Incarto n. 14.2005.153
Lugano 18 gennaio 2006 /SC/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 settembre 2005 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 settembre 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del __________, con sentenza 14 dicembre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ __________ è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 380.-- a titolo di indennità.”
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
che con atto 23 dicembre 2005 AP 1 ha presentato appello contro l’accennata sentenza;
che tuttavia, egli non chiede la riforma di uno o di tutti i dispositivi summenzionati, ma propone testualmente:
1. non devono essere emessi atti di carenza beni;
2. accordarsi che una parte della mia eredità vada a coprire una parte dell’importo dovuto a mia moglie;
che, in buona sostanza, l’appellante postula conseguenze che nulla hanno a che fare con la decisione di rigetto dell’opposizione;
che, in virtù dell’art. 313bis CPC, l’autorità d’appello può decidere l’impugnazione ancor prima di intimarne l’atto, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la norma è applicabile nella fattispecie poiché l’appello in esame non tende a ottenere un giudizio favorevole all’appellante sul tema del rigetto dell’opposizione chiesto da controparte, ma su questioni estranee a tale controversia, segnatamente non attinenti ai presupposti dell’art. 80 LEF;
che si giustifica pertanto di ritenere l’appello in esame irricevibile per mancanza di gravamen, alla stregua di un’impugnazione concernente non il dispositivo, ma le motivazioni della sentenza di prima sede, ossia elementi della stessa che non crescono in giudicato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 7);
che le particolarità del caso inducono a prescindere dal prelievo di spese e di una tassa di giustizia;
motivi per i quali,
pronuncia:
1. L’appello 23 dicembre 2005 di AP 1, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione: - AP 1, __________;
- RA 1.
Comunicazione alla Pretura del __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria