Incarto n. 14.2007.115
Lugano 12 febbraio 2008 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 dicembre 2007 da
IS 1
tendente alla sospensione per mancanza di attivo del fallimento secondario di
CO 1
decretato dalla scrivente Camera il 22 novembre 2007;
ritenuto in fatto
A. Con sentenza 22 novembre 2007 (inc. CEF 14.06.123), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, il fallimento della società CO 1, __________, decretato il 15 febbraio 2006 dal competente tribunale delle Isole Vergini Britanniche, ovvero “The Eastern Carribean Supreme Court in the High Court of Justice”. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.
B. Procedendo nei propri incombenti, l'IS 1 ha ordinato alla __________ di __________ il blocco dei conti della fallita e la produzione dei relativi estratti conto degli ultimi cinque anni. Il 3 dicembre 2007, la banca ha trasmesso gli estratti riferiti alla relazione n. __________, da cui risulta che i 6 conti correnti della fallita presentavano, a quella data, un saldo complessivo negativo di fr. 206,97, mentre le 20'000 azioni della società A__________ e le 500 azioni della società J__________ erano valutate in fr. 0.--; la banca ha poi precisato di non potersi esprimere sul valore dei titoli, poiché essi non sono oggetto di quotazione in un mercato regolare. La banca ha inoltre comunicato di essere depositaria di un vaglia cambiario emesso il 12 dicembre 2000 da P__________ all’ordine di __________ per l’importo di fr. 50'000.--, confermando per il resto di non intrattenere altre relazioni bancarie con CO 1.
Il 16 gennaio 2008, così come richiesto dalla Camera, l’Ufficio ha interrogato F__________, sorella dell’amministratore della fallita, G__________, che ha dichiarato che tutta la contabilità della società si trova presso il liquidatore __________, che la quotazione delle azioni di A__________. è sospesa, perché la concessione petrolifera che possedeva in Kazakhstan è stata ripresa dall’ente pubblico ed è tuttora oggetto di contenzioso, che la società J__________ (Germania) non risulta più iscritta a registro di commercio e che P__________ è nel frattempo deceduto. F__________ ha inoltre indicato che la società è titolare di un conto presso la banca __________, che presenta tuttavia un saldo negativo, ciò che la banca ha confermato con scritto 28 gennaio 2008. Lo stesso giorno, G__________ ha confermato le dichiarazioni di sua sorella.
Non sono d’altronde stati reperiti altri beni della fallita in Svizzera.
C. L'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.
Considerando in diritto
1. Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.
2. Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito sommario. La procedura è unilaterale (Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).
3. L’istruttoria non ha rivelato mezzi liquidi sufficienti a coprire le spese della procedura di liquidazione. Occorre pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di equivoci, va precisato che l’odierna decisione non si pone in contrasto con la decisione di apertura del fallimento secondario del 22 novembre 2007: l’istante conserva infatti la facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari che fisserà l’Ufficio in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del caso, ottenere la cessione dei titoli depositati presso la banca __________.
4. La pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.
5. La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1. È ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione in Svizzera del fallimento di CO 1, __________ (Isole Vergini Britanniche).
2. L’IS 1 procederà alle pubblicazioni di legge.
§. In quell’ambito indicherà i rimedi di diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: Contro la decisione di sospensione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e segg. LTF).
3. Non si percepiscono tassa né spese.
4. Intimazione all'IS 1, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario