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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2004 14.2004.58

19 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·640 parole·~3 min·2

Riassunto

dichiarazione di fallimento. nessun Novum

Testo integrale

Incarto n. 14.2004.58

Lugano 19 ottobre 2004 B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 1. luglio 2004 presentata da

AO1 rappr. dal AO1, Lugano-Paradiso

  contro

 AP1   

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 settembre 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________ AP1, __________, a far tempo da lunedì

     13 settembre 2004 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ AP1 con atto

21 settembre 2004;

rilevato che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                         che con istanza 1. luglio 2004 la creditrice ha chiesto il fallimento di __________ AP1;

                                         che all'udienza di contraddittorio del 19 settembre 2004 il debitore non  è comparso;

                                         che con sentenza 13 settembre 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato, in seguito al mancato pagamento di fr. 6'017.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti, il fallimento di __________ AP1 a far tempo da lunedì 13 settembre 2004 alle ore 14.00;

                                         che con atto d'appello 21 settembre 2004 __________ AP1 ha dichiarato di avere ricevuto il PE in oggetto e di essere pronto a far fronte al debito nei confronti del AO1, nonostante sia stato contratto da terza persona, con un piano di rientro che intende presentare;

                                         che secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         che l'appellante non ha fatto valere alcun fatto nuovo intervenuto anteriormente alla decisione di prima sede (unechte Noven), per cui l'art. 174 cpv. 1 non può essere applicato;

                                         che secondo l'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2.   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

                                         che con l'atto d'appello __________ AP1 non ha nemmeno sostenuto di avere ossequiato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, uno dei presupposti predetti (art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF) e ancor meno ha reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l'art. 174 cpv. 2 LEF può trovare applicazione;

                                         che l'appello 21 settembre 2004 di __________ AP1 va respinto e che di conseguenza è confermata la dichiarazione di fallimento decretata dalla Pretore;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia:                

                                   1.   L'appello 21 settembre 2004 di __________ AP1, __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è confermato il fallimento di __________ AP1, __________, pronunciato per

                                         lunedì 13 settembre 2004 alle ore 14.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________ AP1. Non si assegnano indennità.

                               2.1.   La richiesta di anticipo 5 ottobre 2004 è annullata.

                                   3.   Intimazione:    -__________ AP1, __________

                                                                 -AO1, __________

                                                                 -    Ufficio esecuzione di Lugano

                                                                 -    Ufficio fallimenti di Lugano

                                                                 -    Ufficio dei registri di Lugano

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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