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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.05.2003 14.2003.26

9 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·5,059 parole·~25 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.26

Lugano 9 maggio 2003 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.EF.__________ della Pretura del Distretto di Vallemaggia, a dipendenza dell'istanza di sequestro 13 gennaio 2003 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

____________________ entrambi rappr. dall’avv. __________  

e dell'opposizione formulata il 28 gennaio 2003 da

                                         __________

al decreto di sequestro 13 gennaio 2003 emanato dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

opposizione accolta dallo stesso Pretore, che con decisione 21 febbraio 2003 ha cosi statuito:

                                   “1.  Il decreto di sequestro no. __________ del 13 gennaio 2003 della Pretura di Vallemaggia è revocato.

                                    2.  È fatto ordine alla spett. __________, di depositare presso la Pretura di Vallemaggia, Cevio, la somma di fr. 8'000.-- entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

                                    3.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.--, da anticipare dagli opponenti, restano a loro carico nella misura di ¼ e sono accollate alla controparte nella misura di ¾. Quest’ultima verserà agli opponenti fr. 300.-- a titolo di parziale indennità.

                                    4.  omissis.”

decisione impugnata da __________, che con appello 6 marzo 2003 chiede venga giudicato:

                                   “1.  L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Vallemaggia è riformata come segue:

                                         1.  Il decreto di sequestro n. __________ del 13 gennaio 2003 della Pretura di Vallemaggia è confermato.

                                         2.  È fatto ordine __________, di depositare presso la Pretura di Vallemaggia, Cevio, la somma di fr. 4'000.--.

                                         3.  Tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico degli opponenti.

                                    2.  Spese e ripetibili di appello a carico degli appellati”.

viste le osservazioni 11 aprile 2003 di __________ e __________;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 13 gennaio 2003, __________, ha chiesto contro __________ e __________ entrambi in __________, il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del “battello marca __________, __________, che si trova presso il deposito barche cantiere __________, a copertura di un credito di fr. 362'850.-- oltre interessi dell’5% dal 3 febbraio 2000, invocando quale titolo di credito un riconoscimento di debito del 3 febbraio 2000.

                                  B.   Lo stesso giorno, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato il sequestro come richiesto.

                                  C.   Il 28 gennaio 2003, __________ ed __________ hanno interposto opposizione ex art. 278 LEF, facendo valere che il credito posto a fondamento del sequestro era garantito da pegno immobiliare, e contestando sia l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera sia l’appartenenza ai debitori del natante sequestrato, che sarebbe stato venduto ad una terza persona prima del sequestro. Gli opponenti hanno inoltre chiesto che la sequestrante fosse obbligata a fornire una garanzia ex art. 273 LEF di almeno fr. 60'000.--.

                                  D.   All’udienza di contraddittorio 11 febbraio 2003, la sequestrante ha chiesto la reiezione dell’opposizione e della richiesta di garanzia. Essa ha evidenziato come:

                                         –   il riconoscimento di debito prodotto a sostegno dell’istanza di sequestro (doc. A) non menziona l’esistenza dei pegni allegati dagli opponenti;

                                         –   la garanzia ipotecaria di DM 2'200'000.-- (doc. D) costituita dagli opponenti a favore della sequestrante è di dubbia consistenza, in quanto è preceduta in rango da due ipoteche di risp. DM 1'200'000.-- e DM 316'000.-- (cfr. doc. E);

                                         –   il natante sequestrato è ancora proprietà dei debitori, poiché il permesso di circolazione è sempre intestato a __________ (cfr. doc. G), come pure il posto barca, e sono i debitori ad occuparsi della manutenzione; sarebbe inoltre spettato ai presunti terzi proprietari intervenire per far valere i propri diritti.

                                         In sede di replica e di duplica, le parti sono rimaste sulle loro posizioni.

                                  E.   Con sentenza 21 febbraio 2003, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto l’opposizione.

                                         In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che gli opponenti non avevano reso sufficientemente verosimile l’esistenza di pegni a garanzia del credito posto a fondamento del sequestro, non potendo essere evidenziato rapporto alcuno tra il riconoscimento di debito di cui al doc. A e i pegni immobiliari indicati nei doc. 2 e 3, questi ultimi riferiti a tempi, importi e relativi interessi del tutto diversi dal credito riconosciuto il 3 febbraio 2000.

                                         Il giudice di prime cure ha invece considerato insufficienti gli indizi forniti dalla sequestrante a sostegno dei dubbi espressi sul trapasso di proprietà del natante sequestrato tra __________ e __________ (cfr. doc. 3), escludendo categoricamente l’esistenza di un abuso di diritto da parte di __________.

                                         Infine, il Pretore ha fissato ex aequo e bono in fr. 8'000.-- la garanzia ex art. 273 LEF richiesta dagli opponenti, in considerazione delle eventuali spese di patrocinio alle quali essi dovranno far fronte nella procedura di sequestro.

                                  F.   Con appello 6 marzo 2003, la sequestrante ha chiesto la conferma del sequestro e la riduzione della garanzia ex art. 273 LEF a fr. 4'000.--.

                                         L’appellante sottolinea come il natante sia intestato a __________ e come, secondo l’asserito contratto di vendita (doc. 4), l’assicurazione e il posto barca siano pure rimasti intestati al medesimo, che paga anche le relative imposte. Il contratto sarebbe quindi di nullo effetto, in quanto manca completamente l’elemento di trasferimento del possesso. A conforto di tale tesi, l’appellante ha inoltre prodotto due nuovi documenti (doc. H e I):

                                         –   una dichiarazione sottoscritta da __________, importatore di natanti di marca __________, nella quale riferisce di una persona che nell’estate 2002 si era presentata come comproprietario con __________ del natante poi sequestrato, e attesta che il valore di mercato di quest’ultimo si aggira attorno a fr. 60'000.--, ciò che a mente dell’appellante confermerebbe che __________ ha venduto solo una quota della proprietà, per il prezzo di fr. 29'000.-- (doc. H);

                                         –   una dichiarazione di __________, presso il cantiere nautico nel quale è sequestrato il natante, effettuata telefonicamente al patrocinatore della sequestrante (doc. I), ma successivamente non sottoscritta dal dichiarante per non “mettersi di mezzo”.

                                  G.   Nelle loro osservazioni comuni, le parti appellate hanno anzitutto asseverato che la procedura a carico di __________ sarebbe priva di oggetto, non avendo la sequestrante tempestivamente convalidato il sequestro nei suoi confronti.

                                         Hanno inoltre precisato che l’importo di DM 491'334,25 di cui al riconoscimento di debito era composto degli importi di DM 200'000.-- e DM 196'765,43 indicati nel contratto di prestito 29 luglio 1994 (doc. B), risp. nel contratto 5 dicembre 1997 (doc. C), entrambi assistiti da cospicue garanzie (pegni immobiliari, risp. cessione di diverse polizze assicurative). Le parti appellate hanno inoltre prodotto uno scritto 5 gennaio 2000 a conforto, a mente loro, del carattere per nulla astratto del riconoscimento di debito (doc. 6).

                                         Gli opponenti hanno poi nuovamente contestato l’esistenza di un legame sufficiente tra il credito vantato e la Svizzera.

                                         Sulla censura appellatoria, essi hanno ritenuto i nuovi elementi fattuali portati dalla sequestrante insufficienti ad inficiare il prudente giudizio del Pretore.

                                         Infine, gli appellati si sono opposti ad una riduzione della garanzia di fr. 8'000.-pronunciata dal primo giudice.

Considerando

in diritto:                  1.   Questioni procedurali

                               1.1.   Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

                               1.2.   Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).

                               1.3.   Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 38 ad art. 278).

                               1.4.   La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).

                               1.5.  

                                  a)   Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime dispositiva ("Dispositionsma­xime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittel­beschrän­kung"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di diverso parere: Artho von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                  b)   I principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.

                                  c)   Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti ‑ ad esempio l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna ‑ o autori neutri. In caso di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Nel caso di specie, le parti non hanno allegato che non sia applicabile il diritto svizzero.

                                  d)   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

                                         1)   vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         2)   dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                         Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BlSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.).

                                  e)   In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova.

                                         Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

                               1.6.   L'appello di __________ è diretto contro la medesima sentenza e contiene sostanzialmente le stesse conclusioni e motivazioni. In realtà si tratta di due procedure aventi sequestrati distinti, con conseguente connessione ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF), che possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                               1.7.   Il termine di convalida del sequestro dell’art. 279 cpv. 1 LEF comincia a decorrere dalla notifica del verbale di sequestro al creditore sequestrante, ma rimane sospeso in caso di opposizione (cfr. art. 278 cpv. 5 LEF) fino al momento in cui non sia ritirata o respinta definitivamente con sentenza cresciuta in giudicato (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 89 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 50 ad art. 278; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 18 ad IV.B). Nel caso in esame, il termine di convalida del sequestro è pertanto sospeso, di modo che il sequestro non può essere considerato decaduto ai sensi dell’art. 280 n. 1 LEF. La relativa eccezione delle parti appellate va quindi respinta.

                                   2.   Condizioni materiali positive per la concessione del sequestro

                                         Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                          1. del credito;

                                          2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                               2.1.   Sull’appartenenza del bene sequestrato

                                         Per valutare la questione dell’appartenenza del bene sequestrato, il primo giudice si è fondato essenzialmente sulla fattura (“Rechnung”) 15 settembre 2001 firmata da __________ e vertente sulla vendita del natante poi sequestrato nonché sull’ordinazione vincolante (“verbindliche Bestellung”) di medesima data e riferita allo stesso oggetto sottoscritta sia da __________ che dal compratore __________ (doc. 4).

                                  a)   Orbene, in diritto svizzero, che appare applicabile nella fattispecie (cfr. art. 100 cpv. 1 LDIP; cfr. pure supra cons. 1.5c) poiché il natante risultava localizzato nel Ticino al momento della vendita (cfr. il permesso di circolazione, doc. G, nonché l’ordinazione 15 settembre 2001, doc. 4, secondo la quale il natante venduto rimane immatricolato a nome dell’alienante a causa del posto barca, dell’assicurazione e delle imposte), il trapasso della proprietà mobiliare presuppone per la sua validità il trasferimento del possesso all’acquirente (cfr. art. 714 cpv. 1 CC), che può però avvenire con semplice accordo tra acquirente ed alienante, quando quest’ultimo rimane possessore (immediato) in forza di uno speciale rapporto giuridico (prestito, locazione, deposito, ecc.) (cosiddetto “Besitzeskonstitut”, “constitut possessoire”); il trasferimento di proprietà è tuttavia inefficace nei confronti ai terzi, se è stato fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717 cpv. 1 CC). Quest’ultima ipotesi si realizzerà quando i contraenti erano consci di ledere gli interessi dei creditori dell’alienante, in particolare quando questi, malgrado la propria insolvenza, ha venduto un suo bene ad un amico o un membro della sua famiglia ad un prezzo notevolmente inferiore al valore venale oggettivo (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3. ed., Berna 2002, n. 2024).

                                  b)   Nella fattispecie, non vi è traccia negli atti di vendita dell’eventuale contratto in base al quale __________ sarebbe rimasto possessore; in particolare, non vi sono indicazioni sull’uso del natante né sul riparto interno della locazione del posto barca, dei premi di assicurazione, delle imposte e tasse nonché delle spese di manutenzione. Inoltre, l’appellante ha reso credibile con la produzione del doc. 6 che il natante sia stato venduto per un prezzo pari alla metà del suo valore di mercato, circostanza peraltro non puntualmente contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (cfr. ad 7). A livello di verosimiglianza (cfr. supra cons. 1.5d), ciò basta, unitamente all’assenza di reazione del preteso vero proprietario del natante, per ritenere il trapasso di proprietà inopponibile alla sequestrante. La parte appellata non ha poi addotto alcun indizio dell’esistenza di __________, ciò che non le sarebbe difficile fare per inficiare le apparenze contrarie alla propria tesi. Il presupposto dell’appartenenza del bene sequestrato va pertanto considerato realizzato per quanto concerne il sequestro diretto contro __________.

                                  c)   Invece, la sequestrante non ha reso verosimile l’esistenza di un diritto di (com)proprietà a favore della moglie di __________. Sia dagli atti di vendita (doc. 4) che dal permesso di circolazione (doc. G) si evince che __________ è unico proprietario del natante. Non è dato di sapere quale sia il suo regime matrimoniale. La decisione del primo giudice va quindi confermata su questo punto.

                               2.2.   Sulla causa del sequestro

                                         La parte sequestrata contesta l’esistenza di un legame sufficiente tra il credito vantato dalla sequestrante e la Svizzera. Sennonché siffatto presupposto non esiste quando il sequestrante, come nella fattispecie, fonda la sua pretesa su un riconoscimento di debito (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

                               2.3.   Sull’esistenza del credito vantato dal sequestrante

                                         La questione non è litigiosa.

                                   3.   Sull'esistenza di una garanzia a favore del credito quale condizione materiale negativa per la concessione del sequestro

                                         La parte appellata si oppone al sequestro asserendo che il credito vantato dalla sequestrante è garantito da pegno ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 in limine LEF.

                               3.1.   Il primo giudice ha respinto questa censura. Orbene, in virtù dell’art. 22 cpv. 2 LALEF, l’appello adesivo ed il ricorso adesivo non sono ammessi nelle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti, e segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 20 cpv. 1 LALEF). Tuttavia, in conformità della giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 22 novembre 2000 [14.00.61], cons. 6; 28 gennaio 2003 [14.2002.73], cons. 3.2a), quand’anche rimasta non (tempestivamente) impugnata su siffatta questione, la sentenza pretorile va nondimeno riesaminata in questa sede anche su tale punto. Gli appellati non avevano infatti alcun interesse ad impugnare una decisione che dava loro ragione, seppur per motivi (parzialmente) diversi da quelli da essi addotti, atteso comunque che i motivi della sentenza non crescono in giudicato (cfr. Vogel, op. cit., n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.). La censura è pertanto ammissibile.

                               3.2.   Secondo la dottrina (cfr. Reeb, op. cit., p. 464; Dallèves, op. cit., p. 3 s., ad A e 1°; cfr. pure Amonn/Gasser, op. cit., p. 407 ad II e 1), sembra che spetti al sequestrante rendere verosimile che il proprio credito non è già garantito. In realtà, il testo dell’art. 272 LEF non menziona siffatto presupposto, che appare invece un’eccezione dilatoria del sequestrato, e meglio costituisce il cosiddetto “beneficium excussionis realis” (cfr. Stoffel, op. cit., n. 38 ad art. 271 e DTF 113 III 93), che l’asserito debitore deve quindi esplicitamente sollevare e – in materia di sequestro – rendere verosimile (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 24 ad art. 41; CEF 29 luglio 2002 [14.1999.7], cons. 3.1), alla stregua degli altri fatti inibitori (sul concetto, cfr. Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1190; Vogel/Spühler, op. cit., n. 36 ad cap. 10). Del resto, anche se si volesse riconoscere al sequestrante l’onere di rendere verosimile l’inesistenza di una garanzia a favore del credito vantato, trattandosi della prova di un fatto negativo, la collaborazione del sequestrato alla procedura probatoria dovrebbe essere richiesta (cfr. Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 10).

                               3.3.   Nel caso di specie, gli opponenti fondano la loro tesi sul doc. B, da cui risulta che il 29 luglio 1994, la sequestrante ha concesso loro un prestito di DM 200'000.--, da garantire con la costituzione di un’ipoteca (“Grundschuld”) sul fondo in __________, nonché sul doc. C con il quale la medesima ha concesso loro un altro prestito di DM 196'765,43, garantito con la cessione a titolo di garanzia (“Sicherungsabtretung”) di una serie di polizze di assicurazione sulla vita.

                                  a)   Orbene, questi importi sono esattamente gli stessi di quelli riconosciuti nel doc. A (cfr. la dicitura “[…] nebst 5% Jahrezinsen aus DM 200.000,-- seit 01.02.2000 und 5% Jahrezinsen aus DM 196.765,43 seit 01.02.2000”). Appare pertanto verosimile che gli opponenti abbiano riconosciuto nel doc. A i debiti di cui ai doc. B e C, la riduzione del tasso d’interesse dal 9% al 5%, ammessa dalla creditrice con scritto 5 gennaio 2000 (doc. 6), costituendo un ulteriore indizio a favore di siffatta tesi. Non si può d’altronde ritenere che il riconoscimento di debito di cui al doc. A, perché non menziona il diritto di pegno, risp. la cessione a titolo di garanzia, sia costitutivo di una novazione, la quale non è presunta e comunque richiede il consenso – nel caso concreto non dimostrato – del creditore.

                                  b)   Dai doc. D ed E si evince d’altronde che il pegno immobiliare è stato poi effettivamente costituito, per l’importo complessivo di DM 2'200'000.--. La sequestrante non lo nega del resto, ma ne mette in dubbio la consistenza a causa del suo (III) rango (cfr. memoriale di risposta 11 febbraio 2003, p. 3), affermazione che però essa avrebbe dovuto rendere verosimile (cfr. infra cons. 3.3d). Da quest’affermazione si deduce inoltre che l’appellante implicitamente ammette che il credito da essa vantato sia – in parte – effettivamente garantito da pegno immobiliare.

                                  c)   Invece, non si evince dagli atti se le polizze d’assicurazione sulla vita siano state effettivamente cedute alla sequestrante a titolo di garanzia, ciò che, oltre alla forma scritta del contratto di cessione, avrebbe richiesto, in diritto svizzero almeno (cfr. art. 73 cpv. 1 LCA), la consegna delle polizze all’acquirente nonché la notificazione per iscritto all’assicuratore. Tuttavia, perché la concessione del mutuo – destinato all’estinzione di un credito della banca __________ contro i sequestrati – era sottoposta alla condizione che la banca cedesse alla sequestrante tutti i suoi diritti e pretese sui contratti di assicurazione sulla vita pattuiti dai sequestrati (cfr. doc. C, n. 2), a livello di verosimiglianza (cfr. supra cons. 1.5d) si può ritenere, visto che il credito in rimborso del mutuo non è contestato, che le relative polizze sono state poi effettivamente consegnate all’appellante, la quale in ogni caso non pretende il contrario.

                                  d)   L’appellante mette in dubbio la consistenza del pegno immobiliare a causa del suo (III) rango. Si deve però ritenere che in principio un pegno immobiliare non viene costituito per un valore eccedente il valore di realizzazione del bene gravato, siccome non porterebbe vantaggi a nessuna delle parti se non all’erario. Spettava quindi alla sequestrante rendere verosimile la propria affermazione, che si contrappone a una presunzione di fatto. Orbene, essa non ha portato alcun indizio a favore della sua tesi, che va di conseguenza respinta.

                               3.4.   Poiché appare verosimile che il credito posto a fondamento sia garantito da pegno ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 LEF, anche l’opposizione di __________ va confermata.

                                    4.   Sulla garanzia ex art. 273 LEF

                                         Per l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 31 maggio 2002 [14.02.16], cons. 5; 22 gennaio 2003 [14.02.102], cons. 7), la garanzia è tuttavia solo un accessorio del sequestro nel senso che la facoltà di chiederne l’imposizione al sequestrante decade con il sequestro stesso, ritenuto che la garanzia già prestata viene ovviamente mantenuta anche nel caso in cui il sequestro decade e ciò a garanzia dell'azione di responsabilità per sequestro infondato (art. 273 cpv. 2 LEF); del resto, qualora il sequestro sia già decaduto per altri motivi (come nella fattispecie in seguito all’accoglimento dell’opposizione interposta dal sequestrato), la comminatoria in virtù della quale il sequestro sarà considerato caduco se la garanzia non viene versata nel termine fissato dal giudice del sequestro – deterrente specifico all’art. 273 cpv. 1 secondo periodo LEF – diventa priva di oggetto. Visto l’esito della presente procedura, l’ordine fatto all’appellante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 8'000.-- andrebbe quindi annullato; la decisione pretorile può tuttavia essere modificata al massimo nella misura chiesta dall’appellante, di modo che la garanzia va fissata globalmente in fr. 4'000.--, ossia fr. 2'000.-- per un sequestro e fr. 2'000.-per l’altro.

                                   5.   L’appello 6 marzo 2003 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                         La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,

pronuncia:          

                                1.     Le procedure dipendenti dall’appello 6 marzo 2003 di __________ relativo ai sequestri n. __________ e __________ decretati il 13 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia sono congiunte.

                                2.     L’appello 6 marzo 2003 di __________ relativo al sequestro n. __________ diretto contro __________ è parzialmente accolto.

                                2.1.  Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Vallemaggia è riformato come segue:

                                         “2.     È fatto ordine a __________ di depositare presso la Pretura di Vallemaggia la somma di fr. 2'000.-- entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, a titolo di garanzia ex art. 273 LEF per gli eventuali danni causati a __________.”

                                3.     L’appello 6 marzo 2003 di __________ relativo al sequestro n. __________ diretto contro __________, è parzialmente accolto.

                                3.1.  Di conseguenza, viene aggiunto alla sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Vallemaggia un dispositivo n. 2bis del seguente tenore:

                                         “2bis  È fatto ordine __________ di depositare presso la Pretura di Vallemaggia la somma di fr. 2'000.-- entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, a titolo di garanzia ex art. 273 LEF per gli eventuali danni causati a __________ ”

                                   4.   La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. __________ rifonderà in solido a __________ e a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità ridotte.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia, Cevio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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