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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.02.2003 14.2003.8

17 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·764 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.8

Lugano 17 febbraio 2003 B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 30 ottobre 2002 presentata da

__________  

contro  

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 gennaio 2003 ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dall'istante, resta a suo carico."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con

atto 21 gennaio 2003 postula l'accoglimento dell'istanza e la contestuale dichiarazione

di fallimento della __________, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

In fatto:                    A.   Con atto 30 ottobre 2002 la __________, (ufficio di revisione di __________), in applicazione dell'art. 729b cpv. 2 CO, ha dato avviso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di eccedenza dei debiti da parte della __________, producendo la relativa documentazione (doc. da A a H) e rilevando che la menzionata società nulla ha intrapreso per risanare il bilancio.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 è comparso unicamente un rappresentante della __________ che ha confermato l'istanza e ha postulato la dichiarazione di fallimento della __________ senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF.

                                         Nell'ambito dell'udienza di contraddittorio la Pretore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni per versare alla Pretura l'importo di fr. 800.-- (fr. 80.-- quale tassa di giudizio e fr. 720.-- quale anticipo spese dell'Ufficio fallimenti) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento l'istanza sarebbe stata respinta.

                                  C.   Con sentenza 13 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza, non avendo la parte istante provveduto al versamento dell'anticipo richiesto.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF non è tenuta a versare alcun anticipo, quando l'avviso si basa sull'art. 729b cpv. 2 CO risp. l'art. 192 LEF.

Considerato

In diritto:                  1.

                                  a)   Ex art. 725 cpv. 2 CO nel caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti, il consiglio di amministrazione è obbligato a darne avviso al giudice. Se il consiglio di amministrazione omette di farlo, secondo l'art. 729b cpv. 2 CO, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, è l'ufficio di revisione che ne deve dare avviso al giudice.

                                         Ex art. 192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 725a CO). Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. Tuttavia l'articolo 169 -  secondo il quale chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese -, non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192 (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 194 LEF; BlSchK 2002 p. 164).

                                  b)   In casu l'avviso ex art. 729b cpv. 2 CO è stato correttamente presentato dall'ufficio di revisione della __________. Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF alla __________ non può però essere richiesto l'anticipo delle spese ex art. 169 LEF, trattandosi di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF su notifica dell'ufficio di revisione, il quale ha l'obbligo, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, di avvisare il giudice, se il consiglio di amministrazione omette di farlo (art. 725 cpv. 2 CO). 

                                         L'appello  21 gennaio 2003 della __________ va quindi accolto. L'incarto va retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si pronunci in merito al fallimento senza assegnazione di termine alla __________ per il versamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.

                                   2.   Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'assegnare indennità. L'anticipazione delle spese in fr. 120.-- viene retrocessa all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 729b cpv. 2 CO, 192, 194 e 169 LEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 21 gennaio 2003 della __________, è accolto.

                               1.1.   L'incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si pronunci sul fallimento della __________, senza assegnazione di termine per il pagamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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