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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.05.2000 14.2000.48

5 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·187 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00048

Lugano 5 maggio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 2 maggio 2000 presentato da

__________ rappr. da: avv. __________  

avverso  

la decisione 19 aprile 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

__________ rappr. da: __________  

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

ritenuto che                     la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poiché l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

decreta                    1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

                                   2.   Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

                                                                                Il presidente

                                                                                Giudice F. Cometta

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