Incarto n. 14.2005.21
Lugano 5 luglio 2005 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 dicembre 2004 da
CE 1 composta da: 1. AP 1
2. AP 2
3. AP 3
4. AP 4
5. AP 5
tutti rappr. da: RA 2
contro
CC 1 composta da: 1. AO 1
2. AO 2
tutti rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 2/25 agosto 2004 dell’____________________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di __________ con sentenza 3 marzo 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 9'560.-- con interessi al 5% a far capo dal 27 luglio 2004.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 90.--, la quale rifonderà a controparte fr. 150.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 11 marzo 2005 ha postulato l’accoglimento integrale dell'istanza;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 2/25 agosto 2004 dell'____________________la CE 1 ha escusso la CC 1 per l'incasso di fr. 19'132.20 oltre interessi al 5% dal 27.07.2004, indicando quale titolo di credito: "affitti scaduti dicembre 2003, gennaio fino a luglio 2004 fr. 17'696.80 + conguaglio spese 2003 fr. 1'426.40 + procedura esec. del 5.3.04 fr. 9”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa sul contratto di locazione del febbraio 1976 (doc. B), con il quale AP 1, nel frattempo deceduto, ha locato a __________, pure deceduta, un appartamento di cinque locali in via __________. La locazione ha avuto inizio il 1. maggio 1976 e avrebbe preso fine il 29 giugno 1979 salvo possibilità di rinnovo. Il canone di locazione annuo è stato stabilito in fr. 13'740.--, corrispondenti a fr. 1'145.-- mensili. Il conduttore doveva inoltre corrispondere fr. 50.-- mensili quale acconto per le spese accessorie.
La procedente ha pure versato agli atti la notifica di aumento del canone di locazione dell’8 marzo 1993, in base alla quale a decorrere dal 1. luglio 1993 il canone è stato portato a fr. 1'781.10 mensili e l’acconto spese accessorie a fr. 205.-- (doc. B).
C. All'udienza di contraddittorio del 2 marzo 2005 si è presentata solo la procedente, che ha confermato le richieste contenute nell’istanza di rigetto dell’opposizione.
D. Con sentenza 3 marzo 2005 la Segretaria assessore della Pretura di __________ ha parzialmente accolto l’istanza promossa contro la CC 1. Dopo aver rilevato che il contratto di locazione di cui al doc. B costituisce riconoscimento di debito per fr. 9'560.--, corrispondenti a otto mensilità a fr. 1'195.--, il primo giudice ha evidenziato che il formulario con il quale viene comunicata al conduttore una modifica del canone di locazione non costituirebbe titolo di rigetto dell’opposizione in quanto non conterrebbe nessuna dichiarazione del conduttore.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata CE 1 postulando l’accoglimento integrale dell’istanza di rigetto dell’opposizione.
Per la ricorrente l’aumento del canone di locazione è avvenuto a mezzo formulario ufficiale inviato per lettera raccomandata: per questo motivo quindi esso sarebbe parte integrante del contratto di locazione. A tale aumento non sarebbe stata interposta alcuna opposizione e l’importo richiesto sarebbe stato regolarmente pagato per oltre dieci anni.
Alla fine di ogni anno poi il locatore allestisce il conteggio delle spese accessorie in base al quale, dedotti gli acconti versati, viene stabilito il conguaglio che deve essere corrisposto da ogni inquilino. Il conteggio per il 2003 sarebbe stato regolarmente allestito e trasmesso al conduttore, che non lo avrebbe contestato.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).
e) Nei termini descritti sub B, il contratto di locazione costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 9'560.--, corrispondente ai canoni di locazione e all’acconto per le spese accessorie scaduti e non versati per il periodo dal 1. dicembre 2003 al 31 luglio 2004 di complessivi fr. 1'195.-- mensili. Per contro, il formulario ufficiale di notifica di aumento del canone di locazione non costituisce titolo di rigetto per l’importo di fr. 1'986.10 mensili come richiesto dalla procedente, ritenuto che una notifica di aumento del canone, anche se non contestata dal conduttore, non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 115 ad art. 82).
E nemmeno v’è titolo idoneo relativamente al conguaglio delle spese accessorie per il 2003, in quanto l’importo richiesto non è specificato nel contratto (solo le spese cifrate possono essere ammesse, cfr. Staehelin, op. cit. n. 114 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 362 s.).
2. L'appello 11 marzo 2005 della CE 1 è così respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 11 marzo 2005 dellaCE 1 è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 2__________;
AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario