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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.03.2005 14.2004.35

17 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,134 parole·~11 min·2

Riassunto

rigetto provvisorio dell'opposizione. Autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito

Testo integrale

Incarto n. 14.2004.35

Lugano 17 marzo 2005 B/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 agosto 2004 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dallo RA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20 novembre 2003/18 luglio 2004 __________;

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 20 settembre 2004 ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

  2.  La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 24 settembre 2004 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 26 ottobre 2004 la parte appellata si è opposta all’appello;

ritenuto

In fatto:

1.Con PE n. __________ del 20 novembre 2003/18 luglio 2004 __________ la AO 1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1 per fr. 17'560.95 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2002, indicando quale titolo di credito: “Facture no. 1215985 du 21.3.2002 fr. 1'700.10; no. 1218692 du 28.3.2002 fr. 4'047.65; no. 1222320 du 4.4.2002 fr. 1'423.80; no. 1225081 du 11.4.2002 fr. 2'993.45; no. 1227722 du 18.4.2002 fr. 4'625.70; no. 1230446 du 25.4.2002 fr. 1'785.10; no. 1230469 du 2.5.2002 fr. 1'827.60; no. 1239831 du 16.5.2002 fr. 807.55 ./. paiement partiel du 15.3.2002 fr. 1'650.--.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su due contratti di “locazione di servizi” datati 3 maggio 2002 (doc. D) relativi alla messa a disposizione di due collaboratori, alla tariffa oraria di fr. 44.--  rispettivamente fr. 39.50 (incl. oneri sociali e legali), indirizzati a:

                                                                                 __________

                                         La procedente ha inoltre prodotto 13 rapporti di lavoro, relativi alle ore prestate dai suoi due collaboratori, intestati a “__________All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asserito che la procedente è stata contattata da __________, amministratore unico della __________ (doc. 2), allo scopo di ottenere manodopera per diversi cantieri. __________ il 12 marzo 2002 ha pagato alla AO 1 un acconto di fr. 1'650.-- (doc. 3). AP 1 ha poi rilevato che essendo stato il 14 febbraio 2002 dichiarato il fallimento della __________, __________ gli ha chiesto se la corrispondenza della società fallita poteva essergli trasmessa. Il 3 maggio 2002 la procedente ha inviato i contratti in oggetto di “locazione di servizi” allo Studio di architettura __________. L’escusso ha sostenuto che è però stato __________ a firmare i menzionati contratti, come risulta dal confronto della firma apposta su di essi e la firma che appare sul PE in oggetto n. __________, che è diversa dalla sua. Il 21 maggio 2002 __________ ha infatti rilasciato una dichiarazione attestante che lo studio d’architettura __________ non era parte dei contratti stipulati dalla __________ con altre ditte (doc. 4). L’escusso ha poi rilevato che visti i solleciti della procedente, con lettere 22 novembre (doc. 6) rispettivamente 26 novembre 2003 (doc. 7), ha fermamente dichiarato di non essere parte del contratto di “locazione di servizi”, visto che lo studio d’archittettura si occupa di progettazione e non di costruzione.

Con la replica la procedente ha contestato le allegazioni di controparte, mentre l’escusso duplicando ha osservato che il fatto che egli non abbia risposto alle fatture, è la prova che non si riteneva debitore nei confronti di __________.

C.    Con sentenza 20 settembre 2004 la Pretore __________, ha accolto l’istanza rilevando che non è dato sapere chi abbia sottoscritto i contratti di “locazione di servizi” in oggetto, ritenuto che la firma ivi apposta è illeggibile, è priva dell’indicazione del suo estensore e difetta del timbro del cliente. Secondo la prima giudice il contratto è certamente sorto tra la AO 1 e AP 1, atteso che quest’ultimo, fino al mese di novembre 2003, ovvero fino all’emissione del precetto esecutivo, avvenuto il 20 novembre 2003, non ha mai contestato l’esistenza del rapporto contrattuale tra lui medesimo e la procedente, così come indicato sul contratto stesso. D’altro canto anche i rapporti di lavoro e le fatture, menzionanti quale beneficiaria della prestazione di AO 1 la ditta “__________”, sono stati accettati. In sede pretorile è poi stato osservato che dallo scritto 21 maggio 2002 (doc. 4) si evince solamente che l’escusso nulla ha a che vedere con l’impresa di costruzione __________, per cui non è da ritenere responsabile per qualsivoglia contratto sottoscritto dalla stessa. La prima giudice ha pertanto concluso che i contratti di “locazione di servizi” doc. D sono stati sottoscritti da un rappresentante della ditta __________, anche se eventualmente da persona non legittimata a vincolare la ditta.

D.    Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

E.     Con le sue osservazioni la parte appellata si è pure riconfermata nelle sue argomentazioni di sede pretorile.

Considerato

In diritto:

                                       1.a)   In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                          b)    La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                                 Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99;  Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

                                          c)    Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                          d)    Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                                 Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Staehelin, op. cit. n. 51 ad art. 82 LEF).

                                           e)    Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF;  Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

                                          f)     Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica. Se la firma è contetstata, ossia eccepita di falso, incombe all’escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 82 con rif.; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può esser fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell’eccezione di falsità richiesto dall’art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.

g)     Nel caso di specie l’appellante ha negato di avere sottoscritto i contratti di “locazione di servizi” 3 maggio 2002 (doc. D), sostenendo che la firma ivi apposta è quella di __________. Secondo AP 1 la sua firma, che si può verificare sul PE in oggetto n. __________, sarebbe diversa da quella apposta sui due precitati contratti doc. D.

                                               Orbene dall’esame dei due contratti doc. D si evince che essi sono stati indirizzati a “__________”. Se si procede al controllo di conformità della firma che appare su di essi con la firma di AP 1 apposta sul citato PE, in calce alla doppia sottolineatura dell’ “opposizione”, emerge che esse presentano una struttura sostanzialmente diversa. Infatti la firma eseguita da AP 1 sul PE è formata principalmente da due tratti lineari che si intersecano, i quali non presentano alcuna ondulazione. La firma che appare sui contratti doc. D è invece contraddistinta da un tratto di penna particolarmente ondulato. Lo stesso emerge se si procede al controllo di conformità della firma di AP 1 che appare sulla procura da lui conferita il 6 settembre 2004 al suo rappresentante legale (doc. 1) – sempre contraddistinta da due tratti lineari di penna che si intersecano - con la firma apposta sui contratti doc. D. A proposito della firma visibile sui menzionati contratti, va osservato che essa appare invece alquanto simile a quella che __________ ha eseguito per sottoscrivere la dichiarazione 21 maggio 2002 della __________ (doc. 4), in cui viene affermato che “l’architetto AP 1, titolare dello Studio d’architettura __________, non ha nulla a che vedere con l’impresa di costruzione __________ di __________. Non è inoltre responsabile per qualsiasi contratto o quant’altro sottoscritti dalla stessa”. La predetta differenza sostanziale tra la firma di AP 1 apposta sul PE in oggetto e sulla procura doc. 1 e quella che compare sui contratti doc. D è, di conseguenza, sufficiente a rendere verosimile l’eccezione sollevata dall’escusso che nega di averli firmati. D’altro canto secondo la ricevuta 12 marzo 2002 (doc. 3), prodotta dall’appellante, __________ ha pagato lo stesso giorno fr. 1'650.-- alla AO 1. Su questa ricevuta egli è indicato quale rappresentate della __________. Dalla documentazione agli atti non risulta però documento alcuno a conferma di questo suo potere di rappresentanza, né un suo eventuale potere di rappresentanza è stato ammesso dall’appellante. Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola tuttavia quest’ultimo solo se vi è alternativamente: procura scritta, ammissione esplicita in documenti o ammissione esplicita all’udienza (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340). Nell’ambito di questa procedura non può quindi essere ritenuto che il pagamento di fr. 1'650.-- sia avvenuta in nome di AP 1.

                                               I contratti di “locazione di servizi” doc. D, anche se considerati con i relativi rapporti di lavoro doc. B plico, non possono pertanto essere ritenuti validi riconoscimenti di debito nei confronti dell’escusso, per cui non è data l’identità tra il debitore (indicato sul PE e sull’istanza) con il debitore (di cui ai documenti prodotti). Di conseguenza in mancanza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti di AP 1, l’istanza presentata da AO 1 va respinta e la sentenza pretorile riformata.

2.L’appello 24 settembre 2004 di AP 1 va quindi accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF),

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello 24 settembre 2004 di AP 1, __________, è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 20 settembre 2004 della Pretore __________, è così riformata:

                                   “1. L’istanza 9 agosto 2004 presentata da AO 1, __________, è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 350.-a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:    avv. Studio legale __________, __________

                   - AO 1, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

                                                                                                  rzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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