio era di 1.63, come a domanda di esecuzione (v. act. F).
3. Quanto al primo quesito, la risposta va trovata nella costante giurisprudenza di questa Camera, la quale, rifacendosi alla dottrina generale in materia di LEF, rimasta aderente al principio secondo cui il tasso di cambio dev’essere allegato e provato dal creditore (Kofmel/Ehrenzeller, in Comm. di Basilea, art. 67 LEF, N. 40; Staehelin, op. cit. ibidem e art. 82, N. 41; gilliéron, Comm. de la loi fédéral sur la poursuite pour dette et faillites, 1999, art. 67, n. 67). Inoltre la motivazione di questa scelta appare sostenibile in particolare laddove ricorda che le turbolenze valutarie e le volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni (cfr. tra l’altro CEF, sentenza del 6 dicembre 2007, inc. n. 17.2007.44, consid. 2 con richiami). Ne discende pertanto che il richiamo alla sentenza DTF 134 III 155 consid. 2.3 in fine da parte del Pretore, che riguarda peraltro un aspetto che esula dallo specifico tema, si rileva infruttuoso.
4. Quanto invece al secondo punto di questione, si deve convenire con l’appellante che la procedente non ha dimostrato che il tasso di cambio da euro in franchi svizzeri alla data di inoltro della domanda di esecuzione fosse di 1.63 (ciò che le avrebbe consentito di giungere alla somma di fr. 171'802.00 - e non di fr. 171'981.18, come a precetto esecutivo - moltiplicando € 105’400 x 1.63; v. anche appello, pag. 1 e osservazioni all’appello, pag. 2). Giacché la tabella prodotta dall’istante (relativa ai corsi di borsa), fornita via Internet dalla __________ e dalla quale l’appellante ha ricavato il tasso di cambio per la conversione di euro in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio da franchi svizzeri in euro (v. la parte contrassegnata dal color arancione) si riferisce al 30 luglio 2008 e non alla data di inoltro della domanda di esecuzione, avvenuta il 4 agosto successivo (act. F). Quanto all’altra pagina, essa riporta l’esito di una ricerca eseguita dall’istante il 28 ottobre 2008 alle 16:57, sempre nel sito della __________, segnatamente il corso (euro/franchi svizzeri ) di 1.45 e un grafico sul medesimo documento caratterizzato dalla messa in evidenza in colore arancione degli spazi riservati ai marginali 1.7-1.6 e, in fondo, dalla data 04.08.08 (act. F). Contrariamente a quanto frettolosamente preteso dall’istante (v. osservazioni all’appello, pag. 3) tali giusitificativi non consentono affatto di stabilire che alla data di inoltro della domanda di esecuzione il tasso di cambio (euro/franchi svizzeri) fosse quello implicitamente ripreso – sempre secondo la stessa procedente - nel precetto esecutivo (ovvero 1.63). Su questo punto l’appello si rivela perciò fondato.
5. L’istanza non va però respinta integralmente. Che alla data di inoltro della domanda di esecuzione il tasso di conversione fosse perlomeno quello più basso di cui all’act F seconda pagina (1.45) è implicitamente stato riconosciuto dallo stesso appellante; il quale ha contestato quello di 1.63 usato dalla creditrice e non quello inferiore (sicuramente a lui più favorevole) e, in ogni modo, non ha preteso che la documentazione prodotta dall’istante non consentisse di stabilire per lo meno in 1.45 il tasso di conversione a disposizione dalla creditrice all’8 agosto 2008 (v. anche decreto di concessione di effetto sospensivo del 27 novembre 2008)
6. Da quanto precede ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, l’istanza va accolta limitatamente a fr. 152'830.- corrispondenti alla conversione di € 105’400.- al tasso di cambio 1.45 (oltre agli interessi riconosciuti dal primo giudice e non contestati in questa sede).
7. La tassa di giustizia e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1.2 e n. 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
“1.2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF __________ per l’importo di fr. 152'830, oltre interessi al 5% + l’interesse di base (“Basiszinsatz”) vigente al momento di ogni decorrenza, partire dalla scadenza di ogni singolo contributo alimentare mensile.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 600.- , da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per fr. 50.-, mentre che per i rimanenti fr. 550.- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 3’000.- a titolo di indennità ridotta.”
II. La tassa di giustizia di fr. 900.- relativa al presente giudizio, anticipata dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 850.-, mentre che per i rimanenti fr. 50.- è posta a carico della parte appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 2’000.- a titolo di indennità ridotta.
III. Intimazione a:
avv. PA 1, __________;
avv. PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 171'981.18, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).