Incarto n. 14.2000.00082
Lugano 17 agosto 2000 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall'istanza 19 giugno 2000 presentata da
__________
rappr.dalla __________
contro
__________
sulla quale istanza la Segretaria assessore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 agosto 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da mercoledì, __________ alle 14.00.
2./3./4. omissis"
sentenza dedotta tempestivamente in appello il 4 agosto 2000 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 7 agosto 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 19 giugno 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per CHF 1'171.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
All'udienza di contraddittorio del 12 luglio 2000 nessuno è comparso.
L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 31 luglio 2000 relativa al pagamento presso la __________ dell'importo di CHF 1'171.60 a saldo dello scoperto sulla polizza n. __________, indicata quale titolo di credito sul precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano.
Con osservazioni 8 agosto 2000 la creditrice ha confermato di essere stata integralmente tacitata.
considerato
in diritto: 1. Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quando indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. , 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 20 giugno 2000 della __________ è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 2 agosto 2000 pronunciata dalla Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00469, nei confronti della __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di CHF 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ "
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di CHF 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario