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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.06.2004 14.2003.89

17 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,337 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.89

Lugano 17 giugno 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 giugno 2003 da

__________ rappr. dall’__________  

contro

__________, composta da: 1. __________, __________ 2. __________, __________ 3. __________, __________ tutti rappr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/8 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 23 ottobre 2003 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 15'245.80 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2003, fr. 7'649.05 di interessi aggiornati al 30 aprile 2003, fr. 30.-- tassa di diffida e fr. 100.-di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.-- di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 novembre 2003 postula in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e subordinatamente la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

In fatto                             A.   Con PE n. __________ del 7/8 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno lo __________ ha escusso la __________ __________ per l'incasso di fr. 36'029.40 oltre interessi al 4% dal 21 dicembre 2002, fr. 7'403.80, fr. 30.--, dedotti fr. 20'783.60 di acconto del 21 dicembre 2002, indicando quale titolo di credito: "1) Imposta sugli utili immobiliari decisione del 03.03.96 + int. del 5% dal 02.04.96 - 2) Interessi aggiornati sino al 20.12.2002 - 3) Tassa diffida di pagamento 05.05.97." Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.  

                                          B.   Lo __________ fonda la sua pretesa su una decisione di tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari del 3 marzo 1996 (doc. C), con cui __________ è stato tassato per fr. 36'029.40.

                                          C.   All'udienza di contraddittorio il procedente non è comparso. La __________ ha contestato la sua legittimazione passiva sostenendo di non avere personalità giuridica. L'escussa ha poi rilevato che sul PE è stato menzionato quale debitore __________, deceduto, e la rispettiva __________, senza indicare i membri della stessa. La precettata ha poi asserito che la pretesa, come si evince dalla documentazione prodotta, è stata saldata nell'ambito di una precedente procedura esecutiva n.__________.

                                          D.   Al termine dell'udienza di contraddittorio il Segretario assessore ha deciso la trasmissione del verbale al procedente assegnandogli un termine di 15 giorni per comunicare se intendeva mantenere o ritirare l'istanza di rigetto, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe proceduto all'emanazione della sentenza.

                                          E.   Con scritto 15 ottobre 2003 il procedente ha confermato l'istanza di rigetto, rilevando che sull'imposta in oggetto, a seguito di una operazione contabile errata, sono stati registrati fr. 20'877.50 versati da un altro debitore. Pertanto si è proceduto a riversare tale importo sulla giusta partita d'imposta. Il creditore ha poi ribadito che l'imposta sugli utili immobiliari della successione __________ presenta uno scoperto di fr. 15'245.80 oltre gli interessi di ritardo, la tassa di diffida e le spese.

                                          F.    Con sentenza 23 ottobre 2003 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto l'istanza respingendo dapprima l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'escussa. In prima sede la decisione di tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C) è stata ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Per quel che riguarda l'estinzione integrale del debito, fatta valere dall'escussa, il primo giudice ha considerato che nonostante la pretesa, di cui alla precedente esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno, risulti saldata e sembri essere la medesima dell'attuale credito posto in esecuzione con il PE in oggetto n. __________, sia dal conteggio doc. B che dallo scritto 15 ottobre 2003 dell'Ufficio esazione e condoni, risulta che il versamento effettuato il 21 marzo 2000 per fr. 20'000.-- è stato dirottato su un'altra partita d'imposta, non essendo di spettanza dell'escussa. Secondo il primo giudice per quest'ultima non sarebbe stato invece difficile dimostrare l'avvenuto pagamento del debito con la produzione di ricevute e/o avvisi di addebito e accredito di conti. Non avendo l'escussa fornito tale prova, l'eccezione di integrale pagamento del debito posto in esecuzione non è stata accolta.

                                          G.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo dapprima la nullità della decisione, non avendo avuto la possibilità di esprimersi in relazione allo scritto 15 ottobre 2003 di controparte, integralmente ripreso nella sentenza.

                                                 L'appellante ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione ed ha ribadito la sua carente legittimazione passiva, non possedendo personalità giuridica. Secondo l'escussa se anche fosse possibile notificare il PE ad un membro della comunione ereditaria, non è possibile escutere l'intera comunione ereditaria senza precisarne i nominativi. Nel merito l'appellante ha rinviato alla partita fiscale prodotta dallo stesso Ufficio esazione e condoni, dal quale risulta il versamento da parte sua di fr. 20'000.--, rilevando di avere così fatto fronte al suo onere probatorio ex art. 8 CCS. Secondo la precettata non è sufficiente la semplice dichiarazione dell'Ufficio esazione e condoni relativa ad un errore contabile per inficiare la sua prova. D'altronde la confusione contabile in cui versa controparte risulta anche dal fatto che sono stati notificati due PE (n. __________ e __________) per lo stesso credito.

Considerato

In diritto                        1.a)   Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). Non vi può quindi essere spazio per qualsivoglia edizione, richiamo di documenti o produzione di documenti posteriormente al contraddittorio.

                                          b)   Al termine dell'udienza di contraddittorio, alla quale il procedente non è comparso, il Segretario assessore ha deciso di trasmettergli il verbale assegnandogli un termine di 15 giorni per comunicare se intendeva mantenere o ritirare l'istanza di rigetto. Lo scritto 15 ottobre 2003 inviato dallo __________ alla Pretura dopo il contraddittorio, in cui il procedente si è espresso in merito all'eccezione di estinzione del debito sollevata dall'escussa, è stato accolto a torto e in violazione dell'art. 101 CPC dal giudice di prime cure, che doveva chiaramente respingerlo. Ne consegue che in sede d'appello non verranno considerate le argomentazioni non presentate in conformità alle disposizioni procedurali evidenziate.

                                       2.a)   Ex art. 49 LEF fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità dell'eredità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 49).

                                                 Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.

                                                 Nella domanda di esecuzione, diretta contro l'eredità ex art. 49 LEF, il creditore deve indicare l'eredità (quale debitrice) e in più il rappresentante dell'eredità oppure, nel caso questi non fosse conosciuto, gli eredi, ai quali vanno notificati gli atti esecutivi (Sabine Kofmehl Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).

                                          b)   L'escussa ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostenendo di non avere personalità giuridica.

                                                 Dalle precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti. Inoltre nel caso in cui è conosciuto il rappresentante dell'eredità la notificazione va fatta a quest'ultimo. Nel caso di specie non risulta che l'eredità sia stata divisa, né che sia stata costituita un'indivisione e nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui le indicazioni che appaiono sul PE: "__________" quale debitrice e, siccome conosciuto, il nome e l'indirizzo della rappresentante legale: "__________", alla quale è stato notificato il PE, sono corrette, mentre non occorre l'elencazione dei singoli membri della comunione ereditaria. 

                                          3.    Secondo l'art. 80 cpv. 1 e 2 n. 3 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate a sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

                                                 In via di principio la decisione di tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato.

                                       4.a)   Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovveri dimostri che è prescritto.

                                                 Il giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. L'estinzione e la proroga devono essere provate, renderle verosimili non è sufficiente, a differenza dell'art. 82 cpv. 2 LEF. La prova dell'estinzione e della proroga deve essere prestata tramite documenti. Documenti sono atti scritti. L'estinzione significa dapprima pagamento. Il debitore deve portare la prova, che il pagamento concerneva la pretesa posta in esecuzione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 4 e 9 ad art. 81)

                                          b)   Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la prescrizione di pretese fondate sul diritto pubblico, sia nel caso in cui lo Stato è creditore, che nel caso in cui esso è debitore, deve essere osservata d'ufficio (Daniel Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 81).

                                                 Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

                                                 L'eccezione di prescrizione della pretesa posta in esecuzione, fondata sul diritto pubblico, sollevata dall'appellante la prima volta in sede d'appello, va pertanto dichiarata irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

                                          c)    Con l'istanza di rigetto il procedente ha prodotto un conteggio 12 maggio 2003 (doc. B), dove risulta un versamento effettuato il 21 marzo 2000 di fr. 20'000.-- e un riversamento, effettuato lo stesso giorno, di fr. 20'000.-- su altri esercizi. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita dal creditore in merito a questo versamento risp. riversamento.

                                                 Nell'ambito dell'udienza di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione di estinzione del debito in oggetto producendo un documento 14 agosto 2000 emesso dall'Ufficio esazione e condoni (doc. 1), indirizzato a __________, recante l'intestazione "Imposta utili immobiliari N. controllo 31.99.600.075" in cui risulta che l'imposta dovuta al 3 marzo 1996 ammontava a fr. 36'029.40 e che, oltre a tre precedenti versamenti di fr. 6'029.40 risp. 5'000.-- risp. fr. 5'000.--, il 21 marzo 2000 sono stati accreditati fr. 20'000.-- e fr. 2'360.-quali interessi risp. il 22 maggio 2000 fr. 395.-- quale pagamento all'UEF. A proposito del summenzionato numero di controllo va osservato che il numero indicato sul doc. 1 "31.99.600.075" coincide con il numero indicato con un'altra suddivisione - sulla decisione di tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C), ossia "3.1996.00075". L'escussa ha pure prodotto un precedente PE n. __________, emesso il 24 settembre 1999 dall'UEF di Locarno (doc. 2), che indica quale titolo di credito pure l'imposta sugli utili immobiliari emessa con decisione 3 marzo 1996 e la relativa scheda degli eventi dell'UEF di Locarno datata 8 ottobre 2003 (doc. 4), da cui risulta che l'esecuzione n. __________ é stata pagata e la procedura annullata il 16 maggio 2001. Orbene le precedenti considerazioni portano a concludere che la pretesa posta in esecuzione con il PE n. __________ è identica con la pretesa in esame, ossia l'imposta sugli utili immobiliari di fr. 36'029.40 emessa con la decisione 3 marzo 1996, mentre i documenti citati doc. 1, 2 e 4 costituiscono prove sufficienti a dimostrarne l'avvenuto pagamento. L'eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione va quindi accolta e di conseguenza l'istanza 27 giugno 2003 dello Stato del Cantone Ticino respinta. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.

                                          5.    L'appello 3 novembre 2003 della __________ va pertanto accolto.

                                                 Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia                      I.     L'appello 3 novembre 2003 della __________ composta di

                                                 1. __________

                                                 2. __________    

                                                 3. __________,

                                                 è accolto.

                                                 Di conseguenza la sentenza 23 ottobre 2003 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è così riformata:

                                                 "1.   L'istanza 27 giugno 2003 dello __________, Bellinzona, è respinta.

                                                 2.    La tassa di giustizia di fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico dello __________, il quale rifonderà alla __________ complessivamente fr. 450.-- a titolo di indennità."

                                          II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico dello __________ __________, il quale rifonderà alla __________ __________ complessivamente fr. 450.-- a titolo di indennità.

                                          III.   Intimazione:   - avv. __________

                                                                        -__________

                                                 Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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