Incarto n. 14.2000.00119 Rinvio TF
Lugano 4 dicembre 2000 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. SP.99.115 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell’istanza di sequestro 17 agosto 1999 di
__________ patr. dall’ avv. __________
contro
__________
patr. dall’avv. dott. __________
e dell’appello (diretto) contro il decreto di sequestro 19 agosto 1999 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, promossa da
__________
chiedente che sia annullato il punto del decreto di sequestro relativo alla garanzia ex art. 273 LEF, subordinatamente che l’importo di quest’ultima sia ridotto ad un importo lasciato all’apprezzamento di questa Camera,
vista la sentenza 29 maggio 2000 della scrivente Camera (inc. 14. 1999.00083) che ha pronunciato:
I. L’appello 30 agosto 1999 di __________ è respinto.
II. __________, dovrà prestare la garanzia di cui al decreto di sequestro 19 agosto 1999 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano entro 20 giorni dall’intimazione della presente decisione.
III. La tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 1’000.--, anticipata da __________ rimane a suo carico.
IV. omissis";
visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 16 agosto 2000 da __________ contro la suddetta decisione 29 maggio 2000 chiedente l’annullamento del dispositivo n. III;
preso atto che con sentenza 3 ottobre 2000 (5P.287/2000), la II. Corte civile del Tribunale federale ha pronunciato:
"1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. III della sentenza impugnata è annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della controparte, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
3. omissis";
visto lo scritto 22 novembre 2000 firmato da entrambe le parti, con il quale esse informano questa Camera del raggiungimento di un accordo tra di loro sulla lite alla base, in particolare, del sequestro oggetto della presente causa, chiedendo pertanto di dichiarare privi di oggetto tutti i gravami connessi con i sequestri o con le decisioni da essi derivanti che non siano ancora stati decisi,
rilevato che questa Camera non ha ancora emanato alcuna decisione sul dispositivo annullato dal Tribunale federale,
preso atto che le parti, nello stesso scritto, hanno rinunciato all’allocazione di ripetibili e dichiarato di assumersi in misura uguale i costi giudiziari attinenti alle decisioni richieste,
ritenuto che non si preleva alcuna tassa di giustizia,
considerato come il gravame sia diventato così privo d’oggetto.
Richiamata la vigente OTLEF,
pronuncia: I. La lite relativa al dispositivo n. III della sentenza 29 maggio 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (inc. 14.1999.00083) è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti.
II. Non si preleva tassa di giustizia né si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario