Incarto n. 14.2006.55
Lugano 10 ottobre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 marzo 2006 da
AO 1 (rappr. dall' RA 1)
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 3/11 gennaio 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________, con sentenza 30 maggio 2006 (EF.2006.945), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 9'450.– oltre interessi al 5% a far capo dal 1° dicembre 2005.
2. La spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 128.–, la quale rifonderà a controparte fr. 225.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso con atto 9 giugno 2006 con cui formula diverse domande di cui si dirà nel seguito;
preso atto che la procedente con osservazioni 27 luglio 2006 si oppone al gravame, protestate spese, tasse e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il credito su cui si fonda l'esecuzione è costituito della pigione e dell'anticipo per spese accessorie, relativamente a nove mesi (da aprile a dicembre 2005) di locazione di un appartamento, oltre a 5 mensilità di fr. 80.– ciascuna per la locazione di un posteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 2005;
che il Segretario assessore ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione sulla base del contratto prodotto agli atti, ma limitatamente alla locazione dell'appartamento dal 1° aprile al 31 ottobre 2005, respingendo le pretese corrispondenti ai mesi di novembre e dicembre 2005, come pure ogni credito per l'affitto del posteggio;
che contro tale decisione insorge il conduttore con appello 9 giugno 2006;
che il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82);
che in concreto, quanto alla durata della locazione -che la prima giudice ha accertato fino al 31 ottobre 2005- non è stata mai confermata o smentita dall'escusso che, in prima sede si era opposto al credito su eccezioni diverse;
che, di conseguenza, il contratto di locazione 30 marzo 2004 (doc. B), sottoscritto dall'escusso, costituisce effettivamente valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per la locazione tra il 1° aprile ed il 31 ottobre 2005 dell'appartamento, segnatamente per mensili fr. 1350.–, incluse le spese accessorie;
che per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82);
che in concreto, l'escusso non ha sostanziato, né reso verosimile nessuna delle eccezioni sollevate in prima sede, mentre con l'appello accenna solamente al "condono" della pigione di due mesi, senza specificare di che mesi si tratterebbe;
che, per il rimanente, l'appellante fa riferimento ad altro rapporto giuridico da lui intrattenuto con tale signor __________, la cui liquidazione farebbe sorgere crediti che egli sembra porre in compensazione con i crediti di controparte;
che, tuttavia -a prescindere dalla circostanza secondo cui la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3)- i fatti dell'appello sono diversi dalla tesi difensiva sostenuta dall'escusso in prima sede, venendo così a contrapporsi all'art. 321 CPC;
che, infatti, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cui rinvia l'art. 25 LALEF) in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, di modo che argomentazioni dell'appellante e richieste di prove, presentate per la prima volta in sede d'appello, vanno respinte;
che, a maggior ragione, costituirebbero fatti nuovi di cui questa Camera non potrebbe tenere conto, le allegazioni ("Memoria integrativa") recanti la data del 14 giugno 2006 e spedite il 21 giugno 2006, ossia quando il termine d'appello di 10 giorni (art. 308 CPC) era ampiamente scaduto;
che a nulla sussidia il fatto che, in chiusura dell'atto d'appello, l'escusso si sia riservato di sviluppare i propri argomenti in uno scritto aggiuntivo, semmai dovendo anche tale secondo atto rispettare i termini fissati dalla legge (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 308, m. 2);
che, per le stesse considerazioni, devono essere esclusi dall'incarto sia i documenti prodotti con l'appello, sia quelli allegati alla Memoria integrativa del 21 giugno 2006;
che peraltro anche le domande d'appello non permetterebbero di riformare la sentenza di primo grado, dal momento che l'appellante non accenna minimamente a tale esito, né ad esito analogo, ponendo questioni estranee a un giudizio di rigetto dell'opposizione, in particolare trovandosi in urto con l'art. 309 CPC;
che, ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello in ogni suo punto, con il carico di tassa di giustizia e indennità all'appellante;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 25 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 9 giugno 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 255.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 400. – a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– AP 1AP 1;
– RA 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria