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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2006 14.2005.73

25 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·388 parole·~2 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.

Testo integrale

Incarto n. 14.2005.73

Lugano 25 gennaio 2006 B/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 marzo 2005 da

AO 1  rappr. da:   RA 2   

contro

 AP 1  rappr. da:   RA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:

“1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1

     è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

     precetto esecutivo n. __________ __________ è respinta in via provvisoria

     per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi al 2.75% dal 1. gennaio 2005.

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.--, da anticipare come

     di rito, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte l’importo

     di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

5 luglio 2005 ha postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni 3 agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate

spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato

il gravame;

considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia:

                                   1.   L’appello 5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         avv. RA 1, __________;

                                         avv. RA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

  terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

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