Incarto n. 14.2006.49
Lugano 5 luglio 2006 B/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 30 gennaio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, 1943, ____________________,
a far tempo da giovedì 11 maggio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
17 maggio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 19 giugno 2006 della parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 19 maggio 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'426.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’8 marzo 2006 il convenuto ha dichiarato di avere l’intenzione di pagare il suo debito nei giorni successivi.
C. Con sentenza 11 maggio 2006 la Pretore del __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 11 maggio alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’appellante asserendo di avere concordato una dilazione di pagamento con la creditrice e che in seguito a tale accordo la AO 1 ha chiesto alla Pretore il rinvio della decisione fino a fine aprile inizio maggio. Trascorso questo termine, che non era tuttavia stato esattamente fissato, la prima giudice ha pronunciato il fallimento il giorno precedente a quello in cui egli ha saldato il suo debito (doc. 2), rispettando l’accordo raggiunto con la creditrice. L’appellante ha poi rilevato che da questo accordo è scaturito lo scritto 15 maggio 2006 della AO 1 (doc. 3), con cui quest’ultima ha confermato alla Pretura che __________ aveva mantenuto gli impegni assunti e che la pronuncia del fallimento era stata chiesta erroneamente.
E. Con le sue osservazioni la creditrice si è dichiarata d’accordo con quanto sostenuto da AP 1 nel suo atto di appello.
Considerato
1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Ai sensi dell’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
La legge richiede la prova documentale. La verosimiglianza non è sufficiente, come insufficiente sono altri mezzi di prova, ad eccezione del caso in cui il creditore confermi l’estinzione del debito oppure la concessione di una dilazione. In caso di impugnazione i mezzi di prova devono essere presentati nel termine d’appello di 10 giorni (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 e 9 ad art. 172).
Con l’appello AP 1 ha prodotto uno scritto 15 maggio 2006 (doc. 3), con cui la AO 1 ha comunicato alla prima giudice di avere concluso con il debitore un accordo per il pagamento dell’esecuzione in oggetto n. __________ e che l’accordo era stato rispettato, chiedendo pertanto l’annullamento del fallimento con spese a suo carico. Con le sue osservazioni la creditrice ha poi confermato quanto asserito da AP 1 nel suo atto d’appello. Di conseguenza, avendo la creditrice concesso all’appellante una dilazione di pagamento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l’appello va accolto ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF e di conseguenza il fallimento annullato.
2.La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellata in ambedue le sedi. In particolare, per quanto riguarda l’appello, le osservazioni al medesimo con cui la procedente aderisce alla domanda di riforma del decreto di fallimento costituiscono soccombenza della parte appellata con il conseguente carico della tassa di giustizia e delle spese (Cocchi/Trezzini, CPC – TI, art 151, n. 1 e 2).
Non si assegnano indennità, in mancanza di una richiesta in tal senso da parte dell’appellante (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimento sono caricate all’appellata.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia
I. L’appello 17 maggio 2006 di AP 1,
__________, è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 11 maggio 2006
pronunciata dalla Pretore del __________, inc. EF__________ nei confronti di
AP 1__________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, resta a carico di AO 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare
come di rito, restano a carico di AO 1.”
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,
già anticipata dall’appellante, è posta a carico di
AO 1.
III. Intimazione:
- AP 1, __________;
- AO 1, __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria