Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2002 14.2002.76

9 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·619 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00076

Lugano 9 ottobre 2002/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza 12 luglio 2002 presentata da

__________

Contro

__________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 12 agosto 2002 ha così deciso:

      "1.          È pronunciato il fallimento della ditta __________.

      1.1.        Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 agosto 2002.

      2./3./4.   Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 21 agosto 2002 ne postula l'annullamento;

preso atto delle osservazioni 18 settembre 2002 della __________;

 ritenuto che con ordinanza presidenziale 23/26 agosto 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 12 luglio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr.2'715.75 oltre accessori.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 12 agosto 2002 nessuna delle parti è comparsa.

                                  C.   Il 12 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 12 agosto 2002 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto di appello 21 agosto 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo un avviso di addebito a suo carico del __________ per un importo di fr. 2'700.--, valuta 16 luglio 2002, a favore dell'UEF di Bellinzona relativo all'esecuzione in oggetto n. __________ (doc. A).

                                  E.   Con le sue osservazioni la __________ ha confermato il pagamento di fr. 2'686.50 avvenuto il 18 luglio 2002, dichiarandosi d'accordo con l'annullamento del fallimento e riservandosi di chiedere all'appellante il pagamento di un importo residuo e delle spese.

considerato

In diritto:

                                   1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notiifcazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 16 giugno 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione, ritenuto inoltre che la creditrice si è dichiarata d'accordo con la revoca del fallimento. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 21 agosto 2002 di __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 21 agosto 2002 di __________, è accolto.

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 12 agosto 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF 2002.00409 nei confronti di __________, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                          3.    Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ "

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

14.2002.76 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2002 14.2002.76 — Swissrulings