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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2002 14.2002.22

24 aprile 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·308 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00022

Lugano 24 aprile 2002 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (OS.2001.21) promossa con istanza 2 novembre 2001 di opposizione al sequestro n. __________ dell’UE di Lugano da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro  

__________ patr. dall’avv. __________  

richiamato l’appello 18 marzo 2002 inoltrato dall’opponente contro la sentenza 4 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;

visto che con scritto 18 aprile 2002, l’opponente ha dichiarato ritirare l’appello, divenuto privo di oggetto con la rinuncia al sequestro da parte del sequestrante nonché il ritiro dell’esecuzione a convalida del medesimo;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

atteso che le parti hanno convenuto la rifusione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

dato che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (cfr. art. 21 LTG);

pronuncia:

                                           1.    L'appello 18 marzo 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                           2.    La tassa di giustizia di fr. 200.--, anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 800.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.

                                           3.    Intimazione a:  - avv. __________

                                                  Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

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