Incarto n. 14.2006.17
Lugano 16 maggio 2006 /B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 dicembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 21 febbraio 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da martedì
21 febbraio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
22 febbraio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 24 marzo 2006 della parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 27 febbraio 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
rilevato
In fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ La AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 729.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 1. marzo 2006 il convenuto si è opposto all’istanza di fallimento, dichiarando che intendeva pagare quanto dovuto nei giorni successivi.
C. Con sentenza 21 febbraio 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 21 febbraio 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 22 febbraio 2006 AP 1 ha dichiarato di avere provveduto a saldare il suo debito nei confronti della creditrice, producendo una ricevuta 22 febbraio 2006 __________ (doc. A), relativa al pagamento di fr. 636.60 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Considerato
In diritto:
1.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta __________ (doc. A) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________AO 1, è stata saldata il 22 febbraio 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto 15 maggio 2006 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 9 procedure, di cui due risalgono al 2004, tre al 2005, mentre 5 sono state promosse nel 2006, per un importo complessivo di fr. 34'512.25. Nel caso di specie determinante è che per tre procedure ammontanti a fr. 326.40 rispettivamente a fr. 521.60 rispettivamente a fr. 5'757.60, nel corso del 2006, sono state emesse le comminatorie di fallimento e che per un’ulteriore esecuzione, ammontante a fr. 1'214.-- è stata presentata la domanda di proseguimento. Orbene l’aumento delle esecuzioni e il fatto che per tre procedure si sia già giunti ad emettere la comminatoria di fallimento rispettivamente per una a chiedere il proseguimento dell’esecuzione portano a concludere che l’appellante non dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Va inoltre rilevato che a carico di AP 1 sono stati emessi nel periodo dal 24 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006 cinque attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 48'510.85. Il presupposto della solvibilità non appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento dAP 1 non può essere annullato.
2. L'appello 22 febbraio 2006 di AP 1 va respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 22 febbraio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
martedì 23 maggio 2006 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 1AP 1;
– AO 1, __________;
Ufficio __________
– Ufficio dei registri __________.
Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
terzi implicati
terzi implicati