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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2004 14.2003.82

4 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,361 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.82

Lugano 4 febbraio 2004 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani, quest'ultimo in sostituzione del presidente Cometta, assente

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2003.479) promossa con istanza 4 agosto 2003 da

AO2 rappr. dall' RA2  

contro

1. AP1 2. AP2 entrambi rappr. dall' RA2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona dell'11 luglio 2003;

sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, con sentenza 6 ottobre 2003, ha così deciso:

"1.   È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 18 luglio 2003.

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.-- per ripetibili.

3.    omissis";

sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto unico 20 ottobre 2003 hanno postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di ambe le sedi.

viste le osservazioni 24 novembre 2003 della parte appellata, che si è parzialmente opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili, concludendo per il rigetto dell'opposizione in via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- (invece di fr. 61'884,40);

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con due PE con lo stesso numero (_________) dell’UEF di Bellinzona (doc. D e E), l'avv. AO2 ha escusso AP1, risp. AP1, per l'incasso, nei due casi, degli importi di 1) fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 e 2) fr. 3'719,50, indicando quale titolo di credito sempre la stessa causale: “1) Pigioni arretrate dal 2001 al 2002. 2) Spese accessorie 2001. Villa __________ ”.

                                         Gli escussi hanno interposto opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio dell'11 settembre 2003, gli escussi hanno integralmente contestato la pretesa vantata dall'escutente, opponendo in compensazione le spese da loro asseritamente pagate direttamente per la sistemazione dell'ente locato. Hanno poi limitato la loro contestazione all'importo delle spese accessorie e degli interessi di mora, allegando la mancanza di un riconoscimento di debito quanto alle prime e affermando che la prima interpellazione per gli interessi risaliva al più presto alla data della notifica dei precetti esecutivi.

                                  C.   Con sentenza 11 settembre 2003, il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, ha – senza dirlo esplicitamente – parzialmente accolto l’istanza, limitatamente alla pretesa principale di fr. 61'884,40 e ad esclusione di quella di fr. 3'719,50 riferita alle spese accessorie. Il primo giudice ha ritenuto improponibile in sede di rigetto dell'opposizione l'argomentazione degli escussi fondata sull'eccezione di compensazione e li ha rinviati all'azione di disconoscimento di debito.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP1 e AP1, contestando l'intera pretesa posta in esecuzione, ma almeno la differenza tra quanto chiesto (fr. 61'884,40) e l'importo in capitale delle pigioni arretrate (fr. 59'000.--), ossia fr. 2'884,40, pari agli interessi sulle singole pigioni. Gli appellanti ribadiscono che gli interessi di mora potevano essere chiesti solo a partire dalla notifica dei precetti esecutivi e ricordano che secondo l'art. 105 cpv. 3 CO non potevano essere prelevati interessi di mora su somme d'interessi.

                                  E.   Delle osservazioni dell’appellato si dirà, nella misura necessaria ai fini del presente giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   L'appello di AP1 e AP1 si riferisce a due esecuzioni diverse (cfr. doc. D e E), quand'anche l'UEF di Bellinzona ha erroneamente dato loro un numero identico (n. __________). Sebbene diverse, le esecuzioni sono relative allo stesso credito, di cui gli escussi rispondono in solido. Le procedure vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                               2.1.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                               2.2.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                               2.3.   Nel caso di specie, il contratto di locazione prodotto sub doc. A costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per 24 pigioni mensili di fr. 4'000.-- cadauna, riferite ai mesi da gennaio 2001 a dicembre 2002, ossia per l'importo complessivo di fr. 96'000.-- (24 x fr. 4'000.--). Nell'istanza, il procedente ha però ammesso di aver ridotto il canone locatizio dei mesi di novembre e dicembre 2002 a fr. 3'500.-- ciascuno e di aver ricevuto dagli escussi, per il periodo considerato (2001-2002), la somma di fr. 36'000.--. Il rigetto va pertanto limitato all'importo di fr. 59'000.-- (fr. 96'000.-- – fr. 1'000.-- – 36'000.--).

                               2.4.   Gli appellanti contestano che l'opposizione possa essere rigettata anche per gli interessi di mora.

                                  a)   Questa Camera (CEF 1. giugno 1995 [14.94.15], cons. 2 i.f., Rep. 1995, n. 74), come pure la dottrina maggioritaria (cfr. Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 82, con rif.; contra: Fritzsche/Walder, op. cit., n. 2 ad § 20; Stücheli, op. cit., p. 196 s. ad c), considerano, per motivi essenzialmente pratici, che il rigetto può essere concesso anche per gli interessi di mora, seppur l'escusso non li abbia riconosciuti.

                                         La tesi dominante merita conferma, con il rilievo che l'escutente deve aver precisato nel precetto esecutivo il dies ad quem nonché il saggio degli interessi richiesti e deve aver dimostrato la mora dell'escusso (e il momento in cui è iniziata). Infatti, l'art. 104 CO pone la finzione che la somma di denaro dovuta dal debitore in mora avrebbe maturato interessi a favore del creditore se l'obbligo fosse stato tempestivamente eseguito, finzione irrefragabile, nel senso che gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente dalla prova di un danno a scapito del creditore e dell'assenza di colpa da parte del debitore (cfr. Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 3. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 1 ad art. 104; Luc Thévenoz, Commentaire romand du CO, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 2 e 4 ad art. 104). Di conseguenza, ben si può ritenere che il debitore, firmando un atto che pone a suo carico un debito pecuniario, almeno implicitamente riconosce il suo obbligo di corrispondere interessi in caso di mora, salvo che le parti lo abbiano escluso (essendo l'art. 104 CO di natura dispositiva, cfr. Wiegand, op. cit., n. 7 ad art. 105; Thévenoz, op. cit., n. 13 ad art. 104). Il riconoscimento di debito costituisce pertanto un titolo di rigetto provvisorio anche per l'obbligo (legale) condizionale di corrispondere interessi in caso di mora. Come per gli altri crediti sottoposti ad una condizione sospensiva, spetta però all’escutente dimostrare che la stessa – nel caso ipotizzato: la mora del debitore – sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82), prova che il giudice deve esigere d’ufficio.

                                  b)   Nel caso di specie, il contratto di locazione prevede che le pigioni sono pagabili in rate mensili anticipate (cfr. pto 4.1 ad doc. A). L'ultimo giorno del mese precedente quello per il quale era dovuto il canone di locazione costituisce pertanto un termine prefissato ("Verfalltag"), sicché i locatari erano da considerare costituiti in mora per il solo decorso di detto giorno (cfr. art. 102 cpv. 2 CO), senza necessità di interpellazione (cfr. Wolfgang Wiegand, n. 10 ad art. 102). Il tasso d'interesse applicato (5%) è quello legale, dovuto anche se un interesse contrattuale inferiore è stato pattuito tra le parti (cfr. art. 104 cpv. 1 CO). Quanto ai mancati pagamenti allegati dall'escutente, trattandosi di prova negativa, spettava agli escussi collaborare alla procedura probatoria, dimostrando di aver estinto tempestivamente i crediti in questione. Non lo hanno fatto e nemmeno allegato. Di conseguenza, il rigetto provvisorio dell'opposizione va concesso anche per la pretesa di fr. 3'833,15 vantata dall'escutente a titolo di interessi di mora fino al 31 dicembre 2002, così come risulta dal calcolo di cui a pagina 3 dell'istanza. Visto il divieto dell'anatocismo (cfr. art. 105 cpv. 3 CO), e conformemente a quanto ammesso dallo stesso procedente in sede di osservazioni, gli interessi moratori decorrenti dal 1° gennaio 2003 possono però essere riconosciuti soltanto sull'importo di fr. 59'000.-- e non su quello, chiesto nei precetti esecutivi e nell'istanza, di fr. 61'884,40.

                                   3.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

                                         In concreto, sebbene abbiano concluso per la reiezione integrale dell'istanza ancora in sede di appello, gli appellanti sembrano di aver rinunciato a sollevare l'eccezione di compensazione (cfr. pto 7 dell'atto di appello e verbale 11 settembre 2003, a p. 1). In ogni caso, anche se siffatta eccezione non è, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, irricevibile in sede di rigetto dell'opposizione, essa sarebbe potuta essere accolta solo nella misura in cui il credito posto in compensazione fosse stato reso attendibile con sufficiente chiarezza in base a riscontri oggettivi e concreti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). Nel caso di specie, le affermazioni degli escussi in merito alle asserite spese da loro pagate direttamente per la sistemazione dell'ente locato sono rimaste allo stadio del puro parlato: non hanno prodotto nemmeno un documento a conforto della loro tesi.

                                   4.   L’appello va quindi parzialmente accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza pressoché totale degli appellanti, e vanno ripartite per metà tra di essi in considerazione dell'esistenza di due procedure esecutive distinte (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 102, 104, 105, 120 CO nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia                 

                                   1.   Le procedure dipendenti dall'appello 20 ottobre 2003 di AP1 e AP1, __________, sono congiunte.

                                   2.   L’appello 20 ottobre 2003 di AP1, è parzialmente accolto.

                               2.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 6 ottobre 2003 (EF.2003.479) del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:

                                          "1.  È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- l'opposizione interposta da AP1 al precetto esecutivo n. __________ notificatogli in qualità di debitore dall'UEF di Bellinzona.

                                           2.  La tassa di giustizia in fr. 200.-- è posta, per fr. 100.--, a carico di AP1, il quale rifonderà all'avv. AO2, fr. 300.-- a titolo di indennità."

                               2.2.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dagli appellanti, rimane, per fr. 150.--, a carico di AP1, il quale rifonderà all'avv. AO2 fr. 250.-- a titolo di indennità.

                                   3.   L’appello 20 ottobre 2003 di AP1, è parzialmente accolto.

                               3.1.   Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 6 ottobre 2003 (EF.2003.479) del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:

                                          "1.  È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- l'opposizione interposta da AP1 al precetto esecutivo n. __________ notificatole in qualità di debitrice dall'UEF di Bellinzona.

                                          2.   La tassa di giustizia in fr. 200.-- è posta, per fr. 100.--, a carico di AP1, la quale rifonderà all'avv. AO2, fr. 300.-- a titolo di indennità."

                               3.2.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dagli appellanti, rimane, per fr. 150.--, a carico di ____________, la quale rifonderà all'avv. AO2 fr. 250.-- a titolo di indennità.

                                   4.   Intimazione a:      –  avv. RA2, __________;

                                                                      –  avv. __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

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