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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2003 14.2003.57

13 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·718 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.57

Lugano 13 agosto 2003/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 18 marzo 2003 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì

     __________ alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta in appello con atto 9 luglio 2003 da __________ che ne postula

l'annullamento;

preso atto che ex art. 313 bis CPC alla parte appellata non sono state richieste

osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 16 luglio 2003 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con istanza 18 marzo 2003  la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 156'132.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti;

che all'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso;

che con sentenza  24 giugno 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,

ha pronunciato nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano

il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00;

che contro il menzionato decreto di fallimento si è aggravato __________ con atto 9 luglio 2003 rilevando che la decisione pretorile è stata inviata il 25 giugno 2003 al suo indirizzo a __________, ma che essendosi trovato in quel periodo presso suo figlio a __________ ed essendo rientrato in Ticino non prima del 30 giugno 2003, egli ha potuto prenderne conoscenza solo quel giorno, per cui il 30 giugno 2003 va considerato quale giorno della notifica;

che ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione;

che dalla ricerca postale 26 luglio 2003 risulta che il decreto di fallimento 24 giugno 2003 in esame, inviato con lettera raccomandata all'indirizzo dell'appellante, è stato distribuito il 25 giugno 2003 a "__________";

che la firma di "__________" apposta sul foglio di recapito della raccomandata corrisponde a quella che l'appellante ha apposto sul suo atto di appello, per cui va dedotto che il decreto pretorile è stato notificato il 25 giugno 2003 ad __________ personalmente;

che in ogni caso anche se la consegna dell'invio raccomandato fosse stata effettuata a

persona adulta della famiglia dell'appellante, nulla muterebbe in merito alla validità della notifica; 

che infatti ex art. 120 cpv. 3 CPC se il destinatario non è presente, la consegna è fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente;

che dall'estratto del Controllo abitanti di __________ emerge che la moglie dell'appellante si chiama __________ e che il nucleo famigliare __________ è composto di due persone, per cui l'invio raccomandato contenente la decisione di fallimento, notificato a "__________" potrebbe essere stato consegnato ex art. 120 cpv. 3 CPC ad __________, persona adulta della famiglia dell'appellante, per cui anche in tal caso andrebbe considerato validamente notificato il 25 giugno 2003;

che infatti rientra nei compiti del destinatario istruire i propri familiari in merito alla trasmissione di eventuali atti che vengono loro consegnati;

che il termine di 10 giorni per presentare appello ha iniziato pertanto a decorrere il 26 giugno 2003 (atteso che ex art. 131 cpv. 1 CPC nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione) per scadere lunedì 7 luglio 2003, ritenuto che l'ultimo giorno cadeva di sabato e che ex art. 131 cpv. 3 CPC in tal caso il termine scade il prossimo giorno feriale;

che l'atto d'appello 9 luglio 2003 di __________ spedito lo stesso giorno con lettera raccomandata è pertanto tardivo, per cui va dichiarato irricevibile;

che essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo parziale, il fallimento __________ deve essere nuovamente  pronunciato;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF);

per i quali motivi,

richiamati gli art. 120 cpv. 3, 131 cpv. 1e3e 313 bis CPC, art. 174 cpv. 1 LEF

prouncia

                                         1.     L'appello 9 luglio 2003 di __________, è irricevibile per tardività.

                                                 1.1.      Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da

                                                             martedì __________ alle ore 10.00.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________

                                         3.    Intimazione:      - __________

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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