Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2003 14.2003.19

26 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,973 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.19

Lugano 26 giugno 2003 B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 gennaio 2003 da

__________ rappr. da: __________  

Contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/92 dicembre 2002 dell'UEF di Leventina;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Leventina con sentenza 17 febbraio 2003 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

     Pertanto l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF

     di Leventina è rigettata in via provvisoria per fr. 56'668.50 + interessi

     al 5% dall'1.7.2002 + spese.

 2. La tassa di giudizio di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di

     quella convenuta, che dovrà alla prima fr. 300.-a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 25 febbraio

2003 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 21 marzo 2003 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________del 6/9 dicembre 2002 dell'UEF di Leventina la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 60'000.-- oltre interessi al 6% dal 1. luglio 2002, indicando quale titolo di credito: " Vaglia cambiario di nom. CHF 60'000.--, emesso all'ordine di __________, il 20 novembre 1996 da __________ ed avallato dal signor __________, con scadenza 30 giugno 2002. Avviso di scadenza del 10.06. 2002."

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso il 20 novembre 1996 per l'importo di fr. 60'000.-- dalla __________ all'ordine della __________, avallato da __________ e __________, con scadenza al 30 giugno 2002 (doc. A). La creditrice pretende da __________ il pagamento di fr. 56'668.50 oltre interessi al tasso del 6% dal 1. luglio 2002.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso ha eccepito la carenza d'identità tra la creditrice indicata sul vaglia cambiario, la __________ e quella che appare sul PE, la __________ e tra l'importo di fr. 56'668.50 rivendicato con l'istanza quello di fr. 60'000.-- indicato sul PE. Secondo il debitore questa discordanza è rilevante, ritenuto il pagamento avvenuto  il 4 luglio 2002 di un importo di fr. 6'000.-- (doc. 1), che sembrerebbe non essere stato considerato.

                                         __________ ha poi rilevato la mancanza di protesto attestante l'inefficace presentazione del vaglia cambiario da parte della creditrice all'emittente __________ e ha contestato il tasso al 6% degli interessi di mora.

                                         Replicando la procedente ha asserito che la fusione delle citate due grandi banche svizzere è un fatto notorio, mentre l'importo richiesto, indicato nell'istanza di rigetto, corrisponde al credito attuale. La creditrice si è poi dichiarata d'accordo di ridurre il tasso d'interesse al 5%. Infine ha rilevato che il vaglia cambiario in esame non necessita di un protesto e che il pagamento di fr. 6'000.-- versato in precedenza da controparte nulla ha a che vedere con la procedura fondata sul vaglia cambiario in oggetto.

                                         Con la duplica l'escussa ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione del passaggio dei diritti relativi al vaglia cambiario in oggetto dalla __________ alla __________.

                                         D'altro canto il protesto è indispensabile per poter esercitare il regresso nei confronti del coavallante __________ e dell'emittente __________.

                                  D.   Con sentenza 17 febbraio 2003 il Pretore della Giurisdizione di Leventina ha accolto l'istanza rilevando  che la modifica della ragione sociale della procedente da __________ in __________ rappresenta un fatto notorio ai sensi dell'art. 184 cpv. 3 CPC che non necessita di essere ulteriormente dimostrato. D'altro canto la fusione e le relative conseguenze societarie sono state oggetto di regolari pubblicazioni sul Foglio ufficiale. Pertanto non si tratta di due soggetti giuridici differenti, ma semplicemente della __________ che ha modificato la propria ragione sociale, per cui l'identità tra creditore e istante è manifesta. Per quel che riguarda l'ammontare della pretesa in sede pretorile è stato rilevato che la procedente ha adeguato la sua richiesta al debito effettivo della traente __________ al 30 giugno 2002 (doc. D).

                                         Trattandosi poi di vaglia cambiario con scadenza ad un giorno fisso, dal quel giorno il credito è divenuto esigibile senza ulteriori formalità. Ex art. 1022 cpv. 1 CO l'avallante è inoltre obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato concesso.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l'appellante ha sostenuto che la richiesta di interessi è inammissibile, non risultando da alcun documento che ne sia stato concordato il pagamento. Inoltre per riconoscere interessi dovuti a dipendenza di un vaglia cambiario occorre che essi siano indicati nel titolo (art. 995 e 1098 CO).

                                  F.   Con le sue osservazioni la parte appellata ha ribadito quanto affermato in prima sede. In particolare ha prodotto un estratto dal Registro di commercio riportante i dati inerenti la fusione. La creditrice ha poi dichiarato che con valuta 4 luglio 2002 sono stati effettivamente versati fr. 6'000.-- a riduzione dello scoperto della __________, per cui si è dichiarata disposta a ridurre di fr. 6'000.-- il suo credito di fr. 56'668.50 oltre interessi del 5% dal 1. luglio 2002. La procedente ha poi rilevato di avere accettato in sede di contraddittorio una riduzione del tasso d'interesse al 5%, come richiesto dall'escusso, il quale ora lo contesta.

Considerato

In diritto:                  1.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. ll riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                  c)   L'escusso ha eccepito la mancanza d'identità tra la parte creditrice e la procedente. Per quel che riguarda la legittimazione attiva della __________ va rilevato quanto segue: le condizioni poste a una circostanza di fatto affinché sia considerata notoria sono regolate dalle varie normative processuali. L'art. 184 cpv. 3 CPC non stabilisce requisiti speciali alla notorietà, limitandosi a sancire la regola generale secondo la quale i fatti di pubblica notorietà non necessitano di essere provati. In casu l'avvenuta modifica della ragione sociale della __________ in __________ a seguito della fusione fra i due istituti è stata ampiamente evocata e commentata dai mass media: essa può pertanto senz'altro valere come pubblicamente notoria (STF 18 settembre 1998 [4c.92/1998] in re E.G. c. C.S. e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 184 cpv. 3 N. 21).

                                         L'eccezione di carenza d'identità tra la parte creditrice e la procedente va quindi respinta.

                                  d)   Secondo l'art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1098 cpv. 3 CO, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

                                         L'emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l'emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l'accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l'emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l'avallante si obbliga per l'emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (Arthur Meier-Hayoz/ Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 2000, § 15 m. 5 p. 206 e § 12 m. 13 p. 194).

                                  e)   Un vaglia cambiario valido costituisce nella procedura esecutiva ordinaria per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente. Levare protesto non è necessario. Anche contro l'avallante di un debitore principale può essere concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione senza che sia stato necessario levare protesto ritenuto che l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 152 ad art. 82 LEF; art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO).

                                   f)   In merito all'interesse al tasso del 6% dal 1. luglio 2002 preteso dalla procedente, va osservato che in sede di contraddittorio l'escusso ha affermato che "detta pretesa è infondata, perché non ha fondamento né in un privato accordo né nelle norme relative agli interessi moratori". Replicando la __________ ha dichiarato che "essendo l'importo richiesto inferiore a quello indicato sul vaglia cambiario, anche la richiesta di interessi appare del tutto legittima. Tuttavia si può concedere a controparte un tasso d'interesse pari al 5% corrispondente all'interesse di mora da lui stesso auspicato". Con la duplica __________ non si è più pronunciato in merito al tasso d'interesse risp. alla sua riduzione al 5%, che la procedente ha indicato come da "lui stesso auspicato". Pertanto può essere ritenuto che la riduzione degli interessi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), effettuata da __________, è stata accettata dall'escusso che, in caso contrario, si sarebbe dovuto esprimere in merito con la duplica, ciò tenuto conto del rigore formale che contraddistingue la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. La contestazione degli interessi da parte di __________, formulata nuovamente con l'atto d'appello, va quindi respinta.

                                  g)   Il vaglia cambiario doc. B costituisce pertanto ex art. 1022 cpv. 1 CO valido riconoscimento di debito dell'avallante __________ nei confronti di __________ per l'importo di fr. 56'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002, dedotto il versamento di fr. 6'000.-- effettuato dall'appellante il 4 luglio 2002 e riconosciuto da __________ in sede d'appello, e pertanto fr. 50'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002  e interessi al 5% sull'importo di fr. 6'000.-- dal 1. luglio al 4 luglio 2002.

                                   2.   L'appello 25 febbraio 2003 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 9/10 e 1/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF e 1022 CO

pronuncia:

                                    I.   L'appello 25 febbraio 2003 __________, è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 2003 del Pretore della Giurisdizione di Leventina è così riformata:

                                   "1. L'istanza 15 gennaio 2003 di __________, è                               parzialmente accolta.

                                        Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 6/9 dicembre 2002 dell'UEF di

                                          Leventina è rigettata in via provvisoria limitatamente a

                                          fr. 50'668.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002 e interessi

                                          al 5% sull'importo di fr. 6'000.-- dal 1. luglio 2002 al 4. luglio

                                          2002.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla parte

                                         istante, è posta per 1/10 a carico di __________ e per 9/10 a

                                    carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 240.-quale parte d'indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, è posta per 1/10 a carico di __________ e per 9/10 a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 240.-- quale parte d'indennità.

                                   III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

14.2003.19 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2003 14.2003.19 — Swissrulings