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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2007 14.2007.48

9 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,317 parole·~7 min·7

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione: difetto di rappresentanza processuale - nullità del procedimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2007.48

Lugano 9 novembre 2007 SL/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 marzo 2007 da

AO 1 (rappr. da RA 1)  

contro

AP 1 (patrocinata dall' RA 2)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 7 settembre/5 ottobre 2006 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 21 maggio 2007 (EF.2007.96), ha così deciso: 

“1.    L'istanza è accolta.

         § Di conseguenza l'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________ è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 80'063.80 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2005 su fr. 73'000.– e fr. 110.– di spese esecutive. 

2.    Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 420.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'istante l'importo di fr. 600.– a titolo di indennità.

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 30 maggio 2007 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;

preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 8 giugno 2007 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 7 settembre/5 ottobre 2006 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 84'953.80 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2005 limitatamente a fr. 73'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “1) Accordo di pagamento del 28.07.2005 e cessione credito del 14.01.2006. 2) Interessi conteggiati sino al 19.05.2006. 3) Spese d'incasso.”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente alla somma capitale di fr. 80'063.80.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa sull'accordo di pagamento rateale 28 luglio 2005 con cui AP 1 si è riconosciuta debitrice nei confronti di __________ di una somma capitale di fr. 73'000.–, che avrebbe dovuto estinguere tramite un primo versamento di fr. 3'000.– entro il 30 settembre 2005 e quindi, da novembre 2005, a rate di fr. 1'000.– ciascuna entro il 30 di ogni mese (doc. A). __________ -creditore originario e cedente- ha poi trasferito questa pretesa all'istante con contratto di cessione di credito 14 gennaio 2006 (doc. B). Agli atti figura infine il dettaglio al 14 novembre 2006 sugli interessi di mora maturati e sui pagamenti ricevuti (doc. C).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'istante ha confermato la sua richiesta. L'escussa vi si è opposta, l'atto di cessione essendo stato firmato soltanto dal cedente, ma non da AO 1, procedente e cessionaria del credito, giusta l'art. 165 CO. Ha rilevato inoltre che l'indirizzo di quest'ultima, figurante sul precetto esecutivo, non coinciderebbe con quello indicato sulla citazione all'udienza.

                                  D.   Con sentenza 21 maggio 2007 il Segretario assessore della Pretura __________, ha accolto l'istanza. Ha considerato che, pacifico l'importo del credito, il riconoscimento di debito della convenuta e l'atto di cessione, valido anche senza la firma della cessionaria, legittimano il rigetto dell'opposizione, mentre la modifica di indirizzo non inficia l'esecuzione.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta che l'istante abbia domicilio in __________, rilevando che solo l'esatta indicazione del domicilio e dell'indirizzo dell'istante le avrebbe consentito di far valere -nell'ambito di un procedimento ordinario- una sua pretesa da porre in compensazione col credito di controparte. Osserva ancora che sulla cessione di credito manca la firma dell'istante.

                                  F.   La procedente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto:                  1.   La capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4  CPC, applicabile anche nelle procedure previste all'art. 20 LALEF, per rinvio dell'art. 25 LALEF): quindi anche in sede di appello, e indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'appellante nulla abbia eccepito in merito.

                                  2.    In concreto, AO 1 non si è presentata personalmente al contraddittorio del 14 maggio 2007. In sua rappresentanza è comparso tale __________ per conto della __________, via __________, che ha esibito una procura processuale conferita alla società da AO 1 il 15 gennaio 2006.

                                         Sennonché, al di là del fatto che (per quanto risulta a Registro di commercio) il signor __________ non risulta aver mai avuto alcun potere di rappresentanza in favore di __________, è determinante nella fattispecie che quest'ultima non ha facoltà per rappresentare processualmente l'istante. Infatti, se è vero che nel nostro Cantone, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e ai detentori di una rappresentanza legale (art. 64 CPC), sono, ammessi al patrocinio -in determinate circostanze- anche i rappresentanti o gli impiegati di associazioni professionali o di categoria, i fiduciari con autorizzazione cantonale e gli amministratori di immobili, è però pacifico che tale facoltà è riservata ai casi elencati all'art. 64a CPC, rispettivamente, per quanto riguarda i procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimenti (come in concreto), solo alle  controversie concernenti contratti di locazione e d'affitto (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC). Non essendo concretamente adempiuta questa fattispecie, la partecipazione al contraddittorio della __________ per conto dell'istante non può essere riconosciuta, venendo così a cadere la conferma dell'istanza di rigetto dell'opposizione, espressa in quella sede dal comparente.

                                  3.    Ma nemmeno l'istanza di rigetto dell'opposizione può essere ritenuta valida. Quell'atto infatti (dove __________ è indicata non come rappresentante processuale, ma soltanto come recapito postale dell'istante) non appare sottoscritto da AO 1 già perché la firma appostavi è preceduta da una "p." che deve alludere a un'eventuale rapporto di rappresentanza e al fatto che chi ha firmato non è la parte, ma qualcuno "per" lei. Per contro, un'istanza di rigetto dell'opposizione, per quanto fin qui esposto, dev'essere sottoscritta o dalla procedente personalmente o da un suo rappresentante ai sensi degli art. 64 o 64a cpv. 1 lett. d CPC, di cui sia (ovviamente) nota l'identità e che disponga di una specifica procura. D'altra parte, e a titolo aggiuntivo, può essere osservato che la firma verosimilmente apposta dall'istante in calce alla procura, validamente o no conferita a RA 1 (doc. E), anche ad un sommario confronto, è completamente diversa da quella dell'istanza.

                                  4.    Il difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art. 97 n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a). Di conseguenza, l'istanza 11 maggio 2006 -in quanto sottoscritta da un rappresentante addirittura sconosciuto e non sanata in sede di contraddittorio a dipendenza dell'indebita rappresentanza da parte di RA 1 - dev'essere dichiarata nulla, così come gli atti processuali che ne sono seguiti, compresa la sentenza 21 maggio 2007. Diviene così inutile esaminare le altre censure sollevate con l'appello.

                                   5.    Tassa di giustizia e indennità seguirebbero la soccombenza dell'istante. Vista tuttavia la particolarità del caso e i motivi della decisione, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e dall'attribuire indennità all'appellante (Chiesa, Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di ripetibili, in NRCP 2003, pag. 227, n. 3).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.    L'istanza di rigetto dell'opposizione 23 marzo 2007 di AO 1 e la sentenza 21 maggio 2007 del Segretario assessore della Pretura __________, sono nulle.

                                   2.    Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

                                  3.    Intimazione a:

                                         –RA 2;

                                         – AO 1 c/o RA 1.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 80'063.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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