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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.08.2004 14.2004.57

25 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,680 parole·~13 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2004.57

Lugano 25 agosto 2004 CJ/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.2004.304) promossa con istanza 14 aprile 2004 da

APPE1 APPE2 entrambi rappr. dall' RAPP1  

mediante la quale essi hanno chiesto che venisse ordinata la liquidazione in via di fallimento della

CON1  

procedura che concerne anche, quale creditore della successione, il

APPO1, __________ rappr. __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona, con sentenza 10 maggio 2004, ha così statuito:

                                   "1.   L'istanza 14 aprile 2004 è respinta.

                                    2.   Non si prelevano tasse e spese.

                                    3.   omissis"

sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli istanti che con atto 13 maggio 2004 hanno postulato l'accoglimento dell'istanza e protestato spese e ripetibili della sede di appello, a carico del APPO1;

viste le osservazioni 23 giugno 2004 del APPO1, che si è opposto al gravame, con protesta di spese e ripetibili, la replica 6 luglio 2004 e la duplica 14 luglio 2004;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con istanza 14 aprile 2004, APPE1 e APPE2, figli di __________ _CON1, hanno chiesto la liquidazione in via di fallimento della successione della madre, deceduta il 12 aprile 2003, per il motivo che la stessa era notoriamente insolvente ai sensi dell'art. 566 cpv. 2 CC.

                                  B.   Con sentenza 10 maggio 2004, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza, ritenendo che gli istanti si fossero ingeriti negli affari della successione ex art. 571 cpv. 2 CC, in quanto avevano inoltrato diversi reclami e ricorsi concernenti la defunta madre, in particolare il 16 aprile 2003 (reclamo alla Sezione del sostengo a enti e attività sociali), il 15 maggio 2003 (ricorso al Consiglio di Stato) e il 29 settembre 2003 (ricorso al Tribunale federale di Losanna).

                                  C.   Contro la sentenza pretorile si aggravano APPE1 e APPE2, esponendo di aver gestito gli affari della madre già prima del suo decesso, ossia dal 1993, di aver inoltrato il primo reclamo contro la retta della casa anziani già il 30 luglio 1999 e di essersi limitati a continuare a rappresentare la madre nella stessa vertenza anche dopo il suo decesso, con gli atti enumerati nella sentenza pretorile. Tali atti sarebbero da considerare non quali atti di ingerenza nella successione ex art. 571 cpv. 2 CC bensì quali atti di semplice amministrazione volti unicamente a mantenere la successione nello stato in cui si trovava al momento del decesso. Gli appellanti non avrebbero poi proceduto ad altri atti di gestione della successione oltre alla procedura di contestazione delle rette. In particolare non avrebbero mai attinto ai conti bancari della defunta, nemmeno per pagare le spese funerarie.

                                  D.   Nelle sue osservazioni, il APPO1, in sostanza, fa valere che oltre ai vari reclami e ricorsi interposti a nome e per conto della successione, nonché alla pregressa procedura di contestazione della nomina di un curatore, gli istanti hanno prelevato tutto il contenuto della camera della madre presso la Casa per Anziani (mobilio, quadri, vestiti, ecc.) e si sono contestualmente appropriati di diversi beni di valore (una catena d'oro, 2 anelli d'oro, un ciondolo d'oro) di pertinenza della successione. Produce anche una dichiarazione della Casa Anziani Comunale di __________ (doc. 4), secondo la quale gli appellanti avrebbero beneficiato da parte della madre di una donazione di complessivi fr. 512'000.-- e incassato le sue pensioni e rendite nonché l'assegno grande invalido di grado elevato, mentre avrebbero cessato di pagare le rette della Casa per anziani, prima parzialmente dal 1° gennaio 1997 poi totalmente dal 1° luglio 2001, lasciando uno scoperto complessivo di fr. 77'724,25.

                                  E.   In replica, gli appellanti allegano segnatamente di aver asportato il mobilio e i vestiti della madre dalla sua camera presso la Casa per anziani dietro espresso ordine di quest'ultima e quale atto di semplice amministrazione volto ad evitare l'accumulo delle spese di retta. Inoltre, i mobili e il quadro sarebbero stati di proprietà degli appellanti, che li avrebbero messi a disposizione della madre, e sarebbero comunque tuttora immagazzinati presso i depositi della __________ a __________; gli abiti, privi di valore commerciale, sarebbero per contro stati consegnati alla Caritas. La catena d'oro, i due anelli d'oro e il ciondolo d'oro avrebbero esclusivamente un valore affettivo quali oggetti personali appartenuti alla madre degli appellanti. Infine, essi hanno integralmente contestato il documento 4 quale "sterile affermazione di parte".

                                  F.   In duplica, il APPO1 fa in particolare valere che l'appropriazione dei gioielli d'oro costituisce un atto d'ingerenza nella successione e conferma il carattere veritiero del documento 4.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.   Gli appelli di APPE1 e APPE2, presentati in un unico atto e riferiti a un'unica decisione, contengono le stesse conclusioni e motivazioni. Le cause vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   In virtù dell'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF, l'autorità competente informa il giudice del fallimento qualora tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia in conformità degli art. 566 ss. e 573 CC. Dopo aver verificato l'effettiva realizzazione di tale presupposto, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento (art. 193 cpv. 2 LEF). Contrariamente a quanto allegato dagli appellanti (cfr. appello, ad 1.2), l'«autorità competente» in virtù dell'art. 193 cpv. 1 LEF non è l'Ufficio dei fallimenti bensì l'autorità cantonale competente per ricevere le dichiarazioni di rinuncia ex art. 570 CC (cfr. Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1999, n. 3 ad art. 193; Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 193; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 193; Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 4 ad art. 573; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 41 ad § 39), nel Canton Ticino il pretore (cfr. art. 2 n. 11 LAC).

                                         In ogni caso, i creditori e gli eredi del defunto possono anche loro chiedere la liquidazione della successione in via di fallimento nella stessa ipotesi (cfr. art. 193 cpv. 1 n. 1).

                                   3.   La procedura è retta dagli art. 169, 170 e 173a-176 LEF (art. 194 cpv. 1 LEF).

                               3.1.   La procedura si svolge quindi secondo il rito sommario (cfr. art. 25 n. 2 lett. a LEF; Brunner, op. cit., n. 13 ad art. 193 e n. 1 e 4 ad art. 194; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 193 e n. 11 ad art. 194) e, di regola, non vi è obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF), ragione per la quale l'art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia all'art. 168 LEF, il quale prescrive la tenuta di un'udienza fallimentare. È tuttavia comunemente ammesso che la procedura possa in determinate circostanze assumere un carattere contenzioso (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 3 ad art. 194), motivo per il quale è ad esempio riconosciuto un diritto di ricorso autonomo degli eredi (cfr. Jaeger et al., op. cit.. n. 7 ad art. 193; Brunner, op. cit., n. 14 ad art. 193; Gilliéron, n. 40 ad art. 193). Quest'ultimo autore (op. cit., n. 36 ad art. 193) sostiene addirittura che nei casi in cui l'istanza sia stata presentata da un creditore o da un erede gli altri interessati dovrebbero essere citati ad un'udienza. La questione può, nel caso concreto, essere lasciata aperta: per quanto di rilievo nella procedura in esame appare in ogni caso indiscutibile che gli altri creditori ed eredi rivestono la qualità di parte. La legittimazione passiva del APPO1 è pertanto data.

                               3.2.   L'art. 194 cpv. 1 LEF rinvia in particolare all'art. 174 LEF. È di conseguenza dato ricorso contro la decisione del giudice del fallimento, nel Cantone Ticino alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (cfr. art. 19 LALEF). Le parti possono avvalersi dei fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti pseudonova) (cfr. art. 174 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 4 LALEF).

                                   4.   Gli appellanti fondano la propria istanza sull'asserita insolvenza della successione della madre.

                               4.1.   Secondo l'art. 566 cpv. 2 CC, la rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento del decesso fosse notoria o risultasse da atti ufficiali, in particolare quando esistevano contro di lui attestati di carenza beni (cfr. Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566), ciò che era il caso nella fattispecie (15 attestati per un totale di fr. 92'491.--, cfr. doc. A, a p. 2).

                               4.2.   La presunzione di rinuncia viene però a decadere se l'erede si è ingerito negli affari della successione, ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso oppure ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità (cfr. art. 571 cpv. 2 CC; DTF 70 II 202; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, Zurigo 1966; vol. III/2, n. 9 ad art. 571; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, ed. francese Friborgo 1975, vol. IV, p. 538 ad § 78/IV; Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 566; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 193). Il giudice del fallimento può respingere l'istanza di fallimento se la decadenza del diritto di rinunciare alla successione è manifesta o ammessa (cfr. Arnold Escher, Zürcher Kommentar, vol. III/2, 3. ed., Zurigo 1960, n. 19 ad art. 571; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 8a ad art. 571; decisione 26 gennaio 2001 dell'Appellationshof bernese in BlSchK 2002, 31 ad 2 i.f.; Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 571); negli altri casi, dovrebbe aspettare la decisione del giudice civile. A dire il vero, poiché l'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF rinvia agli art. 566 ss. CC – e pertanto anche all'art. 571 CC – va riconosciuto al giudice del fallimento il potere di esaminare a titolo pregiudiziale anche la questione di un'eventuale perenzione o decadenza del diritto di rinunciare alla successione, risp. il rovesciamento della presunzione di rinuncia, ritenuto che ciò sarà, se del caso, decisa definitivamente dal giudice civile. L'art. 193 cpv. 2 LEF non prevede infatti la possibilità di una sospensione della procedura fallimentare. Qualora il giudice civile dovesse decidere in modo diverso rispetto al giudice del fallimento, l'istante potrà presentare una nuova istanza di fallimento, risp. i creditori potranno escutere l'erede il cui diritto di rinuncia è perento sul proprio patrimonio, parallelamente alla procedura fallimentare (in questo senso: SJZ 1926/27, p. 329 ad n. 257; Escher, op. cit., n. 19 ad art. 571).

                               4.3.   La decadenza del diritto di rinunciare alla successione va accertata d'ufficio (cfr. Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 571). L'onere della prova dei fatti costitutivi della decadenza spetta però a chi l'allega (art. 8 CC), nel caso di specie al APPO1.

                               4.4.   La giurisprudenza e la dottrina dominante interpretano l'art. 571 cpv. 2 CC in modo fondamentalmente oggettivo, ritenendo che sono da considerare come atti d'ingerenza quelli che dal punto di vista di un terzo sono da considerare come eccedenti la semplice amministrazione della successione, riservata la facoltà per l'erede di dimostrare che nel caso concreto il suo comportamento non era intenzionale oppure che egli non poteva agire in diverso modo (cfr. DTF 54 II 416; 70 II 205; Piotet, op. cit., p. 534 ss.; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 571; contra: Escher, op. cit., n. 12 ad art. 571; non si pronunciano in modo chiaro: Tuor/Picenoni, op. cit., n. 9-11 ad art. 571, che interpretano però la nozione d'ingerenza quale accettazione tacita dell'eredità, cfr. n. 10 e 11). Anche se all'art. 571 cpv. 2 CC sono enumerati diversi tipi di atti determinanti la decadenza del diritto di rinunciare, in realtà occorre solo distinguere tra gli atti di semplice amministrazione della successione (senso ampio, comprendente anche la continuazione degli affari correnti del defunto) e quelli che vanno oltre (ingerenza nel senso largo).

                                  a)   Il primo giudice ha respinto l'istanza poiché gli istanti avevano inoltrato diversi ricorsi e reclami concernenti la defunta madre.

                                         Le procedure vertenti sulla contestazione della nomina di un suo curatore sono irrilevanti in questa sede, siccome anteriori al decesso, che vi ha posto fine.

                                         Per quanto concerne il reclamo 16 aprile 2003 contro la decisione 27 marzo 2003 della Sezione del sostegno a enti e attività sociali (doc. 6), può essere considerato quale atto di semplice amministrazione (cfr. ad es. DTF 54 II 423, c. 5; Piotet, op. cit., p. 536; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 571), dato che la procedura di contestazione delle rette era già in corso prima del decesso, avvenuto il 12 aprile 2003, e gli istanti non disponevano del tempo necessario per richiedere l'autorizzazione a stare in lite dalla competente autorità in materia di successioni (ossia il Pretore a proposito di tale autorizzazione, cfr. DTF 54 II 419 s.; Piotet, op. cit., p. 537; Schwander, op. cit., n. 5 i.f. ad art. 571).

                                         Invece, l'inoltro del ricorso 15 maggio 2003 al Consiglio di Stato (doc. 8), ma soprattutto del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale 29 settembre 2003 (doc. 17) contro la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato, va considerato quale ingerenza negli affari della successione. Non si tratta infatti della semplice continuazione di una procedura in corso, ma di stadi processuali diversi, per di più connessi con costi non indifferenti (spese di patrocinio, tassa di giudizio di fr. 600.-- nel primo caso [doc. 14], di fr. 2'000.-- nel secondo [doc. 21]). Inoltre, gli appellanti, assistiti da un avvocato, non potevano ignorare che dopo la scadenza del termine di 3 mesi per rinunciare alla successione (art. 567 CC), essi non avrebbero più potuto rappresentarla come in precedenza in qualità di eredi provvisori in virtù dell'art. 560 CC, salvo che avessero – anche tacitamente – accettato l'eredità (ricordato che la comunione ereditaria non ha personalità giuridica, gli eredi dovendo agire a nome proprio in comune, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 4 ad art. 41; Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 316 s.). Il APPO1 poteva quindi in buona fede considerare che gli appellanti avevano tacitamente accettato la successione e potevano di conseguenza validamente rappresentare la comunione ereditaria della defunta madre (cfr. doc. 23 e 24). Certo, il Tribunale federale ha messo in dubbio la legittimazione attiva degli appellanti (cfr. doc. 21, cons. 2.2), ma ciò perché il decesso di _CON1 non era stato allegato né nel ricorso (cfr. doc. 17) né nella decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (doc. 14).

                                  b)   Anche l'impossessarsi dei gioielli della madre (una catenella d'oro, due anelli e un ciondolo) costituisce un atto eccedente la semplice amministrazione ai sensi dell'art. 571 cpv. 2 CC. Gli appellanti non hanno d'altronde provato che detti oggetti fossero privi di valore economico. Lascia perplessi inoltre il fatto che essi, se – come pretendono – era così evidente che non avrebbero accettato la successione, non hanno chiesto al Pretore cosa dovevano fare con gli attivi successori e hanno aspettato un anno per chiederne la liquidazione in via fallimentare (il Pretore, come visto, aveva motivi per ritenere che gli eredi avevano tacitamente accettato la successione).

                                   5.   L’appello 13 maggio 2004 di APPE1 e APPE2, __________, va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 174, 193, 194 LEF, 566, 571 CC, 19, 22 LALEF, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                

                                   1.   Le procedure dipendenti dall'appello 13 maggio 2004 di APPE1 e APPE2, __________ sono congiunte.

                                   2.   L'appello di APPE1 è respinto.

                                   3.   L'appello APPE2 è respinto.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dagli appellanti, rimane a loro carico, in solido. Essi rifonderanno in solido al APPO1 fr. 500.-- a titolo di indennità.

                                   5.   Intimazione a:      -   RAPP1, __________;

                                                                      -   APPO1;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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