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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.04.2003 14.2003.25

9 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·646 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.25

Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 dicembre 2002 presentata  da

__________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 febbraio 2003 ha così deciso:

 "1.   È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 4 marzo 2003 da __________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 10 marzo 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con istanza 16 dicembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 4'344.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 5 febbraio 2003 nessuno è comparso.

                                  C.   Il 24 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 4 marzo 2003 la __________ ha sostenuto di avere ottenuto dalla creditrice il 17 febbraio 2003, ossia anteriormente alla dichiarazione di fallimento, una dilazione di pagamento che prevedeva tre versamenti di fr. 1'000.-- immediatamente, fr. 1'500.-- entro il 28 febbraio 2003 e fr. 736.50 entro il 10 marzo 2003. L'appellante ha prodotto un suo scritto 17 febbraio 2003 inviato alla __________ relativo alla dilazione e due scritti 25 febbraio 2003 risp. 27 febbraio 2003 della creditrice, in cui quest'ultima ha confermato che in seguito alla dilazione concordata essa non era più interessata al fallimento e che ritirava l'istanza (doc. C, D e E). Il versamento da parte sua dell'importo di fr. 800.-- a valere quale anticipo delle spese dell'Ufficio fallimenti era avvenuto erroneamente, supponendo che si trattava delle spese per la citazione al contraddittorio del 5 febbraio 2003.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                         Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

                                         Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale sub D.

                                         Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione da parte della creditrice di una dilazione di pagamento all'appellante ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 4 marzo 2003 della __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non avendo presentato osservazioni.

pronuncia:

                                          I.      L'appello 4 marzo 2003 della __________ è accolto.

"1.   La dichiarazione di fallimento 24 febbraio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01137 nei confronti della __________ , è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

3.    Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."

                                          II.     La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.

                                          III.    Intimazione:      - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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