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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.65

22 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,134 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00065

Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 marzo 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 marzo 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 maggio 2000 ha così deciso:

"1.   L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta  in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 16'557.10 oltre interessi al 5% dal 1.10.1997 su fr. 15'271.80.

 2    La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 210.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 giugno 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 6/7 giugno 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n.  __________ del 9/10 marzo 2000 dell'UE di Lugano il Comune di _________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 15'271.80 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997, fr. 1'225.30 e fr. 90.--, indicando quale titolo di credito: "1) Imposte comunali 1995 e 1996 - 2) Interessi aggiornati sino al 30.09. 1997 - 3) Tassa di diffida".

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                          B.  Il procedente fonda la sua pretesa su una notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1995/96 (doc. B) così come su bollette d'imposta risp. conguagli risp. richiami e diffide per l'imposta comunale 1995 e 1996 (doc. B).

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che nell'ambito del divorzio pronunciato il 18 maggio 1999 il suo ex-marito si è assunto tutti i debiti fiscali per il periodo antecedente la pronuncia della decisione di divorzio. Il debito per l'imposta relativa agli anni 1995/96 pertanto non la concerne.

                                          D.  Con sentenza 23 maggio 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Le argomentazioni dell'escussa sono state respinte, non potendo infirmare la validità del titolo esecutivo invocato, ritenuto che quanto concordato a titolo di regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, anche se omologato dal giudice, non può essere opposto a terzi, non parti nel processo. In prima sede è stato riconosciuto per le spese di diffida solo l'importo di fr. 60.-- in luogo dei richiesti fr. 90.--.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   Ex art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                               Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

                                               Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

                                          b)  Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato solo contro la persona che la decisione designa quale debitrice. L'identità della persona obbligata dalla decisione con il debitore escusso deve essere verificata d'ufficio ( Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 131 ad art. 80 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 106 n. 1 p. 256).

                                          c)  Secondo l'art. 12 cpv. 1 LT i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Ex art. 12 cpv. 2 LT la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. In questi casi l'autorità fiscale deve procedere al riparto delle singole quote d'imposta fra marito e moglie, applicando per analogia le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale (art. 12 cpv. 5 LT). Il riparto fra marito e moglie è allestito su richiesta sia delle parti sia dell'Ufficio esazione e condoni (cfr. Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni)

                                          d)  L'appellante ha prodotto una sentenza 18 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, cresciuta in giudicato (doc. 1), dalla quale emerge che il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio. Dalla documentazione agli atti prodotta dal procedente risulta la notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1995/96 inviata il 26 agosto 1996 (doc. A) così come le bollette risp. i richiami risp. le diffide per le imposte comunali 1995 e 1996 spedite il 31 agosto 1996 risp. il 30 novembre 1996 risp. il 31 gennaio 1997 risp. il 31 dicembre 1996 risp. 31 marzo 1997 risp. il 31 maggio 1997 (doc. B) ai coniugi __________e __________. Orbene questi documenti non possono costituire nei confronti dell'escussa valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, la separazione legale fra i coniugi avendo fatto decadere ex art. 12 cpv. 2 LT la responsabilità solidale per tutti i debiti d'imposta. D'altro canto agli atti manca una decisione che designi __________ quale debitrice.

                                               In mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nei confronti dell'escussa, l'istanza del Comune di __________va respinta e di conseguenza la sentenza pretorile riformata.

                                          2.   L'appello 5 giugno 2000 di __________ va quindi accolto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 5 giugno 2000 __________ è accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza  23 maggio 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                               "1.   L'istanza 31 marzo 2000 del Comune __________ è respinta.

                                                2.   La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico del Comune __________, il quale rifonderà a __________ fr. 210.-- a titolo di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico del Comune __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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