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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2006 14.2006.28

12 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,822 parole·~9 min·1

Riassunto

Riconoscimento in Svizzera di una graduatoria estera ("Insolvenztabelle" del diritto germanico).

Testo integrale

Incarto n. 14.2006.28

Lugano 12 luglio 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull'istanza formulata il 6 marzo 2006 da

IS 1 (D) amministratore dell’PI 1

volta al riconoscimento e all’accettazione della graduatoria (“Insolvenztabelle”) depositata il 5 luglio 2005 presso l’Amtsgericht di __________ (D) e all’incorporazione dei beni del defunto inventariati in Svizzera nella massa fallimentare estera;

richiamato il decreto presidenziale 12 maggio 2006;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.    Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht) di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare (“Insolvenzverfahren”) contro l’IS 1, nominando quale amministratore del fallimento (“Insolvenzverwalter”) l’avv. dott. RA 1.

                                  B.    Il 5 luglio 2005, è stata depositata presso l’Amtsgericht di __________ la graduatoria dei creditori (Insolvenztabelle nach § 175 InsO). Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.

                                  C.    Con sentenza 27 ottobre 2005 (inc. 14.2005.92), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania. Il dispositivo è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale dell’__________ (FUC __________) e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ (FUSC n° __________). L'UEF __________, incaricato della liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente proceduto all’inventario dei beni e ha pubblicato l’apertura del fallimento in via sommaria il __________ (FUC __________, p. __________; FUSC n° __________). Nel termine impartito non è stato insinuato alcun credito. La graduatoria del fallimento secondario, depositata a partire dal 20 gennaio 2006 (FUC __________, p. __________; FUSC n° __________ del __________), è ora cresciuta in giudicato.

                                  D.    Con ordinanza presidenziale 12 maggio 2006 (pubblicata sul FUSC __________ e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Germania tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.

                                  E.    Con l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il riconoscimento della graduatoria “Insolvenztabelle” nonché l’incorporazione nella massa fallimentare dei beni rinvenuti dall’Ufficio __________ nell’ambito della procedura ancillare svizzera, ossia due relazioni bancarie presso __________: un deposito titolo di un valore di fr. 75'857,44 e un conto corrente di € 3'890,27, pari a fr. 6'029,90 (valuta 11 novembre 2005).

Considerato

in diritto:                    

                                   1.    L’istante chiede sia il riconoscimento della graduatoria dei creditori ("Insolvenztabelle") sia l’incorporazione dei beni inventariati nella massa attiva estera, ossia, implicitamente, la consegna di questi beni.

                               1.1.    Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

                               1.2.    La messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe le conclusioni dell’istanza in esame sono pertanto ricevibili.

                                   2.    Il riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).

                               2.1.    Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 173 LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).

                                          Nel caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito nell’ordinanza presidenziale 12 maggio 2006.

                               2.2.    Dal profilo formale, il riconoscimento della graduatoria straniera e il contestuale trasferimento all'estero dell'eventuale saldo presuppongono una domanda: il competente tribunale non agisce d’ufficio. Sono legittimate a presentare la domanda le persone legittimate a chiedere il riconoscimento del fallimento estero ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 LDIP, in particolare l’amministrazione estera del fallimento (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, op. cit., n. 5 ad art. 173).

                               2.3.    Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

                                          –    tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;

                                          –    è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta, op. cit., p. 217);

                                          –    è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11 ad art. 173 LDIP; Marchand, op. cit., p. 181 ad 43; Volken, op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173);

                                          Nel caso di specie, l’“Insolvenztabelle” di cui si chiede il riconoscimento – che dal profilo funzionale corrisponde sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera – risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge d’altronde da tale atto che il defunto avesse creditori con domicilio o sede in Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da questa Camera con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali discriminazioni è pertanto priva di oggetto.

                               2.4.    La maggior parte degli autori ritiene, esplicitamente (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 10 ad art. 173 LDIP; Marchand, op. cit., p. 182 ad 46; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268 s.; H. Trachsler, AJP 1997, p. 1571 s.) o implicitamente (cfr. Volken, op. cit., n. 13 ss. ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173), che per il riconoscimento non occorre che la graduatoria estera sia passata in giudicato (contra: Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 168; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 79 nota 393); la giurisprudenza non è univoca (pro: decisione 26 aprile 2004 del Tribunale cantonale vodese, JdT 2005 II 35, cons. III/3; contra: decisione 3 aprile 1997 del Konkursrichter del Bezirksgericht Zürich, AJP 1997, 1570, con rif.). Anche volendo seguire la tesi minoritaria, va però evidenziato – come peraltro avvenuto nella menzionata sentenza zurighese – che la graduatoria estera deve essere in ogni caso riconosciuta a prescindere dal suo passaggio in giudizio quando – come nella presente fattispecie – nessun creditore ha sollevato obiezioni di sorta in merito. È infatti il caso di ricordare che l’art. 173 LDIP ha quale unico scopo la protezione dei creditori domiciliati in Svizzera (cfr. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2 ad art. 173). Nel caso concreto ci si può pertanto dispensare di verificare se l’“Insolvenztabelle” è definitiva o no.

                                   3.    Verificati i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare all’PI 2 il trasferimento all’amministratore estero del saldo dei conti inventariati nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese (cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 173), comprese quelle derivanti dall’esecuzione della presente sentenza. Occorre tuttavia rilevare che l’importo totale di fr. 1'254,35 che risulta attualmente dal protocollo del fallimento andrà diminuito di fr. 600.--, corrispondente alla voce “spese” del 3 novembre 2005, poiché si riferisce ad una somma che è già stata prelevata dai conti inventariati per pagare le spese del giudizio 27 ottobre 2005 di riconoscimento del fallimento estero (inc. 14.2005.92) – con il rilievo che l’importo effettivamente girato è stato in realtà di fr. 777,40, perché comprendeva anche le spese di pubblicazione della sentenza. L’Ufficio preleverà quindi per le sue tasse e spese fr. 654,35 (fr. 1'254,35 – 600), oltre le tasse e spese derivanti dal trasferimento del saldo dei conti all’amministratore estero e dall’istanza di chiusura della procedura di fallimento secondario.

                                   4.    La presente decisione non viene pubblicata. L’PI 2 è tuttavia invitato a chiedere la chiusura del fallimento dopo aver consegnato il saldo all’istante, producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

                                   5.    L'istanza è accolta.

                                          La tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a carico della massa fallimentare.

Richiamati gli art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:                

                                   1.    L'istanza 6 marzo 2006 dell’avv. dr. IS 1, D-__________, amministratore dell’PI 1, è accolta.

                               1.1.    Di conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”) della procedura d’insolvenza relativa all’PI 1 depositata il 5 luglio 2005 presso l’Amtsgericht di __________ (D).

                               1.2.    È ordinata all’PI 2, dopo prelevamento delle sue tasse e spese in conformità di quanto stabilito al considerando 3, la trasmissione all’avv. dr. IS 1 del saldo dei due conti inventariati nella procedura di fallimento secondario.

                                   2.    L’PI 2, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato al considerando 4.

                                   3.    La tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della Massa fallimentare.

                                   4.    Intimazione:                  

                                          – avv. dr. IS 1, __________ (tramite rogatoria internazionale);

                                          –  PI 2, con l’intero incarto.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario