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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2002 14.2001.00094

23 gennaio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,391 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2001.00094

Lugano 23 gennaio 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 luglio 2001 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da__________. __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 33'900.-- oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2001 e spese;

vista la sentenza 15 ottobre 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,

preso atto dell’appello 29 ottobre 2001 del____________________ in merito al quale la controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                               che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                               che nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla sentenza 1. marzo 2001 della Prima Camera civile del Tribunale di appello (cfr. doc. C), debitamente attestata cresciuta in giudicato;

                                               che giusta il secondo capoverso del dispositivo n. 1 di siffatta decisione, che vede opposti l’appellante (per il quale sono intervenute accessoriamente __________, e __________) – quale istante – ad __________ ed __________– quali convenuti, “La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’istante e delle intervenienti accessorie in solido. L’istante rifonderà ai convenuti fr. 33’700.-- per ripetibili con vincolo di solidarietà con le intervenienti accessorie fino a concorrenza di fr. 2’000.--“, mentre secondo il dispositivo n. 2 gli oneri processuali, in complessivi fr. 400.--, da anticipare dai convenuti sono posti per metà a carico di questi ultimi in solido e per l’altra metà a carico dell’istante, le ripetibili essendo compensate;

                                               che qualora una (sola) prestazione sia dovuta a diversi creditori, sono ipotizzabili tre tipi di rapporti giuridici, a dipendenza del fatto che i creditori possano ciascuno far valere soltanto una parte del credito comune (“Teilgläubigerschaft”, “créanciers partiels”), che debbano farlo valere tutti insieme o tramite un rappresentante comune (“gemeinschaftliche Gläubigerschaft”, “créanciers collectifs”) oppure che ognuno di essi possa far valere l’intero credito in modo indipendente (Einzelgläubigerschaft”, “créanciers pour le tout”, che quando sono di stesso rango sono qualificati di creditori solidali) (cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht, Allg. T., vol. II, 7a ed., Zurigo 1998, n. 3768 ss.; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 2. ed., Zurigo 1999, n. 1271 ss.);

                                               che per l’art. 150 cpv. 1 CO, che si riferisce a quest’ultima ipotesi, vi ha solidarietà fra creditori soltanto quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi determinati dalla legge;

                                               che nel caso di specie non vi è agli atti una dichiarazione di tal genere da parte del____________________;

                                               che a prescindere dal fatto di sapere se i convenuti __________ ed __________ formino o no un litisconsorzio nella causa di merito, va rilevato che poiché la decisione della Prima Camera civile non prescrive esplicitamente la solidarietà tra creditori si deve presumere un riparto del credito in quote uguali (cfr. art. 148 cpv. 4 CPC per analogia);

                                               che l’appellante non può invece essere seguito laddove sostiene che i convenuti avrebbero dovuto procedere congiuntamente, poiché la sentenza di merito non impone una tale limitazione e che non è stata dimostrata l’esistenza di una comunione tra __________ ed __________

                                               che visto il carattere divisibile del credito per ripetibili, si deve piuttosto presumere che gli appellati siano creditori “parziali”, ossia che ognuno di essi sia autorizzato a far valere in modo indipendente la metà della somma attribuita (cfr. Tercier, op. cit., n. 1273 e – per analogia – 1237);

                                               che quindi se __________ poteva sì rappresentare __________ nell’esecuzione (non figura tuttavia alcuna procura agli atti), egli non era però abilitato a far valere la quota di quest’ultimo nella procedura giudiziaria di rigetto dell’opposizione, vigente in Ticino il monopolio degli avvocati per la rappresentanza in giudizio (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                               che il rigetto definitivo dell’opposizione può quindi essere concesso soltanto per la metà della somma di fr. 33'900.-- (fr. 33'700 di ripetibili di prima istanza + metà della tassa di giustizia di seconda istanza), ossia fr. 16'950.--;

                                               che ex art. 81 LEF, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

                                               che quale prova dell’estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a giustificare almeno il rigetto provvisorio dell’opposizione con riferimento a un riconoscimento di debito attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunkden” cfr. DTF 115 III 100 cons. 4 con rif.; DTF 124 III 503 cons. 3a; cfr. altresì Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 81, con rif.);

                                               che in casu l’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante non è stata sufficientemente sostanziata;

                                               che l’appellante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, atto pubblico né sentenza attestanti l’esistenza degli asseriti crediti in “restituzione” (della sostanza del __________, da quanto risulta dall’allegato di risposta), risp. di partecipazione alle spese pertinenti alla comunione ereditaria;

                                               che in particolare il doc. 6 comprova soltanto la cessione di un asserito credito di fr. 35'900.-- e non l’esistenza e l'ammontare del credito stesso;

                                               che la sentenza 7 agosto 2000 della I Camera civile (doc. 5) non accerta l’esistenza di alcun credito di __________, __________ e __________ contro __________ ma conferma soltanto il decreto cautelare 21 luglio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (cfr. doc. 4), il quale respinge l’istanza dell’appellante per carenza di legittimazione attiva (cfr. il dispositivo delle due decisioni);

                                               che dal riferimento della I Camera civile ai contratti successori dei coniugi __________ (doc. 5, p. 5, 3. capoverso) non è possibile dedurre se, e per quale ammontare, __________ si sarebbe appropriato di beni successori la cui restituzione potrebbe essere richiesta dagli altri eredi;

                                               che per il resto, all’infuori dei diritti cedutigli, __________ non è titolare dei crediti successori, poiché essi spettano agli eredi (cfr. art. 560 cpv. 2 CC e Hans Reiner Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, tesi di abilitazione, Zurigo 2000, p. 110 ad 3a e 112 s. ad 3), l’esecutore testamentario avendo solo il diritto di disporne, se del caso in giudizio, sebbene a proprio nome (specie di “Prozess-standschaft”);

                                               che le censure relative alla sentenza di merito invocata quale titolo di rigetto sono irricevibili in questa sede (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81) e sarebbero semmai dovute essere fatte valere con i rimedi ordinari di diritto;

                                               che comunque __________ avrebbe probabilmente potuto evitare la condanna al pagamento delle ripetibili poste in esecuzione se avesse ritirato la sua istanza dopo la pubblicazione del “testamento aggiuntivo” 8 ottobre 1997 che gli revocava il mandato di esecutore testamentario, o almeno se l’avesse sospesa in attesa dell’esito della causa sulla validità di siffatto testamento aggiuntivo, ritenuto che gli interessi degli eredi potevano essere tutelati nel frattempo dall’amministratore della successione nominato d’ufficio dal Pretore (cfr. doc. 5, p. 2 e 3);

                                               che l’appello 29 ottobre 2001 va quindi parzialmente accolto;

                                               che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 80, 81 LEF; 150 CO; 64, 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia:                    

                                          1.   L’appello 29 ottobre __________, è parzialmente accolto.

                                               1.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 ottobre 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, sezione 5 (inc. __________) sono riformati come segue:

                                                         “1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 16'950.--, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2001.

                                                         2.    La tassa di giustizia in fr. 210.-- è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.”

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                                Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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