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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2004 14.2004.106

18 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·585 parole·~3 min·1

Riassunto

appello contro dichiarazione di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2004.106

Lugano 18 novembre 2004 B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 10 dicembre 2003 presentata da

AO 1  rappr. da  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. da  RA 1   

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 22 settembre 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno

      22 settembre 2004 alle ore 15.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ AP 1 che con atto

6 ottobre 2004 ne ha postulato l'annullamento;

ritenuto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 11 ottobre 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ AP 1 per fr. 19'639.10 compresi interessi e spese.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 22 settembre 2004 l'escusso non è comparso.

                                  C.   Con sentenza 22 settembre 2004 il Pretore __________ ha pronunciato il fallimento di __________ AP 1 a far tempo dal 22 settembre 2004 alle ore 15.00.

                                  D.   Con atto d'appello 6 ottobre 2004 __________ AP 1 ha asserito di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo uno scritto 21 settembre 2004 in cui la AO 1 ha dichiarato di avere ricevuto il saldo a completa tacitazione del credito di cui al PE in esame n. __________ (doc. B).

Considerato

In diritto:                     

                                       1.a)   Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          b)   L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio il debitore ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 

                                          2.    L'appello 6 ottobre 2004 di __________ AP 1 va pertanto accolto.

                                                 La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                                 Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                                 Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:                    

                                          I.     L'appello 6 ottobre 2004 di __________ AP 1, __________, è accolto.

                                                 "1. La dichiarazione di fallimento 22 settembre 2004 pronunciata dal Pretore __________, inc. EF.2003.438 nei confronti di __________ AP 1, __________, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico diAP 1.

                                                 3.  Le spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dAP 1."

                                          II.    La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.      Intimazione:

            -AP 1

            -__________                                                                 

            -                          Ufficio __________

            -                          Ufficio dei registri di __________

       Comunicazione alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Terzi implicati