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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2002 14.2002.00046

31 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,979 parole·~20 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2002.00046

Lugano 31 luglio 2002 /FC/B/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello -quale Autorità giudiziaria superiore dei concordaticomposta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2001 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Bellinzona da

__________, (patr. dall'avv. __________),  

richiamata la sentenza 3 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona che ha revocato la moratoria concordataria concessa il 5 novembre 2001;

sentenza tempestivamente dedotta in appello da

__________ (patr. dall'avv. __________)

con ricorso 10 ottobre 2001 (recte: appello 15 maggio 2002, data del timbro postale) chiedente l'accoglimento del gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 10 ottobre 2001 __________ ha chiesto una moratoria concordataria fondata sui motivi seguenti:

                                     -   l'istante, costituita nel 1989, per anni ha svolto la sua attività senza difficoltà, arrivando ad impiegare fino a 15 persone, scese poi a 6 dopo il grave incidente subito il 2 settembre 2000 da____________________ __________, "responsabile della ditta nonché amministratore unico";

                                     -   l'istante vanta crediti per complessivi fr. 1'089'115.70 a fronte di debiti per complessivi fr. 1'069'030.50;

                                     -   __________ è attualmente nell'impossibilità di liquidare i debiti contratti;

                                     -   vi sono buone prospettive future.

                                  B.   All'udienza del 24 ottobre 2001 l'istante ha reso noto che i salari ai dipendenti sono stati "fino ad oggi regolarmente pagati, mentre vi sono sospesi per quanto concerne gli oneri sociali", ritenuto che il finanziamento del concordato dovrebbe essere garantito "con l'incasso delle fatture emesse e di quelle relative ai lavori in corso".

                                  C.   Con pronunciato 5 novembre 2001 il Pretore ha concesso una moratoria di sei mesi e designato quale commissario del concordato ____________________

                                  D.   Con istanza 20 febbraio 2002 il commissario ha chiesto la revoca della moratoria ex art. 295 cpv. 5 LEF, atteso che:

                                     -   l'amministratore unico non ha proceduto all'incasso dei crediti così come prospettato in sede di domanda di moratoria;

                                     -   non vi è ancora un affidabile inventario dei beni;

                                     -   non gli è stato consegnato l'elenco dei lavori in corso;

                                     -   la gestione corrente è stata finanziata non da proventi aziendali ma da rimborsi straordinari della __________ connessi all'infortunio dell'amministratore unico;

                                     -   la gestione corrente non permette di sperare in accantonamenti da destinare a dividendo concordatario;

                                     -   a partire da febbraio 2002 sono a rischio anche gli stipendi;

                                     -   mancando dati affidabili su incassi futuri, diviene prioritaria la conservazione del patrimonio del debitore;

                                     -   l'omologazione del concordato "non è manifestamente più possibile".

                                  E.   Con osservazioni 26 febbraio 2002 __________ si limita in sostanza a ribadire, senza offrire elementi concreti d'appoggio, che __________ si trova degente in una clinica di __________ per essere sottoposto ad un ennesimo intervento chirurgico e sarà disponibile a decorrere da metà marzo 2002.

                                  F.   In sede di udienza 20 marzo 2002 __________ ha ammesso di essere stato impedito d'agire a causa dell'infortunio subito e ha reso noto che dal 27 marzo 2002 potrà riprendere l'attività al 100%: in tal modo potrà contattare i debitori della società per definire le liquidazioni in sospeso affinché possano essere incassati gli importi per i lavori già terminati.

                                         Il Pretore ha reso noto all'amministratore unico di __________ che "la moratoria giungerà a scadenza il prossimo 5 maggio 2002 e che un'eventuale proroga potrà entrare in considerazione unicamente a condizione che entro fine aprile 2002 siano prodotti elementi concreti atti a dimostrare che la società sarà in grado di formulare una proposta di dividendo concordatario" (cfr. verbale p. 3 (recte: p. 2).

                                  G.   Il 10 aprile 2002 il commissario ha convocato l'amministratore unico di __________ per il 16 successivo alle ore 16.00. Alla riunione si è presentata solo una segretaria della debitrice, rendendo noto che l'amministratore unico era impossibilitato a presenziare "in quanto malato", pur ammettendo, su domanda del commissario, che __________ era stato presente in ditta "questa mattina fino alle ore 09.00 circa" (cfr. verbale riunione).

                                  H.   Con atto 17 aprile 2002 il commissario ha reso noto al giudice del concordato che dopo l'istanza di revoca della moratoria del 20 febbraio 2002 "non vi sono stati incassi" e la situazione economico-finanziaria "è leggermente peggiorata avendo dovuto far fronte ai pagamenti correnti relativi alla gestione del mese di marzo (affitto, stipendio, telefoni, ...)"; vi sono attivi disponibili per complessivi fr.  1'623.30.

                                    I.   Con sentenza 3 maggio 2002 il Pretore ha revocato la moratoria, ritenuto che __________ ha disatteso l'onere che le incombeva di fornire gli elementi indispensabili per la prosecuzione della moratoria. Per il primo giudice la revoca si impone per due motivi: perché necessaria per preservare il patrimonio del debitore e perché già vi è certezza che non si potrà giungere all'omologazione del concordato per evidente carenza dei presupposti.

                                  L.   Con tempestivo appello __________ ribadisce il suo puro parlato di prima sede privo di qualsivoglia supporto probatorio, indicando quali nuovi mezzi di prova l'interrogatorio formale, l'assunzione di testi e documenti.

Considerato

in diritto:                  1.   In tema di moratoria concordataria è data in linea di principio facoltà d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati (Cfr., tra tante, CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 1; 2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R., in: Rep. 1992 p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep. 1989 p.208 cons. 1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG rossa vol. 16, Lugano 1996, p. 128 s., n. 3.5; d’altro avviso, ma errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 n.5, p.591).

                                   2.   La debitrice iscritta a registro di commercio è legittimata a ricorrere contro la decisione di revoca della moratoria concordataria da parte dell'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati.

                                   3.   Il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice una domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv. 1 LEF).

                                   4.   La domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che, per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il debitore ha l’obbligo di tenerli. La qualità nella tenuta della contabilità commerciale assume notevole rilievo in sede di valutazione dello stato patrimoniale e dell'andamento reddituale del richiedente, come pure in ordine alle possibilità di riuscita del concordato (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 294 LEF). Un bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo di tenere correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame della domanda (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 4; Cometta, op. cit., p. 122, n. 3.1.2.1.b).

                                   5.   Il debitore deve anche indicare all’autorità giudiziaria dei concordati i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda introduttiva, che deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei creditori (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 5; Cometta, op. cit., p. 122 s., n. 3.1.2.1.c e d).

                                   6.   Nella procedura concordataria, in mancanza di una normativa di diritto federale sull'ammissibilità di nova, il principio della loro irricevibilità dal profilo procedurale discende ora dall'art. 22 cpv. 4 LALEF e contrario.

                                  a)   L'appellante è dell'avviso che si possa far capo a nuovi mezzi di prova (cfr. narrativa fattuale sub L).

                                  b)   Il rito sommario in materia di procedura concordataria è connotato dal principio di celerità che impone rigore e disciplina nelle varie fasi del processo. L'udienza per la discussione dell'istanza ex art. 295 cpv. 5 LEF di revoca della moratoria è l'ultimo termine utile per produrre quanto è necessario per un serio esame della vicenda giudiziaria (cfr. mutatis mutandis CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 6b). Ne consegue che, ribadito il principio della irricevibilità di nova e contrario ex art. 22 cpv. 4 LALEF, davanti all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati non è ammissibile chiedere l'assunzione di nuovi mezzi di prova (in casu: interrogatorio formale e testi) o produrre nuovi documenti.

                                  c)   Nell'ipotesi che i nuovi mezzi di prova fossero decisivi - ma un esame prima facie già consente di escludere siffatta eventualità - a __________ rimarrebbe comunque in linea di principio ancora aperta la via per formulare una seconda domanda di moratoria.

                                   7.   Nel caso di specie si constata d'acchito l'assenza di dati contabili conformi alla disciplina legislativa.

                                  a)   Sul dovere di tenere la contabilità commerciale, l'art. 957 CO stabilisce che chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.

                                  b)   Ex art. 643 cpv. 1 CO la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio: ne consegue il suo obbligo di tenere la contabilità commerciale nel senso previsto dalla norma generale dedotta dall'art. 957 CO.

                                  c)   Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine di ogni esercizio annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio (art. 958 cpv. 1 CO), ritenuto che inventario, conto d'esercizio e bilancio devono chiudersi entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2 CO).

                                  d)   Gli art. 958 ss. CO disciplinano le disposizioni generali sulla contabilità commerciale valide per tutte le persone fisiche e giuridiche con obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Queste norme valgono anche per la società anonima (art. 662a cpv. 4 CO) - riservate le norme contrarie sull'allestimento del bilancio (art. 960 cpv. 3 CO) - con l'integrazione della normativa specifica, più precisa ed esigente (in particolare dopo la revisione del diritto della società anonima in vigore dal 1. luglio 1992), dedotta dagli art. 662 ss. CO.

                                         Il consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale e del rapporto annuale (art. 662 cpv. 1 CO). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO): esso è allestito conformemente ai principi di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggiore attendibilità possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società, riferiti anche all'esercizio precedente (art. 662a cpv. 1 CO, con possibilità di deroga purché oggetto di motivazione nell'allegato nel senso dell'art. 662a cpv. 3 secondo periodo CO). A titolo esemplificativo, tra i principi di un regolare rendiconto l'art. 662a cpv. 2 CO enumera:

                                   1.   la completezza del conto annuale;

                                   2.   la chiarezza e l'essenzialità dei dati;

                                   3.   la prudenza;

                                   4.   la continuità dell'esercizio;

                                   5.   la continuità nell'articolazione e nella valutazione;

                                   6.   il divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi.

                                  e)   La contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 7e; Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, p. 208-211, ad IV; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n. 8, p. 688).

                                   f)   Il consiglio di amministrazione, rispettivamente l'amministratore unico, ha quale attribuzione inalienabile e irrevocabile anche il dovere di allestire la relazione sulla gestione e di preparare l'assemblea generale (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). Per l'art. 961 CO il conto e il rapporto annuale devono essere sottoscritti solo dai membri del consiglio di amministrazione e dalle persone a cui è affidata la gestione nel senso dell'art. 716b CO, ritenuto che la firma non costituisce presupposto di validità (Markus Neuhaus, Basler Kommentar, OR II, Basilea e Francoforte sul meno 1994, n. 7 ad art. 961 CO). Il giudice del concordato esigerà comunque sempre che i dati contabili rilevanti per il giudizio siano firmati da un responsabile a ciò legittimato, ritenuto che in tal modo si può chiarire facilmente chi risponde dell'esattezza del bilancio (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 51 n. 73, p. 696) e che il deterrente penale è tanto più efficace quanto più è agevole l'accertamento di chi ha rilasciato dichiarazioni inveritiere.

                                         L'assemblea generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione (art. 727 cpv. 1 primo periodo CO).

                                         I revisori devono essere indipendenti dal consiglio di amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti e non possono essere né dipendenti della società da verificare né eseguire per essa lavori incompatibili con il mandato di verifica (art. 727c cpv. 1 CO). La relazione dei revisori è venuta ad assumere, con il nuovo diritto della società anonima in vigore dal 1. luglio 1992, un'importanza accresciuta perché i revisori svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell'istituto (Peter Widmer, Basler Kommentar zum Privatrecht, OR II, Basilea e Francoforte sul Meno, n. 8 ss. all'art. 755 CO) e per il fatto che in generale dal profilo statistico sono più solvibili degli amministratori stessi e di conseguenza sono sempre più spesso oggetto di azioni di responsabilità (Pierre Tercier, Le nouveau régime de la responsabilité dans les sociétés anonymes, in: Le nouveau droit des sociétés anonymes, Collana CEDIDAC vol. 23, Losanna 1993, p. 486). Infatti l'art. 755 CO stabilisce ora che tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 7f).

                                  g)   Dal profilo temporale, il conto annuale (ossia il conto economico, il bilancio e l'allegato) e il rapporto annuale devono essere allestiti nei termini dell'art. 958 cpv. 2 CO. Ora, considerato che ex art. 699 cpv. 2 prima proposizione CO l'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono essere depositati presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori (art. 696 cpv. 1 primo periodo CO), ne consegue che al più tardi entro il 10 giugno dell'anno successivo devono essere disponibili tutti i dati contabili riferiti al periodo di un anno, nell'ipotesi che la chiusura sia al 31 dicembre.

                                   8.

                                  a)   Nel caso di specie, già difettavano in tutta evidenza i dati contabili affidabili richiesti affinché si potesse esaminare la domanda di moratoria concordataria nei termini imposti dal diritto esecutivo federale, non potendo supplire la carente documentazione trasmessa, peraltro priva dei riscontri necessari affinché potesse darsi credibilità ai dati numerici. È bene ricordare in questo contesto che le formalità in materia di allestimento della contabilità sono richieste anche per le conseguenze che errori od omissioni possono avere sulla responsabilità civile e penale di chi vi abbia posto mano, redigendo gli atti contabili e di controllo e dichiarandoli conformi ai prescritti legali.

                                  b)   La domanda di moratoria ben poteva già essere subito respinta già per il fatto che non era stata prodotta la relazione dell'ufficio di revisione per l'ultimo esercizio, a prescindere dalla mancanza di dati aggiornati e controllabili riferiti al periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda di moratoria. A nulla sussidia poi il fatto che l'autorità giudiziaria inferiore dei concordati non abbia richiesto altri documenti oltre quelli di cui vi è traccia nelle carte processuali, l'onere della prova sugli elementi rilevanti per il giudizio non potendo che essere a carico di chi si prevale degli stessi.

                                  c)   Già si è detto che la corretta tenuta dei libri contabili e l'ossequio delle formalità di controllo esterno assumono notevole rilievo al momento dell'esame della domanda di moratoria. Per il principio di celerità che informa il rito sommario non è possibile un esame approfondito di natura contabile da parte del giudice del concordato: decisivo diviene quindi il rapporto dell'ufficio di revisione che valuta criticamente i dati contabili allestiti dal consiglio di amministrazione della società anonima, rispettivamente dall'amministratore unico.

                                  d)   A prescindere dall'inesistente documentazione contabile affidabile, già suscettibile in linea di principio per fondare un giudizio di reiezione della domanda di moratoria concordataria, nel caso di specie il Pretore ha considerato con generosa benevolenza le vicissitudini personali riconducibili all'incidente che ha coinvolto __________ e ha concesso la chiesta moratoria, benché anche le prospettive di finanziamento del prospettato concordato fossero del tutto evanescenti.

                                   9.

                                  a)   Nella procedura commissariale il puro parlato di __________ si era evidenziato al punto da indurre il commissario a richiedere già il 20 febbraio 2002 la revoca della moratoria nel senso dell'art. 295 cpv. 5 (cfr. narrativa fattuale sub D). Il primo giudice aveva poi reso noto all'amministratore unico della debitrice che dovevano essere prodotti elementi concreti atti a dimostrare che la società sarà in grado di formulare una proposta di dividendo concordatario. __________ non si è attivata, richiamandosi in sostanza a disturbi valetudinari del deus ex machina della ditta che non consentivano di monetizzare le poste attive aziendali.

                                         Orbene, invano si cercherebbero fatti concreti nel fascicolo processuale suscettibili di prospettare soluzioni accettabili, __________ essendosi sempre connotata in termini defatigatori con vane speranze senza fondamento alcuno.

                                  b)   Il giudice del concordato può revocare la moratoria nella fase che precede la decisione conclusiva in tre casi, salvo che si impongano ragioni di interesse pubblico quali la salvaguardia di posti di lavoro in periodo di crisi economica (Cometta, op. cit., p. 128, n. 3.4):

                                     -   su domanda del commissario: quando il debitore contravviene alle sue istruzioni o compie atti gravemente lesivi dei diritti dei creditori o degli interessi aziendali, se necessario per preservare il patrimonio del debitore, come pure quando vi è già certezza che il concordato non potrà essere omologato;

                                     -   su istanza del debitore: è improprio parlare di ritiro puro e semplice, possibile solo fino alla decisione sulla concessione della moratoria, trattandosi in realtà di rinuncia;

                                     -   d'ufficio: quando è esclusa ogni possibilità di omologazione. In siffatta evenienza è possibile l'intervento d'ufficio del giudice del concordato, su segnalazioni puntuali di creditori diligenti, quando il commissario non agisce correttamente e omette di chiedere la revocazione, come sarebbe sua precisa incombenza per non esporsi al rischio di dover risarcire i danni ex art. 5 LEF.

                                  c)   La nozione di revoca della moratoria ante omologazione del concordato va tenuta rigorosamente distinta dalla revoca ex art. 313 LEF del concordato e dalla revocazione ex art. 316 LEF di un concordato nei confronti di un creditore.

                                  d)   La decisione di revoca, divenuta definitiva, è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale: con la pubblicazione cessano gli effetti della moratoria e ogni creditore può chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di qualsiasi debitore, anche se non soggetto alla procedura fallimentare (art. 190 cpv. 1 n. 3 LEF con riferimento all'art. 309 LEF).

                                  e)   L'art. 295 cpv. 5 LEF, cui il commissario si è correttamente richiamato nella sua istanza di revoca 20 febbraio 2002, consente all'autorità giudiziaria inferiore dei concordati di non attendere la scadenza della moratoria concessa per rendere un giudizio di revoca. Vi sono due presupposti alternativi, che nel caso di specie risultano peraltro essere entrambi realizzati (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ss. all'art. 295; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ediz., vol. III, Zurigo 2001, n. 56 ss. all'art. 295). La revoca della moratoria consente infatti nel caso di specie di evitare perdite del substrato finanziario societario, atteso che la carente disponibilità di sufficienti liquidità (fr. 1'623.30) già impedisce di far fronte ai pagamenti correnti (affitto, stipendi, spese telefoniche, postali et similia). E nemmeno è possibile ipotizzare seriamente che potrà essere formulata in termini di tempo ragionevoli una seria proposta di concordato, ritenuto che se le condizioni di salute dell'amministratore unico possono essere un'esimente soggettiva a livello personale, esse non lo sono per nulla dal profilo oggettivo avuto riguardo alle severe esigenze poste all'azione delle società anonime quali persone giuridiche, tenute ad organizzarsi in modo tale da garantire un funzionamento conforme alla disciplina legale.

                                         Ne consegue che la revoca della moratoria è del tutto fondata.

                                10.   In via abbondanziale può essere rilevato che l'impossibilità di giungere all'omologazione del concordato è già agevolmente accertabile in via anticipata, se si considera che la revoca della moratoria è stata pronunciata due giorni prima che giungesse a scadenza il termine semestrale concesso con il pronunciato 5 novembre 2001 e che __________ mai afferma che il commissario abbia trasmesso o prospettato di inviare la sua relazione ex art. 304 cpv. 1 primo periodo LEF, rispettivamente di chiedere una proroga (che comunque non sarebbe mai stata concessa, viste le inadempienze di __________). Infatti:

                                  a)   l'art. 304 cpv.1 LEF codifica il principio giurisprudenziale secondo cui la relazione del commissario va trasmessa al giudice del concordato entro il termine perentorio della moratoria concordataria;

                                  b)   il concordato può essere omologato solo se il commissario ha trasmesso all’autorità dei concordati, prima della conclusione di tale termine, la sua relazione motivata con tutti gli atti e i documenti della procedura concordataria svoltasi in sede commissariale. Il decorso infruttuoso del termine perentorio determina l’irricevibilità della domanda di omologazione (DTF 85 I 79), ritenuto che è arbitrario omologare un concordato quando il commissario ha sottoposto al pretore il suo parere e gli atti annessi soltanto dopo scaduta la moratoria (Cometta, op. cit., p. 134, n. 5.5);

                                   c)   in caso di invio postale, determinante è il momento della consegna alla posta della relazione e non quello di ricezione in pretura;

                                  d)   l'ossequio dei limiti temporali della moratoria costituisce presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (in ogni stadio di causa e quindi anche in sede di appello), a prescindere dal momento procedurale in cui si avvede della carenza (CEF 19 dicembre 1994 in re C. L. cons. 7b).

                                11.   L'appello va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia è caricata alla debitrice appellante in quanto parte soccombente (art. 61 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 25 e 293 ss. LEF; 54 OTLEF; 22 cpv. 4 LALEF,

pronuncia:

                                   1.   L'appello 15 maggio 2002 __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza il giudizio di prima sede viene confermato nel senso che la moratoria concordataria concessa a __________, con decreto 5 novembre 2001 è revocata.

                                   2.   Ogni creditore può chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di __________

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 2 di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

                                  4.   La tassa di giustizia in fr. 2'000.--, di cui fr. 300.-- già anticipati, comprensiva delle spese di pubblicazione, è a carico di __________

                                   5.   Intimazione:

                                         - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati

Il presidente                                                           La segretaria

14.2002.00046 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2002 14.2002.00046 — Swissrulings