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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.2007 14.2006.82

2 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,249 parole·~6 min·2

Riassunto

rigetto definitivo dell'opposizione: decisione contributi definitivi AVS AI - diritto di essere sentito dell'escussa che in attesa dell'udienza di discussione e che, a causa dell'attesa prolungata, decide di andarsene dalla Pretura

Testo integrale

Incarto n. 14.2006.82

Lugano 2 gennaio 2007 SL/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 maggio 2006 da

AO 1   

contro

 AP 1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/13 gennaio 2006 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura del Distretto __________, con sentenza 26 settembre 2006 (EF.2006.1430), ha così deciso:

“1.   L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 270.– a titolo di indennità.

3.    omissis.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 30 settembre 2006 chiede di procedere a una nuova udienza di discussione, contestando l'esito della causa;

preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con PE n. __________ dell'11/13 gennaio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 14'314.35, indicando quale titolo di credito: “01.09.05 Conteggio delle differenze sui contributi personali (12.2003) fr. 18'228.–; 27.10.05 Diffida legale fr. 40.–; 10.01.06 Interessi di mora 02.09.05-10.01.06 (01.03-12.03) fr. 251.25; 01.09.05 Cessazione dell'attività indipendente (01.05-06.05) ./. fr. 4'204.90”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 1° settembre  2005 e 30 gennaio 2006, quest'ultima provvista del timbro di crescita in giudicato, concernente i contributi definitivi AVS/AI/ IPG per indipendenti dovuti tra il 01.01.2003 e il 31.12.2003 (doc. A e F), sull'avviso di conteggio 1° settembre 2005 con cui sono stati condonati all'escusso fr. 4'204.90 per cessazione dell'attività indipendente dal 01.01.2005 al 30.06.2005 (doc. B), sulla diffida legale 27 ottobre 2005 (doc. C) e sull'estratto di conto corrente 01.01.2003-10.05.2006 (doc. G).

                                  C.   Con sentenza 26 settembre 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione dell'escusso, riconoscendo la decisione 1° settembre 2005/30 gennaio 2006, dichiarata definitiva, valido titolo esecutivo.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di fissare una nuova udienza e quindi di riesaminare il caso.

Considerato

in diritto:                 1.    Nell'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).

                                         Giusta l'art. 326 lett. a CPC (applicabile nelle procedure previste all'art. 20 LALEF per rinvio dell'art. 25 LALEF) la parte appellante può tuttavia chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati compiuti atti nulli (art. 142 -146 CPC). Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, si ha nullità dell'atto se la parte contro la quale esso è diretto non è stata messa in condizione di rispondere.

                                         Il diritto di essere sentito, previsto all'art. 84 CPC e stabilito all'art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 cons. 2). Va tuttavia riservato il caso di abuso manifesto del diritto.

                                  2.    L'appellante sostiene di avere, senza sua colpa, mancato di partecipare al contraddittorio tenutosi il 25 settembre 2005. Afferma di essere giunto in Pretura -in compagnia di una terza persona- dieci minuti prima rispetto all'udienza fissata le ore 14.20, annunciandosi allo sportello della __________ presso la sede della Pretura di __________. Precisa di aver aspettato oltre 30 minuti e di essersene poi allontanato a causa di impegni professionali; rimprovera al primo giudice di non essere stato avvertito di eventuali ritardi da parte sua.

                                  3.    L'art. 84 CPC, concordemente con dottrina e giurisprudenza, riconosce il rispetto del diritto della parte di essere sentita, già al momento in cui è messa in condizioni di poter rispondere. A tale scopo, in concreto, è pacifico che l'appellante è stato citato all'udienza e che la notifica della citazione è avvenuta correttamente. E' addirittura fuori discussione che esistesse un motivo di ulteriore rinvio dell'udienza del 25 settembre 2005 (il contraddittorio era già stato aggiornato due volte su richiesta dell'escusso), rispettivamente che l'appellante abbia formulato una domanda in tal senso. Tuttavia, il rispetto del diritto della parte non concerne soltanto il giudice, ma comporta anche l'onere della parte di comportarsi diligentemente nel processo (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 84, m. 22). In particolare, la parte convocata a un'udienza, deve organizzarsi in modo tale da giungere in orario alla stessa, rispettivamente di informarsi adeguatamente sulla collocazione del tribunale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 28 e 30). Alla stessa stregua, trovandosi nell'ambito della Pretura, la parte deve chiaramente indicare il motivo della sua presenza e -non venendo interpellata per partecipare all'udienza che la concerne- chiedere semmai spiegazioni sull'attesa che ritiene ingiustificata. Non può invece allontanarsi dalla sede della Pretura senza nessun avviso e per il fatto di essere "molto seccata" per il ritardo nella chiamata, rispettivamente adducendo solo in appello generici motivi professionali. Dall'obbligo di diligenza della parte non può infatti essere escluso un atteggiamento collaborativo con l'autorità giudiziaria, almeno tale da tollerare un ritardo asserito di mezz'ora. Ne consegue che la domanda di annullamento dell'udienza postulato dall'appellante non può essere accolta, non verificandosi nessuna lesione del diritto di questi di essere sentito nel processo.

                                   4.   Esposti i motivi dell'appello, AP 1 chiede testualmente una nuova udienza e la rivalutazione del caso. Quindi, quanto all'esito dell'istanza di rigetto dell'opposizione, la sua proposta è anzitutto evidentemente connessa con il rifacimento del contraddittorio; in secondo luogo, non è motivata in nessun modo, contrariamente al dettato dell'art. 309 cpv. 2 lett. f) CPC che impone all'appellante di indicare i motivi in fatto e in diritto su cui fonda la sua impugnazione, pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC). Non v'è pertanto ragione per verificare i presupposti per il rigetto definitivo dell'opposizione, accordato dal primo giudice alla procedente.

                                   5.    L'appello 30 settembre 2006 di AP 1, __________, va di conseguenza respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'istante, mentre non si assegnano indennità, AO 1, __________, non avendo formulato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 20 e 25 LALEF; 84, 142 segg., 309, 326 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.    L'appello 30 settembre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, da anticipare dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                  3.    Intimazione a:      – AP 1, __________;

                                                                      – AO 1, __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'314.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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