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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2003 14.2003.67

10 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·329 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.67

Lugano 10 ottobre 2003 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. OS.2003.7 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro dell'8 maggio 2003 di

AP0 rappr. dall'avv. RA0  

contro  

AO0, rappr. dall' RA0  

ed ora sull'appello 31 luglio 2003 di __________ AG contro la sentenza 21 luglio 2003 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha ammesso l'opposizione interposta da __________;

preso atto che con scritto 30 settembre 2003 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che in assenza di convenzione contraria delle parti, la parte appellata ha diritto ad un’indennità in virtù dell'art. 62 OTLEF per le sue osservazioni 9 settembre 2003;

richiamati gli art. 271 ss. LEF; 351 CPC; 25 LALEF; 21 LTG; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                          1.   L'appello 31 luglio 2003 di __________ AG,  è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 705.--, anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 400.--. L'eccedenza, pari a fr. 305.-- le viene retrocessa. __________ AG rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo d'indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - avv. __________;

                                                                            - avv. __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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