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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2002 14.2002.62

13 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,268 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00062

Lugano 13 novembre 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile 2002 da

__________ rappr. da __________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del rigetto provvisorio 26 febbraio/11 aprile 2002 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 14 giugno 2002 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 90'000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1.6.2001 e fr. 100.-di spese esecutive.

 2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 460.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.-- di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

2 luglio 2002 ha postulato l'accoglimento parziale dell'istanza limitatamente a

fr. 50'000.--;

con osservazioni 16 agosto 2002 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 26 febbraio/ 11 aprile 2002 dell'UEF di Locarno il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 90'000.-oltre interessi al 6.5 % dal 1. giugno 2001, indicando quale titolo di credito: "vaglia cambiario di fr. 90'000.-- sottoscritto dal signor __________, avallato dal signor __________.

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.  Il procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di fr. 90'000.-- emesso il 14 maggio 2001 da __________ all'ordine del __________ con scadenza al 30 maggio 2001, avallato da __________ (doc. B).

                                          C.  All'udienza di contraddittorio __________ non è comparso. Con scritto 12 giugno 2002 egli ha chiesto che venga tenuto conto dell'acconto di fr. 40'000.-- versato tramite __________. A tale riguardo l'escusso ha prodotto una ricevuta 29 aprile 2002 (doc. 1), sottoscritta da __________, in cui quest'ultimo dichiara quanto segue:

                                               "                                                                          Ascona, 29 aprile 2002

                                                                                   R ICEVUTA

                                                    Il sottoscritto signor __________, dichiara di ricevere dal signor __________ a, l'importo di fr. 40'000.-- (quarantamila) da riversare all'Ufficio esecuzione di Lugano, quale acconto ull'esecuzione n. __________ e sospendere l'asta dell'appartamento foglio PPP __________ comproprietà del fondo part. __________ di __________ fissato per oggi alle ore 14.30.

                                                    Detto importo andrà in deduzione della garanzia prestata dal signor __________ al __________, al momento dell'acquisto da parte mia di suddetto appartamento.

                                                                                                                          In fede:

                                                                                                                          (firma)

                                                                                                                          __________             “

                                          D.  Con sentenza 14 giugno 2002 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'istanza rilevando che il versamento effettuato il 29 aprile 2002 da parte dell'escusso dell'importo di fr. 40'000.-- "da riversare all'Ufficio esecuzione di Lugano, quale acconto sull'esecuzione no. __________ e sospendere l'asta dell'appartamento foglio PPP __________ comproprietà del fondo part. __________di __________ fissato per oggi alle ore 14.30" (doc. 1) riguarda i rapporti tra __________ e __________, non influendo quindi sull'obbligo dell'escusso come avallante del vaglia cambiario in esame, che costituisce titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo che il pagamento di fr. 40'000.-- al debitore principale __________ è stato effettuato per evitare la vendita dell'appartamento oggetto del pegno. Secondo l'appellante trattandosi del medesimo credito ed essendo l'importo di fr. 40'000.-- stato riversato al __________ questo importo deve venire dedotto dalla sua garanzia prestata con l'avallo del vaglia cambiario in esame.

                                          F.  Con le sue osservazioni, di cui si dirà, se del caso, in seguito, il __________ ha prodotto un piano di dilazione 30 aprile 2002 dell'UE di Lugano relativo all'esecuzione n. __________ promossa contro __________.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il documento prodotto con le osservazioni dal __________ va pertanto estromesso dall'incarto.

                                      2 a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                               Un vaglia cambiario valido costituisce nella procedura esecutiva ordinaria per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente. Levare protesto non è necessario. Anche contro l'avallante di un debitore principale può essere concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione senza che sia stato necessario levare protesto, ritenuto che l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 152 ad art. 82 LEF; art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO).

                                          b)  Il vaglia cambiario doc. B costituisce pertanto in via di principio ex art. 1022 cpv. 1 CO valido riconoscimento di debito dell'avallante __________ nei confronti del __________ per l'importo di fr. 90'000.--.

                                          c)  L'escusso pretende la deduzione di fr. 40'000.-- dal credito posto in esecuzione di fr. 90'000.--, avendo egli versato tale importo a __________ per evitare la vendita di un appartamento di quest'ultimo, oggetto di pegno in un'esecuzione promossa contro __________ stesso dal __________. __________ ha sostenuto che l'importo di fr. 40'000.-- è stato riversato al __________, per cui dovrebbe venire dedotto dalla garanzia prestata con la sua firma per avallo sul vaglia cambiario di fr. 90'000.--.

                                               Dall'esame della ricevuta 29 aprile 2002 sottoscritta da __________ (doc. 1) emerge che il versamente di fr. 40'000.-- effettuato da __________ era da riversare all'UE di Lugano quale acconto sull'esecuzione n. __________ al fine di sospendere l'asta dell'appartamento foglio PPP __________ comproprietà del fondo part. __________di __________. Dalla ricevuta doc. 1 risulta però anche che l'importo di fr. 40'000.-- doveva venire dedotto dalla garanzia prestata da __________ nei confronti del __________ al momento dell'acquisto dell'appartamento da parte di __________. Nei loro rapporti interni __________ e __________ hanno pertanto pure concordato di chiedere la riduzione della garanzia prestata da __________nei confronti del __________ mediante l'avallo apposto sul vaglia cambiario di fr. 90'000.-- in esame. La riduzione non è però stata effettuata, la garanzia prestata dall'escusso sotto forma di avallo essendo rimasta immutata, come si evince dal titolo cambiario doc. B prodotto dalla banca creditrice. Nei confronti del __________ __________ è pertanto ancora obbligato quale avallante per tutto l'importo di fr. 90'000.--.

                                               Il vaglia cambiario doc. B costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF di __________ nei confronti del __________ per l'importo di fr. 90'000.--. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

                                          3.   L'appello 2 luglio 2002 __________ va pertanto respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 2 luglio 2002 __________ è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 700.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà al __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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