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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2004 14.2004.8

15 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·369 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2004.8

Lugano 15 giugno 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2003 da

APPE1 rappr. dall’ RAPP1 __________  

contro  

APPO1, Lugano rappr. dall’ RAPP2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 30 settembre/3 ottobre 2003 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:

"1.   L'istanza è respinta.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 3 febbraio 2004 ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili in ambo le sedi e subordinatamente il rinvio dell'incarto alla Pretore perché abbia a determinarsi nuovamente, protestate spese e ripetibili d'appello;

preso atto delle osservazioni 20 febbraio 2004 con cui la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto che con atto 13 maggio 2004 le parti hanno comunicato di avere concluso

un accordo transattivo, chiedendo lo stralcio della procedura, compensate le ripetibili;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

ritenuto che la tassa di giustizia, che è proporzionata agli atti compiuti, tenendo

conto del valore litigioso (art. 21 LTG), va caricata, conformemente alla concordata

compensazione delle ripetibili, per 1/2 a ciascuna delle parti;

richiamati gli art.  21 LTG, art. 48, 49 e 61 OTLEF

pronuncia:

                                    1.   L'appello 3 febbraio 2004 di __________ APPE1, __________è

                                          stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

                                   2.   La tassa di giustizia ridotta a fr. 150.--, già anticipata in fr. 450.-- dall'appellante, è posta per 1/2 a carico della APPO1 e per 1/2 a carico di __________ APPE1, al quale vengono retrocessi fr. 300.--. Compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:  - avv. __________ RAPP1i, __________

                                                               - avv. __________ RAPP2i  __________                           

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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