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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.08.2003 14.2003.56

27 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·532 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.56

Lugano 27 agosto 2003 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 13 marzo 2003 presentata da

AO0 rappr. daRA0  

contro

AP0  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 giugno 2003 ha così deciso:

"1.    È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da giovedì       26 giugno 2003 alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

4 luglio 2003 ne ha postulato l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 9/14 luglio 2003 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:                    A.   Con istanza 13 marzo 2003 la __________ AG ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 3'295.95 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso.

                                  C.   Il 26 giugno 2003 la Pretore del Distretto del Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 26 giugno 2003 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 4 luglio 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto all'Ufficio esecuzione di Lugano prima della dichiarazione di fallimento e producendo una ricevuta 17 giugno 2003 del citato ufficio concernente il versamento di fr. 3'564.25 a saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________ (doc. B).

Considerato

In diritto:                  1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 4 luglio 2003 di __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 4 luglio 2003 di __________, è accolto.

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 26 giugno 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2003.00316, nei confronti di __________, è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                         3.     Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________;

                                         - __________;

                                         - Ufficio esecuzione di Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano;

                                         - Ufficio dei registri di Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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