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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2002 14.2002.64

23 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,942 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00064

Lugano 23 ottobre 2002/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 maggio 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dallo Studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/22 aprile 2002 dell'UE di Lugano;

sulla cui istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 giugno 2002 ha così deciso:

"1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.    La tassa di giustizia in fr. 1'000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 9'000.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che

con atto 8 luglio 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 31 luglio 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con

protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 18/22 aprile 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 3'222'675.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2002, indicando quale titolo di credito: "Saldo relazione __________come da estratto conto al 12.3.2002."

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un estratto conto al 12 marzo 2002 (doc. G), trasmesso dalla __________ al suo rappresentante legale, sulla relativa lettera accompagnatoria 13 marzo 2002 (doc. F), così come su due ulteriori scritti 13 risp. 18 marzo 2002 della __________ (doc. I e M).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa ha negato che la lettera accompagnatoria 13 marzo 2002 (doc. F) del suo direttore generale contenga un riconoscimento di debito nei confronti del procedente. Secondo la debitrice lo stesso vale per le lettere di cui ai doc. I e M, nelle quali viene fatto riferimento ai crediti dell'istituto bancario nei confronti del procedente e viene contestato il debito della banca, per cui non si può ritenere che vi sia riconoscimento di debito da parte sua.

                                         La __________ ha poi rilevato che l'estratto conto (doc. G) non è firmato dai suoi organi, per cui anche questo documento non può costituire riconoscimento di debito.

                                  D.   Con sentenza 26 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Secondo la prima giudice dal doc. B emerge che il procedente è l'avente diritto economico dei valori conferiti alla banca e che il titolare di un conto monete ha diritto alla consegna di un numero di monete corrispondente all'ammontare del suo conto (doc. B p. 3 punto 4).

                                         L'ammontare del conto al 12 marzo 2002 è di complessivi fr. 3'222'675.13 (doc. G).

                                         In sede pretorile è stato rilevato che la __________ con scritto 13 marzo 2002 (doc. I) riconosce i legittimi diritti del procedente, riservandosi però di verificare se tali diritti non siano, in sostanza, da compensare con altri crediti esigibili. Inoltre la pretesa compensazione, con conseguente riconoscimento del credito principale, riaffiora anche dallo scritto 18 marzo 2002 dell'istituto bancario (doc. M). Secondo la prima giudice da questo scritto risulta che esiste un credito in conto corrente del quale è stato richiesto il rientro, senza che questo sia integralmente avvenuto.

                                         Questo conto però non risulta essere direttamente riconducibile al procedente. 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

considerato

In diritto:

                                    1.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                  b)   Dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente, che il debitore si sente obbligato a pagare. La questione a sapere se esiste un riconoscimento di debito viene considerata secondo il principio dell'affidamento (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 e 22 ad art. 82).

                                         Inoltre si deve evincere chiaramente, che il debitore non solo riconosce la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza limitazione alcuna. Pertanto per interpretare un riconoscimento di debito devono essere considerate le circostanze complessive, in cui la dichiarazione è avvenuta. Non vi è riconoscimento di debito, allorquando il debitore ammette l'esistenza della pretesa, nella stessa dichiarazione tuttavia nega un obbligo di pagamento, per esempio nel caso in cui fa valere un diritto alla compensazione. Il creditore in un tale caso basandosi su siffatto documento non può chiedere il rigetto dell'opposizione e far valere che la contropretesa non è stata resa verosimile. Gli manca un riconoscimento dell'obbligo di pagare.

                                         Diverso è, se il debitore ha riconosciuto il credito senza limitazione e solo in seguito fa valere una qualsivoglia eccezione (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, p. 328/329).

                                  c)   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

                                         Se nel riconoscimento di debito viene esplicitamente riservato il diritto alla compensazione con contropretese, il rigetto provvisorio dell'opposizione va rifiutato, nel caso in cui il debitore dichiara la compensazione, senza che egli debba rendere verosimile la contropretesa. Si tratta in tal caso di un riconoscimento di debito condizionato, in cui la condizione risolutiva è solo la dichiarazione di compensazione e non l'esistenza materiale della contropretesa (Daniel Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 82 LEF e rif ivi.

                                  d)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                  e)   Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                    f)   Dall'esame della documentazione prodotta dal procedente si evince che il documento relativo all'apertura della relazione __________ (doc. B) è stato siglato da un funzionario e dalla direzione della __________, ma che non indica alcun importo.

                                         Gli altri documenti relativi alla determinazione dell'avente diritto economico e al regolamento per i conti metallo e conti monete (doc. B) sono stati sottoscritti solo da __________, per cui dai suddetti documenti non risulta alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte della __________.

                                         Il 13 marzo 2002 la banca escussa ha trasmesso al procedente un estratto conto al 12 marzo 2002 (doc. G), non sottoscritto, indicante un avere di fr.  3'222'675.13 e una lettera accompagnatoria firmata dal dott. __________ (doc. F) del seguente tenore:

                                              "

                                               Relazioni __________

                                              Egregio Avvocato,

                                              la documentazione da lei richiesta le viene trasmessa allegata alla presente; il leggero ritardo è dovuto al fatto che le relazioni in oggetto sono state aperte alla succursale di __________.

                                         Sul tema del sig. __________ mi limito invece a confermare quanto le ho  scritto. Ho incontrato il sig. __________ a colazione in __________ l'8 febbraio e mi ha espressamente detto di tenere in sospeso il tutto nell'attesa di sue istruzioni (cioè del sig. __________)".

                                              Il sig. __________ in quella occasione non mi ha specificato con chi avrebbe parlato;

                                   ricordo ancora che il sig. __________ è stato per lustri il tramite della Famiglia in seno al Consiglio d'Amministrazione del nostro Istituto.                   

                                                                                                                                           "

                                         Determinante è pertanto in casu che la banca, nonostante abbia ammesso con l'estratto conto (doc. G) l'esistenza di un saldo a favore di __________, con la sua lettera accompagnatoria (doc. F) abbia posto una riserva espressa nella sua intenzione di tenere tutto in sospeso nell'attesa di istruzioni. Questa riserva è poi stata concretizzata nella dichiarazione di compensazione con sue contropretese comunicata dalla __________ all'avv. __________ con la lettera 13 marzo 2002 (doc. I) in cui sono stati menzionati suoi

                                         "crediti esigibili i quali sembrerebbero essere stati dimenticati dai debitori ed amministratori"

                                         e con lo scritto 18 marzo 2002 (doc. M) in cui l'escussa ha comunicato sempre all'avv. __________

                                         "da non meno di due anni la Banca ha un credito in conto corrente del quale si è chiesto il rientro, cosa avvenuta solo per una parte. In pratica il credito è scaduto ed è stato sollecitato da tempo il pagamento. Chi sono gli azionisti della Società che non rispettano gli impegni assunti ?".

                                         Nello scritto 18 marzo 2002 viene pure posta un'ulteriore condizione, ossia che si giunga ad una soluzione di un problema più complesso:

                                         "Questo aspetto forse è quello meno importante e delicato di un contesto più complesso sul quale ho sempre invitato tutte le parti ad agire responsabilmente per giungere con tempistiche ragionevoli ad una ottimale soluzione del problema e penso che si sia già fatta molta strada in questa direzione."

                                          Considerando pertanto l'insieme dei suddetti documenti che indicano l'esistenza di circostanze complesse e sconosciute, che non possono essere approfondite nell'ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, non può essere ritenuto che la __________ abbia riconosciuto un suo obbligo di pagamento senza limitazione alcuna nei confronti del procedente. La banca ha infatti espresso una condizione risolutiva sfociata nella dichiarazione di compensazione e nell'intenzione di trovare una soluzione globale alle problematiche che la oppongono al procedente.

                                         Dai documenti prodotti da __________ non risulta pertanto un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, per cui in mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istanza va respinta. In tal senso la sentenza pretorile va riformata.

                                   2.   L'appello 8 luglio 2002 della __________ va quindi accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia

                                    I.   L'appello 8 luglio 2002 della __________, è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 26 giugno 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                         "1.   L'istanza 3 maggio 2002 __________, è respinta.

                                          2.    La tassa di giustizia di fr. 1'000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 9'000.-- a titolo di indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 6'000.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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