Incarto n. 14.2005.73
Lugano 25 gennaio 2006 B/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 marzo 2005 da
AO 1 rappr. da: RA 2
contro
AP 1 rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ __________ è respinta in via provvisoria
per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi al 2.75% dal 1. gennaio 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.--, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte l’importo
di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
5 luglio 2005 ha postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 3 agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate
spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato
il gravame;
considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2
CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino
un diverso riparto;
ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico
dell’appellante, compensate le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia:
1. L’appello 5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.
3. Intimazione:
avv. RA 1, __________;
avv. RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria