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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2002 14.2002.00051

16 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,582 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00051

Lugano 16 settembre 2002 /B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 marzo 2002 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 25 febbraio/4 marzo 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 maggio 2002 ha così deciso:

    "1.  L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

     2.   La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

29 maggio 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 27 giugno 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del

gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 25 febbraio/4 marzo 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 40'000.-- oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1999, indicando quale titolo di credito: "riconoscimento di debito del 28.6.1999."

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto del seguente tenore (doc. A):

                                         "__________

                                           Via __________

                                           __________

                                         RICEVUTA - QUITTUNG

                                         Der unterzeichnete Hr. __________ bestätigt hiermit dass er heute von Hr. __________ ch, die Summe von

                                         CHF 40'000.-- (vierzigtausend Schweizer Franken) erhalten hat

                                         Dieser Betrag soll als Mitfinanzierung verwendet werden für die Produktion und Verkauf von Fetterzeugnisse.

                                         Der Gesamtbetrag fuer dieses Geschaeft betraegt ca. LIT 200.000.000.-- (ca CHF 168'000) das ergibt dass die Finanzierung von Hr. __________ ca. 1/4 der Gesamtsumme betraegt.

                                         Dadurch Hr. __________ ist mitbeteiligt im gleichen Mass (1/4) am Nettogewinn bei jeder Fahrt.

                                         Man rechnet mit 3 bis 4 Lieferungen im Monat.

                                         Die erste Lieferung soll bis ca. 15. Juli abgeschlossen sein.

                                                                                   __________ i

                                                                                      (firma)

                                         __________

                                          (firma)  

                                         Lugano, 28. Juni 1999

                                         __________ kann monatlich auf Ende des Monats kündigen. Dies gilt fuer beide Parteien.

                                                                                                                (sigla illeggibile)  "                                                            

                                         Con scritto 29 settembre 1999 __________ ha inviato a __________

                                         una disdetta del seguente tenore (doc. B):

                                                "

                                                …………..

                                         ref. Vertrag, Quittung vom 28.6.99

                                         Caro __________

                                         Wie gestern tel. besprochen kündige ich obigen Vertrag per 31.10.99.

                                         Danke für Dein Verständnis.

                                         __________

                                                                                                                     (firma __________ r)

                                                 ………………….                                                                             

                                                                                                                                                            "

                                         Il 13 dicembre 2001 il procedente ha diffidato __________ a versargli l'importo di fr. 40'000.-- entro il 10 gennaio 2002 (doc. C).

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso non è comparso.

                                  D.   Con sentenza 13 maggio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che con la sua firma sul doc. A egli attesta unicamente di avere ricevuto l'importo di fr. 40'000.-- da destinare agli acquisti di merce quale quota di cofinanziamento. La successiva aggiunta relativa alla facoltà dell'appellato di disdire il contratto non è stata da lui sottoscritta, ma è stata siglata da __________, successivamente all'apposizione della sua firma. __________ha sostenuto che pertanto la facoltà di disdetta non è per lui vincolante. In ogni caso essa non implica una sua responsabilità personale, non avendo egli espressamente riconosciuto di dovere rifondere la somma di fr. 40'000.--.

                                  F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

considerato

In diritto:

                                   1.   Ex art. 308 cpv. 1 CPC l'appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria.

                                         Nella fattispecie la sentenza pretorile datata 13 maggio 2002 è stata notificata all'appellante il 22 maggio 2002, per cui il termine di 10 giorni ha iniziato a decorrere ex art. 131 cpv. 1 CPC il 23 maggio 2002 per scadere ex art. 131 cpv. 3 CPC lunedì 3 giugno 2002, il 10. giorno essendo scaduto di sabato. L'appello di __________, inviato alla Pretura del Distretto di Lugano con lettera raccomandata il 31 maggio 2002, è pertanto tempestivo.

                                   2.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                  b)   Una ricevuta firmata rappresenta solo la conferma di avere ricevuto una certa somma e non il riconoscimento di esserne debitore e di doverla rimborsare. Pertanto una ricevuta non costituisce documento valido per la  concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione. Diverso è il caso quando in una ricevuta è indicata una causa e con ciò viene riconosciuto un obbligo contrattuale di rimborso. In questo caso, se la scadenza dell'obbligo di rimborso viene dimostrata, può essere concesso il rigetto (Daniel Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 23 ad art. 82).

                                  c)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                  d)   Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                  e)   Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede d'appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

                                         In sede d'appello l'escusso ha sostenuto che l'indicazione in calce al doc. B relativa alla facoltà di disdire il contratto mensilmente per la fine di ogni mese, non sarebbe stata da lui sottoscritta, ma siglata unicamente da __________ successivamente alla firma apposta da __________ Queste allegazioni non possono venire considerate ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo state presentate la prima volta in sede d'appello.

                                   f)   Dall'esame del doc. A si evince che l'escusso ha confermato di avere ricevuto dal procedente l'importo di fr. 40'000.-- allo scopo di cofinanziare la produzione e la vendita di determinati prodotti e che il procedente avrebbe partecipato al guadagno derivante da queste vendite, ciò che farebbe propendere per un rapporto societario di cui è peraltro indicato anche il rapporto (1/4 per il procedente). Nessun impegno di restituzione della predetta somma è menzionato nella parte di testo sottoscritta da __________ e __________. Solo in calce a tale documento è indicata la facoltà per __________ risp. per ambo le parti di disdire il contratto alla fine di ogni mese. Al termine di questa indicazione è apposta una sigla illeggibile. Che la siffatta facoltà di disdetta sia vincolante per ambo le parti non può essere ritenuto nell'ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. Infatti, la facoltà di disdetta menzionata a calce del doc. A, non essendo coperta dalle firme delle parti, appare contraria alla consuetudine e dà adito a diverse interpretazioni a prescindere dal rapporto base sotteso, di incerta definizione. Si tratta pertanto di un'indicazione non sufficientemente liquida che necessita di un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia il suo reale significato, in particolare se tale facoltà di disdetta è valida nei confronti di __________. Non risultando pertanto dimostrato l'obbligo di rimborso dell'escusso risp. la scadenza della somma posta in esecuzione, il doc. A non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'istanza 11 marzo 2002 di __________ va respinta. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.

                                   2.   L'appello 29 maggio 2002 di __________ va quindi accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità solo d'appello, l'escusso non essendo comparso all'udienza di contraddittorio, seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 29 maggio 2002 __________, è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                         "1.   L'istanza 11 marzo 2002 __________, è respinta.

                                          2.    La tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità."

                                  III.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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