Incarto n. 14.2003.53
Lugano 30 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
visto il ricorso 20 giugno 2003 presentato da
__________
avverso
la decisione 6 giugno 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura promossa da
__________
vista la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’appello
accertato che per lapsus machinae il decreto 26 giugno 2003 di concessione dell’effetto sospensivo parziale è stato emesso con l’errata indicazione di __________, in luogo di __________
richiamati gli art. 174 e 170 LEF
decreta 1. Al ricorso è accordato effetto sospensivo parziale.
2. Il presente decreto annulla e sostituisce quello di data 26 giugno 2003 emesso erroneamente al nome di __________
3. L’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Via al Fiume 7, 6962 Viganello, allestirà l’inventario dei beni e provvederà all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili dell’appellante.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice Cometta